Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.I.M. Di Francesco Politano, con sede in Cosenza e unita' di Cellara (Cosenza) per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 gennaio 1996 al 9 luglio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 10 luglio 1996 al 9 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Riboli Pescara, con sede in Tocco da Casauria (Pescara) e unita' di Tocco da Casauria (Pescara) per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 15 maggio 1996 al 14 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cibin Gru, con sede in Cassano Magnago (Varese) e unita' di Cassano Magnago (Varese) per un massimo di 48 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 marzo 1996 al 19 settembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 20 settembre 1996 al 19 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.I. Industria calzaturificio Iseo, con sede in Cortefranca (Brescia) e unita' di Cortefranca (Brescia) per un massimo di 16 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 giugno 1996 al 2 dicembre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 3 dicembre 1996 al 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Federgraf, con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Federgraf, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 30 giugno 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 20413 del 2 marzo 1996 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 28 agosto 1995 al 27 agosto 1996, della ditta S.r.l. PPM Industria poligrafica, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano). A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPM Industria poligrafica, con sede in Milano e unita' di Paderno Dugnano (Milano) per il periodo dal 28 agosto 1995 al 27 febbraio 1996. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergraf, con sede in Roma e unita' di Pomezia (Roma) per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 12 ottobre 1995, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romedit, con sede in Roma e unita' di Roma per il periodo dal 1 giugno 1996 al 30 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Societa' edizioni e pubblicazioni "Il Secolo XIX", con sede in Genova e unita' di Chiavari (Genova), Genova, Imperia, La Spezia, redazione periferica di Roma e Savona per il periodo dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di: Ariccia (Roma) per un massimo di 78 dipendenti; Cagliari per un massimo di 74 dipendenti; Cassino (Frosinone) per un massimo di 68 dipendenti; Frosinone per un massimo di 19 dipendenti; Latina per un massimo di 4 dipendenti; Montecompatri (Roma) per un massimo di 22 dipendenti; Oristano per un massimo di 39 dipendenti; Tivoli (Roma) per un massimo di 7 dipendenti; uffici di Ariccia (Roma) per un massimo di 47 dipendenti; Velletri per un massimo di 34 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1994 al 15 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 luglio 1995, n. 18330. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 dicembre 1995, n. 19603. La corresponsione del trattamento sopra disposta e' prorogata dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 dicembre 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Database, dal 1 luglio 1995 System & Management, con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Firenze e Pomezia (Roma). Trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Database, dal 1 luglio 1995 System & Management, con sede in Pomezia e unita' di Firenze e Pomezia (Roma) per il periodo dal 5 dicembre 1994 al 4 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1995 con decorrenza 5 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 dicembre 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Database Software, con sede in Caserta e unita' di Caserta. Trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Database Software, con sede in Caserta e unita' di Caserta per il periodo dal 20 gennaio 1995 al 4 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1995 con decorrenza 5 dicembre 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 28 novembre 1994 al 30 giugno 1995, della ditta S.p.a. Database progetti, con sede in Milano e unita' di Milano. Trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Database progetti, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 26 gennaio 1995 al 27 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1995 con decorrenza 28 novembre 1994. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Fiumicino (Roma). Trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano-Milanofiori (Milano) e unita' di Fiumicino (Roma) per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996 della ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi (Chieti) e unita' di Gissi (Chieti). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. FMC Telecom, con sede in Gissi (Chieti) e unita' di Gissi (Chieti) per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Klopman International, con sede in Frosinone e unita' di Frosinone e Milano e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 giugno 1996. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19178, art. 2, dell'8 novembre 1995. La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Breda Fucine appartenente al gruppo Efim, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano) e' autorizzata la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 1994, n. 738, dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 in favore di un numero massimo di 84 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Eutron S., sede di Latina ed unita' di Latina, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma come da protocollo dello stesso, in data 1 marzo 1996. Pagamento diretto: no; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 in favore di un numero massimo di 22 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) ed unita' di Sermoneta (Latina), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 31 dicembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Roma come da protocollo dello stesso, in data 14 febbraio 1996. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 26 luglio 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300 in favore di un numero massimo di 36 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Vega S.r.l., con sede di Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 settembre 1995 al 12 marzo 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 12 settembre 1996. