IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996; Visto il decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito, con modificazioni, nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, recante, fra l'altro, disposizioni urgenti in materia di estinzione di crediti d'imposta, ed, in particolare, l'art. 1, con cui si stabilisce che: al fine di consentire la completa estinzione dei crediti d'imposta relativi alle richieste presentate ai sensi degli articoli 1 e 5 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1994, n. 457, e' autorizzata l'assegnazione di titoli di Stato per un importo aggiuntivo, rispetto a quello previsto dalle predette disposizioni legislative, non superiore a lire 8.689 miliardi; il godimento dei suddetti titoli di Stato decorre dal 1 gennaio 1996; Visto il citato decreto-legge n. 307 del 1994, ed, in particolare: l'art. 1, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 (di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a lire 100 milioni) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; l'art. 5, ove si prevede, tra l'altro, l'estinzione dei crediti relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1989 (senza indicazione di ammontare minimo) mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato; Visto il proprio decreto n. 786812 del 29 marzo 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, si e' provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli di cui alla norma stessa, stabilendo che ai soggetti creditori d'imposta verranno assegnati certificati di credito del tesoro decennali, con godimento 1 gennaio 1996, a tasso d'interesse variabile, da determinarsi con le modalita' di cui al decreto stesso, ed, in particolare, l'art. 2, ove si prevede, tra l'altro, che i certificati di credito verranno emessi per un importo corrispondente all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultante dagli elenchi dei contribuenti trasmessi dal Ministero delle finanze arrotondando, quando necessario, al milione superiore l'importo di ciascun credito riferentesi all'anno di imposta 1987, e relativo alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994; Vista la lettera in data 26 luglio 1996 con la quale il Ministero delle finanze, in attuazione dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 526 del 1995, ha trasmesso un apposito elenco, facente parte integrante del presente decreto, riguardante n. 50 contribuenti, titolari di crediti per imposte dirette relativi alle richieste presentate ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 307 del 1994, e, pertanto, concernenti il periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987, per un totale di crediti ammessi al rimborso pari a L. 2.205.041.715.000; Ritenuto che occorre procedere all'emissione di una prima tranche dei certificati di cui sopra, per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive lire 2.205.064.000.000 e che contro il rilascio dei suddetti titoli di Stato verra' versato all'entrata del bilancio statale l'importo corrispondente ai crediti d'imposta ammessi a rimborso (L. 2.205.041.715.000), nonche' l'importo di L. 22.285.000 pari alla differenza fra la suddetta somma e l'ammontare dei titoli emessi; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, e' disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 2.205.064.000.000, alle seguenti condizioni: durata: dieci anni; godimento: 1 gennaio 1996; prezzo d'emissione: alla pari; rimborso: in unica soluzione, il 1 gennaio 2006; tasso d'interesse semestrale: 5,40 per cento lordo relativamente alla prima cedola, di scadenza 1 luglio 1996; per le cedole successive, verra' determinato con le modalita' di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1996, citato nelle premesse.