IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art.  3,  comma  1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  1989,  n.  154,
come  modificato dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, il quale prescrive che, a decorrere dal 1 gennaio 1990,
quando  la  variazione  percentuale  del valore medio dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di  impiegati  relativo
al  periodo  di  dodici  mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno
supera il 2 per cento rispetto al valore medio  del  medesimo  indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, ai
fini  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si provvede alla
neutralizzazione integrale  degli  effetti  dell'ulteriore  pressione
fiscale  non  rispondenti  a  incrementi  reali  di  reddito  ed alla
conseguente restituzione integrale  del  drenaggio  fiscale  mediante
l'adeguamento  delle  detrazioni  d'imposta  e  dei limiti di reddito
previsti negli articoli 12 e 13 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2  marzo  1989,  n.  69,
convertito  dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nel quale e' previsto
che entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
Ministri,  si  procede  alla  ricognizione  della  citata  variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati e vengono  stabiliti,  con  effetto
per  l'anno  successivo, i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e
dei limiti di reddito;
  Vista la lettera n. 13939 del  19  settembre  1995,  con  la  quale
l'Istituto  nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici  mesi
terminante  al 31 agosto 1995 rispetto al medesimo valore riferito al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1994 e'  pari  al  4,7
per cento;
  Visto  l'art.  3,  comma  1,  della legge 28 dicembre 1995, n. 550,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato, con il quale il drenaggio fiscale e' stato
riconosciuto esclusivamente con riferimento  alla  detrazione  per  i
redditi di lavoro autonomo e di impresa di cui, rispettivamente, agli
articoli 49, comma 1, e 79, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ed alla detrazione per il coniuge a carico nella misura
gia' determinata dal medesimo art. 3;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 luglio 1996;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed agli
effetti delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  gli  importi  delle
detrazioni di imposta e dei limiti di reddito per il coniuge a carico
di  cui  all'art.  12,  comma  1,  lettera a), sono determinati nella
misura stabilita dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre  1995,
n.  550;  gli  importi  delle  detrazioni  di imposta e dei limiti di
reddito per i redditi di lavoro autonomo e di  impresa  di  cui  agli
articoli  49,  comma  1,  e  79, del predetto testo unico, cosi' come
determinati per l'anno 1995 dall'art. 1 del  decreto  del  Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 18 maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del  31  maggio  1995,  sono  aumentati  in
misura pari al 4,7 per cento.
  2. Dal 1 gennaio 1996 la misura di ciascun importo resta, pertanto,
cosi' determinata:
    a) detrazione per il coniuge a carico:
    L. 1.057.552, se il reddito imponibile non supera L. 30.000.000;
    L. 961.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 30.000.000
ma non a L. 60.000.000;
    L. 889.552, se il reddito imponibile e' superiore a L. 60.000.000
ma non a L. 100.000.000;
    L.   817.552   se   il  reddito  imponibile  e'  superiore  a  L.
100.000.000;
    b) detrazione per i redditi di lavoro autonomo e  di  impresa  di
cui, rispettivamente, all'art. 49, comma 1, ed all'art. 79 del citato
testo unico:
    L.  213.570,  se  l'ammontare  complessivo  del reddito di lavoro
autonomo e di impresa non supera L. 8.600.000;
    L. 169.500, se il reddito di lavoro  autonomo  e  di  impresa  e'
superiore a L. 8.600.000 ma non a L. 8.700.000;
    L.  81.360,  se  il  reddito  di  lavoro autonomo e di impresa e'
superiore a L. 8.700.000 ma non a L. 8.900.000.
  3. La detrazione di cui al comma 2, lettera  a),  riconosciuta  dal
sostituto  d'imposta,  e'  soggetta  alla  variazione  dipendente dal
diverso reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi
rispetto a quello preso a base dal sostituto d'imposta.