L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                            ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637, recante norme di attuazione dello Stato della regione  siciliana
in materia di tutela del paesaggio, di antichita' e belle arti;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento del Governo e
dell'amministrazione della regione siciliana, approvato  con  decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto il regolamento di esecuzione della predetta  legge  n.  1497,
approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto  il  decreto n. 22 del 16 gennaio 1991, con il quale e' stata
ricostituita la commissione provinciale per la tutela delle  bellezze
naturali  e panoramiche di Messina, ai sensi della legge n. 1497/1939
e del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;
  Esaminato il verbale redatto nella seduta del 26 giugno 1993, nella
quale  la  commissione  provinciale  per  la  tutela  delle  bellezze
naturali e panoramiche di Messina ha proposto di sottoporre a vincolo
paesaggistico  il  bacino idrografico del torrente Zavianni ricadente
nel comune di Francavilla di Sicilia;
  Accertato che il predetto verbale  del  26  giugno  1993  e'  stato
pubblicato  all'albo  pretorio del comune di Francavilla di Sicilia e
depositato  nella  segreteria  del  comune  stesso  per  il   periodo
prescritto  dalla  legge  n. 1497/1939, e precisamente dal 15 ottobre
1993 al 15 gennaio 1994;
  Accertato che si e' ritenuto opportuno e necessario di inserire  la
sopracitata   area,  comprendente  al  suo  interno  anche  parte  di
territorio sottoposto a vincolo ai sensi della legge 8  agosto  1985,
n.   431,  lettera  c),  negli  elenchi  delle  bellezze  naturali  e
panoramiche della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 1,  numeri
3  e  4,  della  legge  20 giugno 1939, n. 1497, e nel rispetto delle
indicazioni di cui ai numeri 4 e  5  e  dell'art.  9  del  successivo
regolamento  di  esecuzione del 30 giugno 1940, n. 1357, per i motivi
di cui di seguito:
   gli aspetti fisici  del  bacino  del  torrente  Zavianni,  seppure
comuni ad altre aree della Sicilia peloritana, risultano peculiari di
un  ambiente  di  macchia  mediterranea  ancora  integro  in cui sono
presenti caratteristiche di  naturalita'  rimaste  incontaminate  nel
tempo e, quindi, certamente meritevoli di prevenzione.
  Questo  si  desume essenzialmente dal fatto che l'accesso al bacino
e' limitato alla stretta presente allo sbocco del torrente nei pressi
di Francavilla, mentre i rilievi spartiacque  determinano  morfologie
talmente  accidentate  che rappresentano delle barriere protettive ai
processi  di  urbanizzazione  che,  viceversa,  hanno  caratterizzato
l'antropizzazione delle altre valli limitrofe.
  Inoltre  la  configurazione  del  bacino  medesimo  ha  permesso il
mantenimento e lo sviluppo di un ecosistema  chiuso  nel  quale  sono
state limitate le modifiche biogenetiche che agenti esterni avrebbero
potuto esercitare.
  Il  mantenimento del grado di naturalita' permetterebbe, quindi, di
avere a disposizione un bacino di utenza per tutte  quelle  attivita'
scientifiche   e   culturali   confacenti   all'evoluzione   e   alla
osservazione di tale ecosistema sia per quanto riguarda  gli  aspetti
prettamente naturalistici che biogenetici.
  Una  valenza  altrettanto significativa viene impressa dall'aspetto
paesaggistico, certamente suggestivo soprattutto  per  l'accostamento
dei singoli parametri che costituiscono l'ambiente.
  L'abbinamento   dell'ampio  ed  incontaminato  alveo  del  torrente
Zavianni con le sue acque limpide e a  carattere  torrentizio  con  i
prati  pascoli  xeritici che si sviluppano lungo i versanti alternati
ai boschi quercini ed i rari suoni emessi  dalle  specie  faunistiche
che   popolano   la   valle,   conferiscono   una  peculiare  armonia
difficilmente riscontrabile in altri luoghi.
  Non  vanno   sottovalutati   anche   alcuni   aspetti   prettamente
naturalistici  che  configurano  il paesaggio, come la presenza delle
ampie conoidi di deiezione, che, seppure comuni ad altre zone,  nello
Zavianni   assumono   una   rilevante  valenza  considerata  la  loro
integrita' ed ampiezza.
