IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                 IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO
(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. 25 giugno
                                1996,
           n. 2449, ordinanza P.G.R. 28 agosto 1996, n. 4)
   Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dip.
prot. civ. n. 2449 del 25 giugno 1996  con  la  quale  il  presidente
della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli
interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;
   Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che dispone
che  il commissario delegato predisponga, entro quindici giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza n.  2449/96  nella  Gazzetta  Ufficiale,
avvenuta   in   data   1   luglio   1996,   un  piano  di  interventi
infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione  idrogeologica,
per  la  cui  realizzazione  e'  assegnata, per l'anno 1996, un primo
finanziamento di L. 37.000.000;
   Vista la legge  regionale  27  giugno  1996,  n.  46:  "Interventi
straordinari  e  urgenti  per  gli  eventi calamitosi verificatisi in
Toscana il 19 giugno 1996" e in particolare l'art. 9 che  prevede  la
confluenza  nel  piano  di interventi finanziati dalla medesima legge
regionale relativamente alle tipologie di cui agli articoli 2, 5 e  6
ivi previste;
   Visto  il  finanziamento  di  lire  2.000 milioni comunicato dalla
provincia di Lucca con nota del 5 luglio 1996 prot. n. 46624/VI.C;
   Vista   l'attivita'   istruttoria   compiuta   dall'ufficio    del
commissario istituito con ordinanza P.G.R. n. 4 del 28 giugno 1996 in
collaborazione  con  gli  uffici  del  genio  civile di Lucca e Massa
Carrara e le altre strutture competenti;
   Considerato che in data 13 c.m. il comitato istituito dall'art.  2
della  ordinanza  n.  2449/96  presieduto  dal  Sottosegretario  alla
protezione civile ha valutato  positivamente  la  proposta  di  piano
presentata dal commissario;
   Ritenuto  pertanto di procedere all'approvazione del piano che, ai
sensi dell'art. 3, quinto  comma,  dell'ordinanza  n.  2449/96,  deve
essere  successivamente sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento
della protezione civile;
   Considerato che il medesimo articolo 3, all'ottavo  comma  prevede
che  il  piano, in conseguenza di ulteriori accertamenti, puo' essere
rimodulato ferma restando comunque  la  presa  d'atto  da  parte  del
Dipartimento della protezione civile;
   Visto che il piano evidenzia, per tutte le tipologie di intervento
considerate,  che  l'elenco  di  priorita' ivi definito e' funzionale
esclusivamente  alla  attuale  disponibilita'   finanziaria,   mentre
l'opera  di ricostruzione delle condizioni di normalita' necessita di
molteplici ulteriori interventi;
   Considerato che, nel  corso  della  gia'  ricordata  riunione  del
comitato  di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  n.  2449/96  e' stata
valutata la percorribilita' sia da parte della regione che degli enti
locali,  di  procedere,  utilizzando   fondi   propri   in   via   di
anticipazione  ad  ulteriori interventi che dovrebbero opportunamente
esser realizzati con urgenza, con le procedure semplificate  previste
nella ordinanza n. 2449/96;
   Valutato  pertanto di procedere ad una prima rimodulazione del pi-
ano per ricomprendervi  i  suddetti  ulteriori  interventi  in  tempi
brevissimi  al  fine  di  consentire il rispetto dei termini previsti
dall'art. 7 dell'ordinanza n. 2449/96;
   Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                               Ordina:
   1.  E'  approvato  il  piano  degli  interventi   infrastrutturali
d'emergenza  e di prima sistemazione idrogeologica previsto dall'art.
3, primo comma dell'ordinanza  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno
1996 allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
gli  interventi  ivi previsti sono dichiarati urgenti e indifferibili
ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza medesima.
   2. Il piano e' trasmesso al Dipartimento della  protezione  civile
per  la  presa d'atto di cui all'art. 3, quinto comma, dell'ordinanza
n. 2449/96.
   3.  Successivamente  alla  presa  d'atto,   gli   enti   attuatori
provvedono  all'avviso  delle  procedure  per  la realizzazione degli
interventi.
   Al  tal  fine  i  medesimi  applicano,  sia   relativamente   alla
progettazione   che   all'affidamento   dei   lavori,   le  procedure
semplificate,  di  cui  agli  articoli  5,  7,  primo  comma,   e   8
dell'ordinanza  n.  2449/96,  nel  rispetto  dei  termini  di  cui al
medesimo art. 7, secondo comma.
   Ai fini dell'approvazione dei progetti, gli  enti  attuatori  sono
autorizzati  ad indire direttamente la conferenza di servizi prevista
nel citato art. 5, comma 3.
   4. Ai fini della prima rimodulazione del piano, ai sensi dell'art.
3 dell'ordinanza n.  2449/96,  entro  sette  giorni  dalla  data  del
presente provvedimento, gli enti locali propongono al commissario gli
ulteriori  interventi  finanziati  con  i  propri  fondi,  in  via di
anticipazione, che possono essere realizzati nel rispetto dei termini
di cui all'art. 7, secondo comma dell'ordinanza n. 2449/96 e  con  le
procedure semplificate di cui agli articoli 5, 7 e 8.
   5.  Entro  dieci  giorni  dalla presa d'atto di cui al punto 2, il
commissario provvede all'approvazione della prima  rimodulazione  del
piano  e  alla  sua  trasmissione  al  Dipartimento  della protezione
civile.
   6. Con successiva ordinanza il commissario dispone  in  ordine  ai
rapporti  con gli enti attuatori relativamente all'attuazione del pi-
ano e alla  verifica  degli  adempimenti  di  competenza  degli  enti
medesimi.
   Firenze, 15 luglio 1996
                                                 Il presidente: CHITI