IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio; Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro; Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994; Visto lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa; Vista la delibera dell'11 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Ente ha approvato, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, la modifica all'art. 4, comma 4, dello statuto; Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito; Decreta: E' approvato l'art. 4, comma 4, dello statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, come modificato dal consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 dicembre 1995, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 luglio 1996 p. Il Ministro: CAVAZZUTI