IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1992 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi; in particolare, l'art. 5 concernente "durata e limiti temporali dell'attivita' di pesca"; Considerato che la pesca dei molluschi bivalvi ha esigenze particolari ai fini dell'uscita e del rientro nei porti delle unita' autorizzate a tale tipo di attivita'; Valutata la necessita' di evitare conflittualita' con gli altri mestieri di pesca ed in particolare con le unita' dedite all'attivita' della piccola pesca; Sentito il sottocomitato molluschi bivalvi e la commissione consultiva centrale per la pesca marittima che nelle riunioni rispettivamente del 5 marzo 1996 e del 30 aprile 1996, hanno espresso parere favorevole; Ravvisata l'opportunita' di limitare la previsione dell'uscita dal porto tra le ore 5 e le ore 7 esclusivamente nel periodo estivo in cui si manifesta piu' marcata la conflittualita' dell'attivita' in questione con quella di coloro che esercitano i mestieri della piccola pesca; Decreta: All'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 1992 e' aggiunto il seguente comma: "6. Il capo del compartimento marittimo, previo parere favorevole della commissione consultiva locale per la pesca marittima, determina con propria ordinanza, per il periodo maggio-agosto, l'orario di uscita dal porto in una fascia compresa tra le ore 5 e le ore 7 tenendo in debito conto il tradizionale inizio dell'attivita' della piccola pesca.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 giugno 1996 Il Ministro: PINTO