  L'antropizzazione dell'area descritta puo' esere valutata sotto due
aspetti ben distinti riguardanti gli abusi perpetrati nel  greto  del
torrente  Zavianni,  comunque limitati al tratto terminale nei pressi
dell'abitato di Francavilla, e, sempre in questo  tratto,  l'incivile
abitudine  di considerare l'alveo del torrente come una discarica per
i rifiuti solidi urbani, fatto  che  determina  l'inquinamento  della
falda  idrica di subalvio oltre che il deturpamento paesaggistico dei
luoghi.
  Questo aspetto negativo non solo elude  le  piu'  elementari  norme
igieniche,  ma  lo  stato  di  degrado  che  si  determina  contrasta
fortemente con le bellezze naturali presenti nel  resto  del  bacino,
determinando ripercussioni nella vita vegetale e faunistica, la quale
subisce un drastico ridimensionamento diventando povera e sterile.
  Un  altro  processo di antropizzazione, localizzato nelle parti del
bacino in cui i versanti collinari  risultano  meno  accidentati,  e'
legato  alle  attivita'  agro-silvo-pastorali  che  alcuni  contadini
esercitano in maniera peraltro ancora tradizionale.
  In relazione a queste attivita', che oggi stanno scomparendo,  sono
stati  realizzati  una  serie  di terrazzamenti del terreno ed alcune
piccole abitazioni rurali prevalentemente con funzioni di  rifugio  o
di ricovero per le attrezzature.
  In  molti  casi,  i  terrazzamenti  non  piu' utilizzati sono stati
riassorbiti  dall'evoluzione  morfologica  dei   versanti   e   dalla
vegetazione  spontanea,  e  la  loro  presenza  oggi  risulta  appena
accennata.
  I segni di  una  maggiore  presenza  umana  in  tempi  passati,  si
evincono   da  alcuni  interventi  sia  strutturali  che  prettamente
agricoli,  come  la  costruzione  di  due  villaggi   rurali   e   il
rimboschimento di un'area con piante di eucaliptus.
  I  villaggi  rurali  posti  sulle  pendici  collinari uno a destra,
l'altro alla sinistra del torrente Zavianni, vennero  realizzati  nel
quadro  di  un  piano  di  sviluppo  agricolo predisposto dall'allora
Ministero dell'agricoltura che prevedeva la colonizzazione delle zone
piu'  interne  e  decentrate.  Il  piano  non  riscosse  il  successo
auspicato in quanto i villaggi non furono mai abitati per la mancanza
delle  infrastrutture  collaterali  che  erano indispensabili per una
reale colonizzazione della zona.
  Oggi di questi villaggi non restano che  le  fatiscenti  strutture,
costituite  da  squadrati locali a schiera somiglianti ad alveari che
male si armonizzano col paesaggio naturale che li circonda;
  Ritenuto che l'apposizione del vincolo, ai sensi dell'art. 1, punto
4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, va a  costituire  un  sistema
integrato  di  tutela  e salvaguardia del territorio che puo' evitare
gravi  alterazioni  della  immagine  paesistica  di   un'area   cosi'
sensibile   provocate   da  usi  impropri  od  opere  indiscriminate,
distintive  dell'attivita'  antropica.  In  tal  senso   il   vincolo
paesistico  non  puo'  costituire limite per lo sviluppo, ma garanzia
che questo avvenga in forme programmate e  rispettose  delle  valenze
panoramiche  dei luoghi. Inoltre stabilisce condizioni di parita' nei
confronti dei detentori degli immobili, poiche' l'intera  area  viene
sottoposta  a  tutela  come unita' territoriale e non soltanto alcune
parti di essa;
  Accertato che il bacino idrografico del torrente Zavianni,  oggetto
della misura di salvaguardia in argomento, si estende interamente nel
territorio del comune di Francavilla di Sicilia, a nord dell'abitato,
interessando una superficie complessiva di circa 27 kmq.
  Il  torrente trae origine da Monte Bonavita, nei pressi di Portella
Mandrazzi,  a  quota  1.136  metri  s.l.m.  e   dopo   uno   sviluppo
longitudinale  di  7,3  km  confluisce,  nei pressi dell'abitato, nel
torrente S. Paolo che, a sua volta, si  immette  a  valle  nel  fiume
Alcantara.
  Gli  aspetti  morfologici,  legati soprattutto alle caratteristiche
strutturali e giaciturali  delle  formazioni  geologiche  affioranti,
evincono  un  bacino  a forma di catino allungato che si restringe in
corrispondenza dell'abitato di Francavilla,  dove  la  configurazione
dei versanti determina una stretta naturale.