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.R.L.M.O. di Napoli come da protocollo dello stesso, in data 4 ottobre 1995. Pagamento diretto: no. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996 della ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 9 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Imperial Elettronics, con sede in Milano e unita' di Milano per il periodo dal 2 ottobre 1995 al 1 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1995 con decorrenza 2 ottobre 1995. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21039 del 28 giugno 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto dei lavoratori interessati. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche Rino Berardi, con sede in Brescia e unita' di Brescia per un massimo di 255 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dall'11 ottobre 1996 al 10 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 29 luglio 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Termolinea, con sede in Milano e unita' di Roma per un massimo di 51 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 febbraio 1995 al 6 agosto 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 7 agosto 1995 al 6 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore di un numero massimo di 90 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla Pirelli Cavi (ex Sotis Cavi) S.p.a., con sede di Milano e unita' di Siracusa, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1996 al 31 agosto 1996. Il trattamento di cui sopra e' ulteriormente concesso sino al 28 febbraio 1997. L'erogazione del trattamento di cui ai precedenti commi, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata all'U.P.L.M.O. di Siracusa come da protocollo dello stesso, in data 20 marzo 1996. Pagamento diretto: normativa in deroga. L'Istituto nazionale della previdenza e assistenza sociale e' autorizzato, la' ove espressamente disposto, ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996 della ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia). A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Ponte Felcino, con sede in Ponte Felcino (Perugia) e unita' di Ponte Felcino (Perugia), per il periodo dal 1 aprile 1996 al 30 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 1 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 giugno 1995 al 13 marzo 1996 della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania, Palermo e uffici. Parere comitato tecnico del 18 luglio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Catania, Palermo e uffici, per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 settembre 1995. Istanza presentata il 21 aprile 1995 con decorrenza 14 giugno 1995. La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sopra disposta e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 14 settembre 1995 al 13 marzo 1996. Istanza presentata il 20 settembre 1995 con decorrenza 14 settembre 1995. E' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativamente al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara). Parere comitato tecnico del 18 luglio 1996. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. El.Te Siciliana, con sede in Palermo e unita' di Citta' S. Angelo e Manoppello (Pescara) per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 luglio 1995. Istanza presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 14 aprile 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza presentata l'8 agosto 1995 con decorrenza 10 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unita' di Riva del Garda (Trento). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unita' di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 dicembre 1994 al 13 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 13 gennaio 1995 con decorrenza 14 dicembre 1994. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993, con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Cartiere del Garda, con sede in Riva del Garda (Trento) e unita' di Riva del Garda (Trento), per il periodo dal 14 giugno 1995 al 13 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1995 con decorrenza 14 giugno 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995, della ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari. Parere comitato tecnico del 2 luglio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 28 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Remosa, con sede in Cagliari e unita' di Cagliari, per il periodo dal 28 maggio 1995 al 27 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 27 giugno 1995 con decorrenza 28 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 9 febbraio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1996 con effetto dal 24 agosto 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari, per il periodo dal 24 febbraio 1996 al 14 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1996 con decorrenza 24 febbraio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 giugno 1996, n. 20754/1; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 4 luglio 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 4 luglio 1996 con effetto dal 2 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Angelo Marinelli, con sede in Napoli solo per l'unita' di Napoli, per il periodo dal 2 aprile 1996 al 1 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 2 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 maggio 1993, della ditta S.r.l. Nuova Autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Nuova Autosud, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 dicembre 1992 al 30 maggio 1993. Istanza aziendale presentata il 5 dicembre 1992 con decorrenza 1 dicembre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 febbraio 1995, n. 16676/1 esclusi 2 lavoratori passati da inquadramento commercio a industria; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 22 maggio 1996 al 4 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 29 maggio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 5) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dal 3 luglio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Asti, per il periodo dal 24 maggio 1996 al 2 luglio 1996. Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993; 6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 aprile 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'11 aprile 1996 con effetto dall'11 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo Dipenta costruzioni, con sede in Roma e unita' di Brindisi, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 10 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 31 maggio 1996 con decorrenza 11 marzo 1996. Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996 della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso). Parere comitato tecnico del 30 maggio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, con effetto dal 21 aprile 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso), e unita' di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 ottobre 1995 al 20 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1995 con decorrenza 21 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Esclusi i lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995, della ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso). Parere comitato tecnico dell'8 febbraio 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impresa Frate, con sede in Spresiano (Treviso) e unita' di Spresiano (Treviso), per il periodo dal 21 aprile 1995 al 20 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1995 con decorrenza 21 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21075 del 4 luglio 1996 esclusi i lavoratori sospesi per fine cantiere e/o fine fase lavorativa. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 settembre 1995 al 10 settembre 1996 della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo e Sciacca (Agrigento). Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo e Sciacca (Agrigento), per il periodo dall'11 settembre 1995 al 10 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 11 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dall'11 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Palermo e Sciacca (Agrigento), per il periodo dall'11 marzo 1996 al 10 settembre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 11 marzo 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo). Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unita' di Collesano (Palermo), per il periodo dal 4 settembre 1995 al 3 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1995 con decorrenza 4 settembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996: 1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996, della ditta S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino). Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 5 giugno 1995 con effetto dal 24 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Viberti veicoli industriali, con sede in Nichelino (Torino) e unita' di Nichelino (Torino), per il periodo dal 24 gennaio 1996 al 23 luglio 1996. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza del tribunale del 24 gennaio 1995, n. 34. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 19 aprile 1995 al 18 aprile 1996, della ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano. Parere comitato tecnico del 6 giugno 1996: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano, per il periodo dal 19 aprile 1995 al 18 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 16 maggio 1995 con decorrenza 19 aprile 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994, con effetto dal 19 aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. San Pellegrino, con sede in Milano e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo) e uffici di Milano, per il periodo dal 19 ottobre 1995 al 18 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 19 ottobre 1995. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filippo Fochi Energia - Gruppo Fochi, con sede in Bologna e unita' di Brindisi per un massimo di 50 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 novembre 1995 al 26 maggio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 27 maggio 1996 al 26 novembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia e unita' di Genova. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.A.G., con sede in Pavia e unita' di Genova per il periodo dal 1 giugno 1995 al 30 novembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 dicembre 1995 al 31 maggio 1996. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tilegres, con sede in Melfi (Potenza) e unita' di Melfi (Potenza) per un massimo di 88 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 gennaio 1996 al 21 luglio 1996. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 22 luglio 1996 al 21 agosto 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marelli automazione, con sede in Foggia e unita' di Foggia, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 17 giugno 1995 al 16 dicembre 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' ulteriormente prorogata dal 17 dicembre 1995 al 7 aprile 1996. Limite massimo. Le proroghe di cui ai precedenti commi, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 25 maggio 1995 al 24 maggio 1996 della ditta S.p.a. Novembal Italia (dal 29 giugno 1996 Ri.Fla S.r.l.) (dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a.), con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze Latina. Parere comitato tecnico del 12 giugno 1996 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Novembal Italia (dal 29 giugno 1995 Ri.Fla. S.r.l.) (dal 20 luglio 1995 Deterbi S.p.a.), con sede in Sezze (Latina) e unita' di Sezze (Latina) per il periodo dal 25 maggio 1995 al 24 novembre 1995. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1995 con decorrenza 25 maggio 1995. Il trattamento di cui sopra e' prorogato dal 25 novembre 1995 al 24 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 21 dicembre 1995 con decorrenza 25 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimentoo, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calabrese veicoli industriali, con sede in Bari e unita' di Bari per un massimo di 689 dipendenti, Palermo per un massimo di 8 dipendenti e Pomezia (Roma) per un massimo di 8 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 luglio 1996 al 14 gennaio 1997. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 15 gennaio 1997 al 14 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.