IL RETTORE
  Visto lo satuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio
Calabria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1995;
  Visto il regolamento didattico provvisorio  dell'Universita'  degli
studi  di  Reggio  Calabria  emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge  20  giugno  1935,  n.  1071,  recante
modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante  disposizioni  sulla
libera  inclusione  di nuovi insegnamenti complementari negli statuti
delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.
162;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986,
n.  95,  recante  modificazioni  alla   tabella   XVIII   concernente
l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della
laurea in medicina e chirurgia;
  Visto  il  decreto  del  Presidente drlla Repubblica 13 marzo 1989,
recante integrazioni alla  tabella  XVIII  concernente  l'ordinamento
didattico  del  corso  di  studi per il conseguimento della laurea in
medicina e chirurgia;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  24  maggio  1989,
recante   modificazioni  ed  integrazioni  all'ordinamento  didattico
universitario  relativamente  al  corso  di  laurea  in  medicina   e
chirurgia;
  Vista  la  legge  9  maggio  1989,  n.  168,  recante, tra l'altro,
disposizioni sull'autonomia delle Universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio
formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di
Reggio  Calabria, in conformita' alla nuova tabella XVIII relativa al
riordinamento didattico del corso di laurea in medicina  e  chirurgia
afferente alla stessa facolta';
  Riconosciuta  la  particolare  urgente  necessita'  di approvare la
modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e  delle  procedure
previste dalla normativa vigente;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995;
                              Decreta:
  Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita'  degli  studi
di  Reggio  Calabria,  approvato  e modificato con i decreti indicati
nelle  premesse  e   successive   modificazioni,   e'   ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Gli  articoli  61 e 64 relativi all'ordinamento didattico del corso
di laurea  in  medicina  e  chirurgia,  afferente  alla  facolta'  di
medicina e chirurgia, sono cosi' modificati:
                               Art. 1.
  All'art.  61,  lettera  A),  dopo  il  primo  comma  e' aggiunto il
seguente:
  Fermo restando l'obbligo  delle  anzidette  5.500  ore  totali,  le
singole   facolta'  hanno  la  possibilita'  di  modificare  rispetto
all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica  tra
le  varie  aree didattico-formative e pertanto la ripartizione tra il
monte ore del primo triennio e quello  del  secondo  ai  sensi  delle
leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.
  Alla  lettera  C)  dell'art.  61  il  primo  comma  e'  soppresso e
sostituito dal seguente:
   C) Esami.
  Gli esami sono  effettuati  al  termine  di  ciascun  semestre  per
ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.
 Alla  lettera  C)  dell'art.  61  il  quarto  comma  e'  soppresso e
sostituito dal seguente:
  Il numero delle verifiche di profitto  e'  fissato  in  dodici  nel
primo  triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale
di trentasei ore nell'intero  corso  di  laurea.  Tale  numero  viene
raggiunto  accorpando  per  una verifica di profitto contestuale piu'
corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di  laurea
ed  i  consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono
quali corsi integrati debbano dar luogo ad  esami  contestuali.  Tali
esami  contestuali  non potranno essere relativi a corsi integrati il
cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore  di
didattica.
  Alla  lettera  C) dell'art. 61, "Corso di lingua inglese" alla fine
e' aggiunto il seguente comma:
  Il corso di lingua inglese con orientamento medico  scientifico  fa
parte   integrante  dell'ordinamento  didattico  universitario  della
facolta' di medicina e chirurgia.