IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO (Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno 1996, n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 agosto 1996, n. 4) Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip. prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996; Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che dispone che il commissario delegato predisponga, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza n. 2449/96 nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 1 luglio 1996, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, per la cui realizzazione e' assegnata, per l'anno 1996, un primo finanziamento di L. 37.000.000; Vista la legge regionale 27 giugno 1996, n. 46: "Interventi straordinari e urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996" e in particolare l'art. 9 che prevede la confluenza nel piano di interventi finanziati dalla medesima legge regionale relativamente alle tipologie di cui agli articoli 2, 5 e 6 ivi previste; Visto il finanziamento di lire 2.000 milioni comunicato dalla provincia di Lucca con nota del 5 luglio 1996 prot. n. 46624/VI.C; Vista l'attivita' istruttoria compiuta dall'ufficio del commissario istituito con ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996 in collaborazione con gli uffici del genio civile di Lucca e Massa Carrara e le altre strutture competenti; Considerato che in data 13 c.m. il comitato istituito dall'art. 2 della ordinanza n. 2449/96 presieduto dal Sottosegretario alla protezione civile ha valutato positivamente la proposta di piano presentata dal commissario; Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano che, ai sensi dell'art. 3, quinto comma, dell'ordinanza n. 2449/96, deve essere successivamente sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile; Considerato che il medesimo articolo 3, all'ottavo comma prevede che il piano, in conseguenza di ulteriori accertamenti, puo' essere rimodulato ferma restando comunque la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile; Visto che il piano evidenzia, per tutte le tipologie di intervento considerate, che l'elenco di priorita' ivi definito e' funzionale esclusivamente alla attuale disponibilita' finanziaria, mentre l'opera di ricostruzione delle condizioni di normalita' necessita di molteplici ulteriori interventi; Considerato che, nel corso della gia' ricordata riunione del comitato di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2449/96 e' stata valutata la percorribilita' sia da parte della regione che degli enti locali, di procedere, utilizzando fondi propri in via di anticipazione ad ulteriori interventi che dovrebbero opportunamente esser realizzati con urgenza, con le procedure semplificate previste nella ordinanza n. 2449/96; Valutato pertanto di procedere ad una prima rimodulazione del pi- ano per ricomprendervi i suddetti ulteriori interventi in tempi brevissimi al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2449/96; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Ordina: 1. E' approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art. 3, primo comma dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale; gli interventi ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza medesima. 2. Il piano e' trasmesso al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto di cui all'art. 3, quinto comma, dell'ordinanza n. 2449/96. 3. Successivamente alla presa d'atto, gli enti attuatori provvedono all'avviso delle procedure per la realizzazione degli interventi. Al tal fine i medesimi applicano, sia relativamente alla progettazione che all'affidamento dei lavori, le procedure semplificate, di cui agli articoli 5, 7, primo comma, e 8 dell'ordinanza n. 2449/96, nel rispetto dei termini di cui al medesimo art. 7, secondo comma. Ai fini dell'approvazione dei progetti, gli enti attuatori sono autorizzati ad indire direttamente la conferenza di servizi prevista nel citato art. 5, comma 3. 4. Ai fini della prima rimodulazione del piano, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, gli enti locali propongono al commissario gli ulteriori interventi finanziati con i propri fondi, in via di anticipazione, che possono essere realizzati nel rispetto dei termini di cui all'art. 7, secondo comma dell'ordinanza n. 2449/96 e con le procedure semplificate di cui agli articoli 5, 7 e 8. 5. Entro dieci giorni dalla presa d'atto di cui al punto 2, il commissario provvede all'approvazione della prima rimodulazione del piano e alla sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile. 6. Con successiva ordinanza il commissario dispone in ordine ai rapporti con gli enti attuatori relativamente all'attuazione del pi- ano e alla verifica degli adempimenti di competenza degli enti medesimi. Firenze, 15 luglio 1996 Il presidente: CHITI