L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello Stato della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con il quale e' stata ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina, ai sensi della legge n. 1497/1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975; Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1993, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico il bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente nel comune di Francavilla di Sicilia; Accertato che il predetto verbale del 26 giugno 1993 e' stato pubblicato all'albo pretorio del comune di Francavilla di Sicilia e depositato nella segreteria del comune stesso per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939, e precisamente dal 15 ottobre 1993 al 15 gennaio 1994; Accertato che si e' ritenuto opportuno e necessario di inserire la sopracitata area, comprendente al suo interno anche parte di territorio sottoposto a vincolo ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, lettera c), negli elenchi delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 20 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle indicazioni di cui ai numeri 4 e 5 e dell'art. 9 del successivo regolamento di esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi di cui di seguito: gli aspetti fisici del bacino del torrente Zavianni, seppure comuni ad altre aree della Sicilia peloritana, risultano peculiari di un ambiente di macchia mediterranea ancora integro in cui sono presenti caratteristiche di naturalita' rimaste incontaminate nel tempo e, quindi, certamente meritevoli di prevenzione. Questo si desume essenzialmente dal fatto che l'accesso al bacino e' limitato alla stretta presente allo sbocco del torrente nei pressi di Francavilla, mentre i rilievi spartiacque determinano morfologie talmente accidentate che rappresentano delle barriere protettive ai processi di urbanizzazione che, viceversa, hanno caratterizzato l'antropizzazione delle altre valli limitrofe. Inoltre la configurazione del bacino medesimo ha permesso il mantenimento e lo sviluppo di un ecosistema chiuso nel quale sono state limitate le modifiche biogenetiche che agenti esterni avrebbero potuto esercitare. Il mantenimento del grado di naturalita' permetterebbe, quindi, di avere a disposizione un bacino di utenza per tutte quelle attivita' scientifiche e culturali confacenti all'evoluzione e alla osservazione di tale ecosistema sia per quanto riguarda gli aspetti prettamente naturalistici che biogenetici. Una valenza altrettanto significativa viene impressa dall'aspetto paesaggistico, certamente suggestivo soprattutto per l'accostamento dei singoli parametri che costituiscono l'ambiente. L'abbinamento dell'ampio ed incontaminato alveo del torrente Zavianni con le sue acque limpide e a carattere torrentizio con i prati pascoli xeritici che si sviluppano lungo i versanti alternati ai boschi quercini ed i rari suoni emessi dalle specie faunistiche che popolano la valle, conferiscono una peculiare armonia difficilmente riscontrabile in altri luoghi. Non vanno sottovalutati anche alcuni aspetti prettamente naturalistici che configurano il paesaggio, come la presenza delle ampie conoidi di deiezione, che, seppure comuni ad altre zone, nello Zavianni assumono una rilevante valenza considerata la loro integrita' ed ampiezza. L'antropizzazione dell'area descritta puo' esere valutata sotto due aspetti ben distinti riguardanti gli abusi perpetrati nel greto del torrente Zavianni, comunque limitati al tratto terminale nei pressi dell'abitato di Francavilla, e, sempre in questo tratto, l'incivile abitudine di considerare l'alveo del torrente come una discarica per i rifiuti solidi urbani, fatto che determina l'inquinamento della falda idrica di subalvio oltre che il deturpamento paesaggistico dei luoghi. Questo aspetto negativo non solo elude le piu' elementari norme igieniche, ma lo stato di degrado che si determina contrasta fortemente con le bellezze naturali presenti nel resto del bacino, determinando ripercussioni nella vita vegetale e faunistica, la quale subisce un drastico ridimensionamento diventando povera e sterile. Un altro processo di antropizzazione, localizzato nelle parti del bacino in cui i versanti collinari risultano meno accidentati, e' legato alle attivita' agro-silvo-pastorali che alcuni contadini esercitano in maniera peraltro ancora tradizionale. In relazione a queste attivita', che oggi stanno scomparendo, sono stati realizzati una serie di terrazzamenti del terreno ed alcune piccole abitazioni rurali prevalentemente con funzioni di rifugio o di ricovero per le attrezzature. In molti casi, i terrazzamenti non piu' utilizzati sono stati riassorbiti dall'evoluzione morfologica dei versanti e dalla vegetazione spontanea, e la loro presenza oggi risulta appena accennata. I segni di una maggiore presenza umana in tempi passati, si evincono da alcuni interventi sia strutturali che prettamente agricoli, come la costruzione di due villaggi rurali e il rimboschimento di un'area con piante di eucaliptus. I villaggi rurali posti sulle pendici collinari uno a destra, l'altro alla sinistra del torrente Zavianni, vennero realizzati nel quadro di un piano di sviluppo