IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E
   TECNOLOGICHE  IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
   STATALE
  Vista l'istanza  presentata  dal  direttore  generale  dell'azienda
ospedaliera di San Giovanni Battista di Torino in data 10 aprile 1996
intesa  ad  ottenere  il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  fegato  da  cadavere   a   scopo
terapeutico  presso  l'azienda  ospedaliera  San Giovanni Battista di
Torino;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in   data   27  giugno  1996,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo  di  trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   San   Giovanni   Battista  di  Torino  e'
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di fegato da cadavere
a scopo terapeutico prelevato in  Italia  o  importato  gratuitamente
dall'estero.