LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993, n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
   Visto  il  proprio  provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31  dicembre
1993,  con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modifiche e integrazioni;
   Visto il proprio provvedimento 9  luglio  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   118  del  15  luglio  1996  e  successive
modificazioni  e  integrazioni  con  cui   si   e'   proceduto   alla
riclassificazione  dei  medicinali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 5,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;
   Visto il proprio provvedimento del 10 maggio 1996, registrato alla
Corte dei conti il 28 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 240;
   Considerato che le ditte interessate si sono allineate  al  prezzo
piu'  basso  della  specialita'  analoga  gia'  in commercio si sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323;
                              Dispone:
                               Art. 1.
   Le  specialita'  medicinali  indicate,   in   ordine   alfabetico,
nell'allegato  1  al  presente  provvedimento sono classificate nella
classe  A  e  inserite  nell'allegato  1   al   provvedimento   della
Commissione  unica  del  farmaco  del  9  luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 108  del  15  luglio
1996, e successive modificazioni e integrazioni;