IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla neutralizzazione integrale degli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito ed alla conseguente restituzione integrale del drenaggio fiscale mediante l'adeguamento delle detrazioni d'imposta e dei limiti di reddito previsti negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nel quale e' previsto che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, si procede alla ricognizione della citata variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati e vengono stabiliti, con effetto per l'anno successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; Vista la lettera n. 13939 del 19 settembre 1995, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1995 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 e' pari al 4,7 per cento; Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale il drenaggio fiscale e' stato riconosciuto esclusivamente con riferimento alla detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, agli articoli 49, comma 1, e 79, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alla detrazione per il coniuge a carico nella misura gia' determinata dal medesimo art. 3; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per il coniuge a carico di cui all'art. 12, comma 1, lettera a), sono determinati nella misura stabilita dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 550; gli importi delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 79, del predetto testo unico, cosi' come determinati per l'anno 1995 dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995, sono aumentati in misura pari al 4,7 per cento. 2. Dal 1 gennaio 1996 la misura di ciascun importo resta, pertanto, cosi' determinata: a) detrazione per il coniuge a carico: L. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000; L. 961.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000; L. 889.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000; L. 817.552 se il reddito imponibile e' superiore a L. 100.000.000; b) detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato testo unico: L. 213.570, se l'ammontare complessivo del reddito di lavoro autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000; L. 169.500, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000; L. 81.360, se il reddito di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000. 3. La detrazione di cui al comma 2, lettera a), riconosciuta dal sostituto d'imposta, e' soggetta alla variazione dipendente dal diverso reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi rispetto a quello preso a base dal sostituto d'imposta.