IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457; Vista la propria delibera in data 13 marzo 1995, adottata ai sensi della norma citata su proposta del CER in data 20 luglio 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, n. 122; Vista la propria delibera in data 21 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1996, n. 41, con la quale e' stato differito il termine di cui al punto 1, comma 2, della suddetta delibera, nonche' il termine previsto al punto 8.7 della delibera medesima; Considerato che anche la Corte costituzionale nella propria sentenza 28 marzo-12 aprile 1996, n. 113, nel riconoscere il contributo apportato dalla citata delibera del 13 marzo 1995 alla soluzione del problema dei disavanzi degli IACP, ha rilevato in linea generale che la materia dell'edilizia residenziale pubblica per la sua estrema delicatezza ed il particolare rilievo sociale merita l'urgente attenta considerazione del Parlamento, del Governo e delle regioni; Considerato che l'attuale quadro normativo e' in fase di profonda evoluzione, avendo il Consiglio dei Ministri, nell'odierna seduta, approvato specifici disegni di legge concernenti la nuova legge quadro in materia di edilizia residenziale pubblica e il riassetto degli istituti autonomi delle case popolari; Vista la nota n. 5565/23/2 inviata il 4 luglio 1996 dal Ministro dei lavori pubblici; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, che precisa la durata della sospensiva richiesta nella nota di cui sopra; Delibera: Sino a nuova determinazione di questo Comitato e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 e' sospesa l'efficacia della disposizione prevista al punto 8, comma 7, del testo allegato alla delibera in data 13 marzo 1995, richiamata in premessa. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 2 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225