IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino piu' di 50 addetti, nonche' alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino piu' di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' a favore delle imprese esercenti attivita' commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con piu' di 50 addetti, di cui ai gia' richiamati articoli 7, comma 7, e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui; Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, ed in particolare l'art. 4, comma 15, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti staordinari di integrazione salariale e di mobilita', prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza; Visto il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'art. 2, comma 22, della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino piu' di 50 addetti; Visto il gia' citato art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilita' nei limiti delle riprese preordinate; Ritenuta l'esigenza di individuare i suddetti criteri concessivi a fronte dei limiti finanziari posti; Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale straordinaria e di mobilita', erogate con riferimento agli anni precedenti; Decreta: Art. 1. 1. Per gli anni 1996 e 1997 il limite di spesa, fissato in 40 miliardi di lire su base annua dall'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene cosi' ripartito: lire 15 miliardi per il trattamento di mobilita'; lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.