IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro,  norme
in materia di cassa integrazione e mobilita';
  Visto  l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
che  ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e
di trasporto che occupino piu' di 50 addetti, e sino al  31  dicembre
1995  alle  imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu'
di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio  e  turismo,  compresi
gli  operatori  turistici,  che  occupino  piu'  di 50 addetti e alle
imprese di vigilanza,  le  disposizioni  in  materia  di  trattamento
straordinario di integrazione salariale;
  Visto  l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1994,  n.  451,
che  ha  esteso  la  disciplina in materia di indennita' di mobilita'
alle suddette imprese;
  Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che
ha  prorogato  al  31  dicembre   1997   l'accesso   ai   trattamenti
straordinari  di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle
imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di  viaggio  e
turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai
gia' richiamati articoli 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di
una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;
  Visto  il  decreto-legge  3  giugno 1996, n. 300, ed in particolare
l'art. 4, comma 15, nella parte in cui ha previsto che  l'accesso  ai
trattamenti  staordinari  di  integrazione  salariale e di mobilita',
prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della
legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  venga  esteso  alle  imprese  di
vigilanza;
  Visto  il  combinato  disposto  dell'art.  4,  commi  15  e 36, del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, che ha  prorogato,  sino  al  31
dicembre  1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale  e  di  mobilita'  di  cui  all'art.  2,  comma  22,  della
richiamata  legge  n.  549/1995,  per  le  imprese di spedizione e di
trasporto che occupino piu' di 50 addetti;
  Visto il gia' citato art. 2, comma  22,  della  legge  28  dicembre
1995,  n.  549,  nella  parte  in  cui  dispone  che, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro   del   tesoro,  sono  definiti  i  criteri  concessivi  dei
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle
riprese preordinate;
  Ritenuta l'esigenza di individuare i suddetti criteri concessivi  a
fronte dei limiti finanziari posti;
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria  e  di  mobilita',  erogate  con  riferimento agli anni
precedenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  gli  anni  1996  e  1997 il limite di spesa, fissato in 40
miliardi di lire su base annua dall'art. 2, comma 22, della legge  28
dicembre 1995, n. 549, viene cosi' ripartito:
   lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita';
   lire  25  miliardi  per i trattamenti straordinari di integrazione
salariale.