IL RETTORE Visto lo satuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1995; Visto il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, recante modificazioni alla tabella XVIII concernente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; Visto il decreto del Presidente drlla Repubblica 13 marzo 1989, recante integrazioni alla tabella XVIII concernente l'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, recante modificazioni ed integrazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle Universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Viste le proposte di modifica del regolamento didattico provvisorio formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, in conformita' alla nuova tabella XVIII relativa al riordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia afferente alla stessa facolta'; Riconosciuta la particolare urgente necessita' di approvare la modifica proposta nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995; Decreta: Il regolamento didattico provvisorio dell'Universita' degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli 61 e 64 relativi all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, afferente alla facolta' di medicina e chirurgia, sono cosi' modificati: Art. 1. All'art. 61, lettera A), dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: Fermo restando l'obbligo delle anzidette 5.500 ore totali, le singole facolta' hanno la possibilita' di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924. Alla lettera C) dell'art. 61 il primo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: C) Esami. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre. Alla lettera C) dell'art. 61 il quarto comma e' soppresso e sostituito dal seguente: Il numero delle verifiche di profitto e' fissato in dodici nel primo triennio ed in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei ore nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale piu' corsi integrati dello stesso semestre. I consigli di corso di laurea ed i consigli di facolta' per le rispettive competenze stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica. Alla lettera C) dell'art. 61, "Corso di lingua inglese" alla fine e' aggiunto il seguente comma: Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facolta' di medicina e chirurgia.