IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  30  luglio  1990, n. 218, recante disposizioni in
materia  di  ristrutturazione  ed  integrazione  patrimoniale   degli
istituti di credito di diritto pubblico;
  Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono  state  emanate  disposizioni  per  la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n.  356/1990,  il
quale  dispone  che  le  modifiche  statutarie  degli  enti che hanno
effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono  approvate  dal
Ministro del tesoro;
  Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
  Visto  lo statuto dell'Ente Cassa di risparmio di Pisa, con sede in
Pisa;
  Vista la delibera dell'11 dicembre 1995 con la quale  il  consiglio
di  amministrazione  dell'Ente ha approvato, con il parere favorevole
dell'assemblea dei soci, la  modifica  all'art.  4,  comma  4,  dello
statuto;
  Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
                              Decreta:
  E'  approvato  l'art.  4, comma 4, dello statuto dell'Ente Cassa di
risparmio di Pisa, con sede in Pisa, come modificato dal consiglio di
amministrazione  nella  seduta   dell'11   dicembre   1995,   secondo
l'allegato  testo  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 luglio 1996
                                            p. Il Ministro: CAVAZZUTI