IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del "Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima"; Visto in particolare l'art. 1 della legge n. 41/1982 il quale prevede che il piano sia elaborato dal Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'art. 3 della stessa legge, approvato dal CIPE e adottato con decreto del Ministro della marina mercantile; Visto l'art. 20 della legge n. 41/1982, come modificato dalla legge n. 165/1992, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per le iniziative di cui all'art. 11 della stessa legge; Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima, ed in particolare l'art. 2 in ordine agli stanziamenti fissati con legge di bilancio dello Stato; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca, ed in particolare l'art. 4 concernente il finanziamento di talune misure; Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993 che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Viste le proprie delibere del 20 dicembre 1990 e del 30 novembre 1993, pubblicate rispettivamente nei supplementi alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 1991 e n. 33 del 10 febbraio 1994, con le quali sono stati approvati rispettivamente, il terzo ed il quarto piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura; Considerato che il quarto piano triennale prevede, tra gli strumenti di intervento per la realizzazione degli obiettivi del piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca; Considerato altresi' che il citato piano, accanto alla conferma del blocco generalizzato del rilascio di nuove licenze, consente il rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti della flotta di pesca in cui si registra una capienza rispetto all'obiettivo fissato dal POP per il segmento stesso, che per quelle aree e quei sistemi di pesca che consentono una piu' efficiente utilizzazione delle risorse biologiche; Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992 relativa ad un programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1993-1996; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca" ed in particolare l'art. 21 che prevede il rilascio di nuove licenze, senza ritiro, secondo deteminati plafond; Considerato altresi' che il raggiungimento dell'obiettivo finale al 31 dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1993-96, risulta compatibile con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca; Viste le note n. 60372 del 23 febbraio 1996 e n. 60888 del 13 maggio 1996 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali concernenti richieste di integrazione al quarto piano triennale della pesca marittima e dell'acquacoltura 1994-1996 succitato; Viste le tabelle B e C, riportate nella parte terza, punto "bilancio preventivo", del piu' volte citato quarto piano triennale, concernenti tipologia delle iniziative ammesse alle agevolazioni e ripartizione percentuale delle disponibilita' finanziarie; Considerata l'opportunita' di finanziare altresi' alcune iniziative a fondo perduto presentate in vigenza del terzo piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di moto pescherecci; Considerato che e' pertanto necessario modificare le percentuali di ripartizione delle tabelle B e C richiamate; Visti i favorevoli pareri congiunti della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e del Comitato nazionale di gestione delle risorse biologiche del mare; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali; Delibera: Al fine di ottimizzare le risorse destinate per gli anni 1995-1996 alle azioni previste dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e sue successive modifiche, la parte terza, punto 4, del capitolo "bilancio preventivo" del quarto piano triennale della pesca marittima e della acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996, approvato con delibera CIPE 30 novembre 1993, e' cosi integrata: "I contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'art. 20, comma 3 della legge n. 41 del 1982, sono erogabili nella misura del 100% delle spese ammesse"; l'iniziativa "Nuove costruzioni (limitate alla Sardegna)" inclusa nella "Tabella B - Tipo di iniziativa ammessa" e' modificata in "Nuove costruzioni anche senza ritiro, limitate alla Sardegna ed alla pesca oceanica); "e' consentita la finanziabilita' di iniziative presentate in vigenza del precedente piano riguardanti l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione di motopescherecci. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali provvedera' conseguentemente alla modifica delle percentuali di ripartizione previste dalle tabelle B e C del IV piano. Il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali avra' cura di verificare preventivamente la coerenza delle integrazioni nell'attuazione degli interventi, con le azioni e gli interventi previsti dalla normativa comunitaria per il settore. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222