IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento, anche  attraverso  l'emissione  di  certificati  di
credito  del  tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  tra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996;
  Visto  il  decreto-legge  13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 febbraio  1996,  n.  53,  recante,  fra
l'altro,  disposizioni  urgenti  in  materia di estinzione di crediti
d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che:
   al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta
relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5  del
decreto-legge  23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione  di
titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto
dalle  predette  disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689
miliardi;
   il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre  dal  1  gennaio
1996;
  Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare:
   l'art.  1,  ove  si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti
relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31  dicembre  1987  (di
ammontare,  al  netto  degli  interessi,  non  inferiore  a  lire 100
milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato;
   l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro,  l'estinzione  dei  crediti
relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza
indicazione  di  ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori
di titoli di Stato;
  Visto il proprio decreto n. 786812 del 29  marzo  1996,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale, in
applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si
e' provveduto a fissare le caratteristiche dei  titoli  di  cui  alla
norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno
assegnati  certificati di credito del tesoro decennali, con godimento
1 gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le
modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove
si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi
per un importo corrispondente all'ammontare complessivo  dei  crediti
d'imposta  risultante  dagli  elenchi  dei contribuenti trasmessi dal
Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario,  al  milione
superiore  l'importo  di  ciascun  credito  riferentesi  all'anno  di
imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art.
1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994;
  Vista  la  lettera in data 26 luglio 1996 con la quale il Ministero
delle finanze, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge  n.
526  del  1995,  ha  trasmesso  un  apposito  elenco,  facente  parte
integrante del presente  decreto,  riguardante  n.  50  contribuenti,
titolari  di  crediti  per  imposte  dirette  relativi alle richieste
presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n.  307  del
1994,  e,  pertanto, concernenti il periodo d'imposta chiuso entro il
31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a
L. 2.205.041.715.000;
  Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una  prima  tranche
dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato,
di  complessive  lire  2.205.064.000.000 e che contro il rilascio dei
suddetti titoli di Stato  verra'  versato  all'entrata  del  bilancio
statale  l'importo  corrispondente  ai  crediti  d'imposta  ammessi a
rimborso (L.  2.205.041.715.000), nonche' l'importo di L.  22.285.000
pari  alla  differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli
emessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  e
successive  modificazioni,  e  per le finalita' di cui all'art. 1 del
decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526,  convertito  nella  legge  10
febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una prima tranche di
certificati  di  credito  del  tesoro  al portatore, per l'importo di
nominali lire 2.205.064.000.000, alle seguenti condizioni:
   durata: dieci anni;
   godimento: 1 gennaio 1996;
   prezzo d'emissione: alla pari;
   rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006;
   tasso d'interesse semestrale: 5,40 per cento  lordo  relativamente
alla  prima  cedola,  di  scadenza  1  luglio  1996;  per  le  cedole
successive, verra' determinato con le modalita'  di  cui  al  decreto
ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse.