IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla  legge  8
marzo  1968,  n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1968, n. 152, concernente la disciplina  della  preparazione  e
del commercio dei mangimi;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  8,  lettera  e), della
suindicata legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo  1992,  n.
228,  con il quale e' stata recepita la direttiva 70/524/CEE relativa
agli additivi nell'alimentazione degli animali, modificato da  ultimo
attraverso il decreto 10 febbraio 1996;
  Visto,  in  particolare,  l'art. 3, comma 2, del suindicato decreto
del Presidente della Repubblica;
  Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
  Viste le direttive 95/37/CE e 96/7/CE, entrambe della  Commissione,
che  modificano  la  direttiva  70/524/CEE  nella parte relativa agli
allegati;
  Considerato che, alla  luce  dell'esperienza  acquisita  in  alcuni
Stati  membri,  possono  essere  autorizzati  un  nuovo impiego di un
additivo appartenente al gruppo degli antibiotici e un nuovo additivo
appartenente al gruppo dei coccidiostatici;
  Considerato  che  occorre  completare  la  colonna   "denominazione
chimica, descrizione" per l'additivo "salinomicina sodica";
  Considerato  che  occorre  modificare  le  disposizioni riguardanti
l'apporto di  iodio  nell'alimentazione  degli  animali  al  fine  di
prevenire qualsiasi effetto indesiderato su talune specie;
  Considerato che occorre completare le disposizioni di etichettatura
concernenti il fattore di crescita "Olaquindox" al fine di assicurare
una migliore protezione della salute degli operatori;
  Considerato  che,  alla  luce  dell'esperienza  acquisita in alcuni
Stati membri,  e'  opportuno  ammettere  provvisoriamente  a  livello
nazionale    nuovi   usi   di   additivi   appartenenti   al   gruppo
"coccidiostatici e  altre  sostanze  medicamentose"  ed  anche  nuovi
additivi appartenenti al gruppo dei "microrganismi";
  Ritenuto  necessario  adeguare  la vigente normativa nazionale alle
disposizioni  contenute  nelle  suindicate   direttive   comunitarie,
nell'ambito  dell'adeguamento  al progresso delle conoscenze in campo
scientifico e tecnico;
  Sentita la commissione tecnica mangimi, istituita dall'art. 9 della
citata legge 15  febbraio  1963,  n.  281,  che  ha  espresso  parere
favorevole nella seduta del 15 aprile 1996;
  Visto  l'art.  6,  sub  n),  della  legge 23 dicembre 1978, n. 833,
concernente  le  funzioni  amministrative  riservate  allo  Stato  in
materia sanitaria;
  Vista  la  legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli allegati I e II del decreto del Presidente della  Repubblica  1
marzo  1992,  n.  228,  sono modificati conformemente all'allegato al
presente decreto.
  Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per il
controllo preventivo di legittimita' ed entra  in  vigore  il  giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 26 giugno 1996
                                                   Il Ministro: BINDI
 Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 257