IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Visto  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme
di recepimento delle direttive della Comunita' economica  europea  in
materia di specialita' medicinali;
  Visto  in particolare l'art. 22, quinto comma, del predetto decreto
legislativo, con il quale  vengono  stabilite  norme  in  materia  di
controlli di Stato sulle specialita' medicinali derivate dal sangue o
dal plasma umani e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  Considerato  che  l'Istituto  superiore  di  sanita'  con  nota  n.
16125-18664/BCL12 in data 6 ottobre 1995 ha comunicato  le  procedure
di controllo e le relative modalita' di esecuzione per le specialita'
medicinali derivate dal sangue o plasma umani contenenti albumina;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso  in proposito dal Consiglio
superiore di sanita' nella seduta del 14 febbraio 1996;
 
Decreta:
                               Art. 1.
 
  Sono sottoposti a controllo di Stato, partita  per  partita,  prima
dell'immissione  in commercio, le specialita' medicinali derivate dal
sangue o dal plasma umani contenenti albumina.
  L'Istituto superiore di sanita' - ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma, lett. e) del decreto legislativo 30  giugno  1993,  n.  267  -
effettua i relativi controlli.