IL MINISTRO DELLA SANITA'
 
  Visto  il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme
di recepimento delle direttive della Comunita' economica  europea  in
materia di specialita' medicinali;
  Visto  in particolare l'art. 22, quinto comma, del predetto decreto
legislativo, con il quale  vengono  stabilite  norme  in  materia  di
controlli di Stato sulle specialita' medicinali derivate dal sangue o
dal plasma umani e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
  Considerato  che  l'Istituto  superiore  di  sanita'  con  nota  n.
16125-18664/BCL12 in data 6 ottobre 1995 ha comunicato  le  procedure
di controllo e le relative modalita' di esecuzione per le specialita'
medicinali  derivate  dal  sangue o plasma umani contenenti i fattori
della coagulazione del sangue;
  Visto il parere favorevole  espresso  in  proposito  dal  Consiglio
superiore di sanita' nella seduta del 14 febbraio 1996;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
  Sono  sottoposti  a  controllo di Stato, partita per partita, prima
dell'immissione in commercio, le specialita' medicinali derivate  dal
sangue o dal plasma umani contenenti i fattori della coagulazione del
sangue.
  L'Istituto superiore di sanita' - ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma,  lett.  e)  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 267 -
effettua i relativi controlli.