IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali; Visto in particolare l'art. 22, quinto comma, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sulle specialita' medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani e sulle relative procedure tecniche di esecuzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267; Considerato che l'Istituto superiore di sanita' con nota n. 16125-18664/BCL12 in data 6 ottobre 1995 ha comunicato le procedure di controllo e le relative modalita' di esecuzione per le specialita' medicinali derivate dal sangue o plasma umani contenenti albumina; Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 14 febbraio 1996; Decreta: Art. 1. Sono sottoposti a controllo di Stato, partita per partita, prima dell'immissione in commercio, le specialita' medicinali derivate dal sangue o dal plasma umani contenenti albumina. L'Istituto superiore di sanita' - ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lett. e) del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 - effettua i relativi controlli.