Alle camere di commercio, industria
                                  artigianato e agricoltura
                                  Agli uffici provinciali, industria,
                                  commercio e artigianato
                                  All'Unione italiana delle camere di
                                  commercio, industria, artigianato e
                                  agricoltura
  A  seguito delle disposizioni delle precedenti lettere circolari n.
161892 del 27 luglio 1994 e del 20 dicembre 1994 di pari  oggetto,  e
alla  luce  delle "istruzioni per l'istallazione" per i rivelatori di
gas per uso domestico fissate dalla norma CIO/UNI-CEI  70028,  questa
amministrazione  ha ravvisato l'opportunita' di indicare i criteri di
istallazione, indispensabili  per  una  corretta  applicazione  della
legge n. 46/1990, concernente la sicurezza degli impianti domestici.
  Questo  Ministero  ha  il  compito  istituzionale,  derivato  dalle
disposizioni della legge n.  1083/1971,  di  assicurare  un  corretto
impiego del gas combustibile, ai fini della sicurezza.
  La  sicurezza  si  consegue  mediante  il rispetto dei requisiti di
buona tecnica che i prodotti  commercializzati  ed  istallati  devono
assicurare.
  Come  e'  noto,  la  legge  n.  46/1990  disciplina  i requisiti di
sicurezza degli impianti civili, a valle dei misuratori (elettrici  o
di gas combustibile, ecc.).
  L'istallazione  dei  rivelatori  di gas ha una funzione sussidiaria
rispetto alla osservanza di tutte le regole tecniche contenute  nelle
norme UNI-CIG, per la salvaguardia della sicurezza, di cui alla legge
n. 1083/1971.
  La  norma CIG/UNI-CEI 70028, edizione dicembre 1994, "Rivelatori di
gas naturale e rivelatori di GPL per uso domestico e  similare"  dopo
la  necessaria  inchiesta  pubblica, e' stata approvata dal Ministero
dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  con  il  decreto
ministeriale 26 aprile 1995.
  Detta norma CEI/UNI-CIG 70028 e' la normativa di un prodotto, volto
a   garantire   l'incolumita'   delle  persone  contro  le  eventuali
dispersioni  di  gas  negli  ambienti  domestici,  e   non   contiene
indicazioni  sulle  modalita'  di  istallazione  del  dispositivo, ma
obbliga il costruttore a fornirle insieme alle istruzioni per l'uso.
  Questa amministrazione, ai fini del rispetto delle  regole  per  la
salvaguardia  della  sicurezza ritiene indispensabile individuare una
serie  di   criteri   di   istallazione   generali   e   particolari,
differenziati  per i rivelatori di gas naturale e per i rivelatori di
GPL allo scopo di indirizzare i costruttori a fornire,  insieme  alle
istruzioni   per   l'uso,   chiare  indicazioni  sulle  modalita'  di
collocazione e di  collegamento  tra  i  componenti  del  dispositivo
stesso  (alimentatore, rivelatore ed attuatore) con la parte relativa
all'intercettazione  del   flusso   del   gas   combustibile   (p.es.
elettrovalvola).
  In  attesa  che  da  parte  degli  enti  normatori  UNI e CEI venga
definita una specifica norma sull'argomento, i richiamati criteri  di
installazione sono riportati in allegato.
  La  presente circolare, completa dell'allegato, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                                                 Il Ministro: BERSANI