IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 8, lettera e), della suindicata legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da ultimo attraverso il decreto 10 febbraio 1996; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; Viste le direttive 95/37/CE e 96/7/CE, entrambe della Commissione, che modificano la direttiva 70/524/CEE nella parte relativa agli allegati; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, possono essere autorizzati un nuovo impiego di un additivo appartenente al gruppo degli antibiotici e un nuovo additivo appartenente al gruppo dei coccidiostatici; Considerato che occorre completare la colonna "denominazione chimica, descrizione" per l'additivo "salinomicina sodica"; Considerato che occorre modificare le disposizioni riguardanti l'apporto di iodio nell'alimentazione degli animali al fine di prevenire qualsiasi effetto indesiderato su talune specie; Considerato che occorre completare le disposizioni di etichettatura concernenti il fattore di crescita "Olaquindox" al fine di assicurare una migliore protezione della salute degli operatori; Considerato che, alla luce dell'esperienza acquisita in alcuni Stati membri, e' opportuno ammettere provvisoriamente a livello nazionale nuovi usi di additivi appartenenti al gruppo "coccidiostatici e altre sostanze medicamentose" ed anche nuovi additivi appartenenti al gruppo dei "microrganismi"; Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nelle suindicate direttive comunitarie, nell'ambito dell'adeguamento al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 aprile 1996; Visto l'art. 6, sub n), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. Gli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 giugno 1996 Il Ministro: BINDI Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 257