IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge
10  febbraio  1992,  n.  165,  concernente  la   predisposizione   ed
approvazione  del  "Piano  per  la  realizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima";
  Visto in particolare l'art. 1  della  legge  n.  41/1982  il  quale
prevede  che  il  piano  sia  elaborato dal Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui
all'art. 3 della stessa legge, approvato  dal  CIPE  e  adottato  con
decreto del Ministro della marina mercantile;
  Visto l'art. 20 della legge n. 41/1982, come modificato dalla legge
n. 165/1992, che prevede la concessione di contributi a fondo perduto
per le iniziative di cui all'art. 11 della stessa legge;
  Vista  la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente l'attuazione del
terzo piano nazionale della pesca marittima, ed in particolare l'art.
2 in ordine agli stanziamenti fissati con  legge  di  bilancio  dello
Stato;
  Vista  la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Visto il regolamento CE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993
recante disposizioni di applicazione del regolamento  CE  n.  2052/88
per  quanto  riguarda  lo strumento finanziario di orientamento della
pesca, ed in particolare l'art. 4  concernente  il  finanziamento  di
talune misure;
  Visto  il  regolamento  CE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre
1993 che  definisce  i  criteri  e  le  condizioni  degli  interventi
comunitari   a   finalita'   strutturale  nel  settore  della  pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
relativi prodotti;
  Viste  le  proprie  delibere del 20 dicembre 1990 e del 30 novembre
1993,  pubblicate  rispettivamente  nei  supplementi  alla   Gazzetta
Ufficiale  n.  40  del 16 febbraio 1991 e n. 33 del 10 febbraio 1994,
con le quali sono stati approvati rispettivamente,  il  terzo  ed  il
quarto piano triennale per la pesca marittima e l'acquacoltura;
  Considerato   che  il  quarto  piano  triennale  prevede,  tra  gli
strumenti di intervento per  la  realizzazione  degli  obiettivi  del
piano stesso, una gestione programmata delle licenze di pesca;
  Considerato altresi' che il citato piano, accanto alla conferma del
blocco  generalizzato  del  rilascio  di  nuove  licenze, consente il
rilascio di nuove autorizzazioni sia per quei segmenti  della  flotta
di  pesca  in  cui  si  registra  una capienza rispetto all'obiettivo
fissato dal POP per il segmento stesso, che per quelle  aree  e  quei
sistemi  di  pesca  che  consentono una piu' efficiente utilizzazione
delle risorse biologiche;
  Vista la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992  relativa
ad   un   programma   di   orientamento  pluriennale  per  la  flotta
peschereccia dell'Italia per il periodo 1993-1996;
  Visto il decreto  ministeriale  26  luglio  1995  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995 "Disciplina del rilascio
delle  licenze  di  pesca" ed in particolare l'art. 21 che prevede il
rilascio di nuove licenze, senza ritiro, secondo deteminati plafond;
  Considerato altresi' che il raggiungimento dell'obiettivo finale al
31  dicembre 1996 fissato dal POP flotta 1993-96, risulta compatibile
con l'attuazione delle misure in materia di licenze di pesca;
  Viste le note n. 60372 del 23 febbraio  1996  e  n.  60888  del  13
maggio  1996  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali concernenti  richieste  di  integrazione  al  quarto  piano
triennale   della   pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  1994-1996
succitato;
  Viste le  tabelle  B  e  C,  riportate  nella  parte  terza,  punto
"bilancio  preventivo", del piu' volte citato quarto piano triennale,
concernenti tipologia delle iniziative ammesse  alle  agevolazioni  e
ripartizione percentuale delle disponibilita' finanziarie;
  Considerata l'opportunita' di finanziare altresi' alcune iniziative
a  fondo  perduto  presentate  in vigenza del terzo piano riguardanti
l'acquacoltura, la trasformazione di prodotti ittici e la costruzione
di moto pescherecci;
  Considerato che e' pertanto necessario modificare le percentuali di
ripartizione delle tabelle B e C richiamate;
  Visti i favorevoli pareri congiunti  della  Commissione  consultiva
centrale  per la pesca marittima e del Comitato nazionale di gestione
delle risorse biologiche del mare;
  Udita la  relazione  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  risorse
agricole, alimentari e forestali;
                              Delibera:
  Al  fine di ottimizzare le risorse destinate per gli anni 1995-1996
alle azioni previste dalla legge 17  febbraio  1982,  n.  41,  e  sue
successive modifiche, la parte terza, punto 4, del capitolo "bilancio
preventivo"  del quarto piano triennale della pesca marittima e della
acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994-1996, approvato  con
delibera CIPE 30 novembre 1993, e' cosi integrata:
   "I  contributi per gli incentivi alla cooperazione di cui all'art.
20, comma 3 della legge n. 41 del 1982, sono erogabili  nella  misura
del 100% delle spese ammesse";
   l'iniziativa  "Nuove costruzioni (limitate alla Sardegna)" inclusa
nella "Tabella B - Tipo  di  iniziativa  ammessa"  e'  modificata  in
"Nuove costruzioni anche senza ritiro, limitate alla Sardegna ed alla
pesca oceanica);
   "e'  consentita  la  finanziabilita'  di  iniziative presentate in
vigenza  del  precedente   piano   riguardanti   l'acquacoltura,   la
trasformazione    di    prodotti   ittici   e   la   costruzione   di
motopescherecci. Il Ministro delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali    provvedera'   conseguentemente   alla   modifica   delle
percentuali di ripartizione previste dalle  tabelle  B  e  C  del  IV
piano.
  Il  Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali avra'
cura di verificare preventivamente  la  coerenza  delle  integrazioni
nell'attuazione  degli  interventi,  con  le  azioni e gli interventi
previsti dalla normativa comunitaria per il settore.
   Roma, 12 luglio 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222