  La  vallata  si  presenta  asimmetrica, con un versante destro meno
esteso del sinistro e una acclivita' dei pendii  crescente  man  mano
che  si  raggiungono  le  quote  piu' elevate dove alcune pareti sono
quasi verticali.
  Il fondovalle dell'asta principale e' ampio e poco tortuoso, mentre
le valli laterali, nelle zone di testata,  si  presentano  incassate,
con una morfologia spesso accidentata aspra e rupestre.
  Tale  morfologia  si  e'  determinata essenzialmente per l'erosione
esercitata dalle forze esogene, in primo luogo pluviale  e  fluviale,
che  fra  l'altro  sono  la  causa  dei  rilevanti accumuli detritici
alluvionali  che  si  rilevano  sia  lungo  l'asta  principale  dello
Zavianni sia nelle conoidi di deiezione presenti nelle zone terminali
delle valli secondarie.
  Alle  quote  piu' elevate, alcune aree, in particolare sul versante
sinistro, fra Monte Bonavita e Pizzo Pinto, si presentano denudate  e
soggette   a   evidenti  fenomeni  di  disequilibrio,  anche  perche'
interessate da frane di crollo;
  Rilevato   che   l'area   oggetto  del  presente  provvedimento  e'
perimetrata vincolisticamente come segue:
   il perimetro del  vincolo  parte  dalla  confluenza  del  torrente
Zavianni e il torrente S. Paolo e, volgendo in senso orario, prosegue
lungo  la dorsale spartiacque che collega le cime di Monte Chiappe di
S. Venere, Monte S. Giovanni,  Cozzo  Schisina,  Monte  Tre  Finaite,
volge  ad  est, verso Monte Bonavita, prosegue a sud-est fino a Monte
Pomaro e Monte Tre Fontane, volge nuovamente verso sud fino  a  Pizzo
Pinto,  Monte  Pandolfo, Monte Mazzacoglione ed, infine, si ricollega
all'altezza della confluenza dei due sopracitati torrenti  attraverso
la  contrada  Ambra posta a sud di Pizzo Bandino. Da 1 km a sud-ovest
di  Monte  Bonavita  fino  a  800  metri  sempre   a   sud-ovest   di
Mazzacoglione  il  limite del vincolo coincide con il limite comunale
di Francavilla;
  Ritenuto che le motivazioni riportate nel succitato verbale del  26
giugno   1993  a  supporto  della  proposta  di  vincolo  del  bacino
idrografico del torrente Zavianni,  come  descritte  nella  relazione
tecnica  - parte sostanziale del presente provvedimento - allegata al
verbale  medesimo,  sono  sufficienti  e   congrue   e   testimoniano
dell'elevato interesse pubblico rivestito dalla zona;
  Rilevato  che nessuna opposizione e' stata inoltrata nei modi e nei
termini di cui all'art. 2 della legge n. 1497/1939;
  Considerato, quindi, nel  confermare  la  proposta  di  vincolo  in
argomento,  di potere accogliere nella loro globalita' le suaccennate
motivazioni, le quali sono parte integrante del  presente  decreto  e
per le quali si rimanda al verbale del 26 giugno 1993;
  Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di
pubblico  interesse, che suggeriscono la opportunita' di sottoporre a
vincolo  paesaggistico  il  territorio  del  bacino  idrografico  del
torrente  Zavianni,  in conformita' della proposta del 26 giugno 1993
della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e
panoramiche di Messina;
  Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto  l'obbligo
per  i  proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli
immobili  ricadenti  nella  zona  vincolata,   di   presentare   alla
competente  soprintendenza per i beni culturali ed ambientali, per la
preventiva autorizzazione, qualsiasi  progetto  di  opere  che  possa
modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le motivazioni espresse in premessa, l'area del territorio del
bacino  idrografico  del  torrente  Zavianni,  meglio  descritta  nel
verbale  del  26  giugno  1993  della  commissione provinciale per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Messina e delimitata,
con pallinato nero, nella planimetria  allegata,  che  formano  parte
integrante  del presente decreto, e' dichiarata di notevole interesse
pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della
legge 29 giugno 1939, n. 1497  e  dell'art.  9  numeri  4  e  5,  del
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato con regio decreto 3
giugno 1940, n. 1357.