agricolo predisposto dall'allora Ministero dell'agricoltura che prevedeva la colonizzazione delle zone piu' interne e decentrate. Il piano non riscosse il successo auspicato in quanto i villaggi non furono mai abitati per la mancanza delle infrastrutture collaterali che erano indispensabili per una reale colonizzazione della zona. Oggi di questi villaggi non restano che le fatiscenti strutture, costituite da squadrati locali a schiera somiglianti ad alveari che male si armonizzano col paesaggio naturale che li circonda; Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va a costituire un sistema integrato di tutela e salvaguardia del territorio che puo' evitare gravi alterazioni della immagine paesistica di un'area cosi' sensibile provocate da usi impropri od opere indiscriminate, distintive dell'attivita' antropica. In tal senso il vincolo paesistico non puo' costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia che questo avvenga in forme programmate e rispettose delle valenze panoramiche dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parita' nei confronti dei detentori degli immobili, poiche' l'intera area viene sottoposta a tutela come unita' territoriale e non soltanto alcune parti di essa; Accertato che il bacino idrografico del torrente Zavianni, oggetto della misura di salvaguardia in argomento, si estende interamente nel territorio del comune di Francavilla di Sicilia, a nord dell'abitato, interessando una superficie complessiva di circa 27 kmq. Il torrente trae origine da Monte Bonavita, nei pressi di Portella Mandrazzi, a quota 1.136 metri s.l.m. e dopo uno sviluppo longitudinale di 7,3 km confluisce, nei pressi dell'abitato, nel torrente S. Paolo che, a sua volta, si immette a valle nel fiume Alcantara. Gli aspetti morfologici, legati soprattutto alle caratteristiche strutturali e giaciturali delle formazioni geologiche affioranti, evincono un bacino a forma di catino allungato che si restringe in corrispondenza dell'abitato di Francavilla, dove la configurazione dei versanti determina una stretta naturale. La vallata si presenta asimmetrica, con un versante destro meno esteso del sinistro e una acclivita' dei pendii crescente man mano che si raggiungono le quote piu' elevate dove alcune pareti sono quasi verticali. Il fondovalle dell'asta principale e' ampio e poco tortuoso, mentre le valli laterali, nelle zone di testata, si presentano incassate, con una morfologia spesso accidentata aspra e rupestre. Tale morfologia si e' determinata essenzialmente per l'erosione esercitata dalle forze esogene, in primo luogo pluviale e fluviale, che fra l'altro sono la causa dei rilevanti accumuli detritici alluvionali che si rilevano sia lungo l'asta principale dello Zavianni sia nelle conoidi di deiezione presenti nelle zone terminali delle valli secondarie. Alle quote piu' elevate, alcune aree, in particolare sul versante sinistro, fra Monte Bonavita e Pizzo Pinto, si presentano denudate e soggette a evidenti fenomeni di disequilibrio, anche perche' interessate da frane di crollo; Rilevato che l'area oggetto del presente provvedimento e' perimetrata vincolisticamente come segue: il perimetro del vincolo parte dalla confluenza del torrente Zavianni e il torrente S. Paolo e, volgendo in senso orario, prosegue lungo la dorsale spartiacque che collega le cime di Monte Chiappe di S. Venere, Monte S. Giovanni, Cozzo Schisina, Monte Tre Finaite, volge ad est, verso Monte Bonavita, prosegue a sud-est fino a Monte Pomaro e Monte Tre Fontane, volge nuovamente verso sud fino a Pizzo Pinto, Monte Pandolfo, Monte Mazzacoglione ed, infine, si ricollega all'altezza della confluenza dei due sopracitati torrenti attraverso la contrada Ambra posta a sud di Pizzo Bandino. Da 1 km a sud-ovest di Monte Bonavita fino a 800 metri sempre a sud-ovest di Mazzacoglione il limite del vincolo coincide con il limite comunale di Francavilla; Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del 26 giugno 1993 a supporto della proposta di vincolo del bacino idrografico del torrente Zavianni, come descritte nella relazione tecnica - parte sostanziale del presente provvedimento - allegata al verbale medesimo, sono sufficienti e congrue e testimoniano dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona; Rilevato che nessuna opposizione e' stata inoltrata nei modi e nei termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939; Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalita' le suaccennate motivazioni, le quali sono parte integrante del presente decreto e per le quali si rimanda al verbale del 26 giugno 1993; Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a vincolo paesaggistico il territorio del bacino idrografico del torrente Zavianni, in conformita' della proposta del 26 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina; Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa; Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, l'area del territorio del bacino idrografico del torrente Zavianni, meglio descritta nel verbale del 26 giugno 1993 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitata, con pallinato nero, nella planimetria allegata, che formano parte integrante del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.