IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E
   TECNOLOGICHE  IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA
   STATALE
  Vista l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario  degli
istituti  ortopedici  Rizzoli  di  Bologna  in data 24 novembre 1995,
intesa ad ottenere il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento
delle  attivita'  di  trapianto  di  ossa  e  parti molli relative da
cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti  ortopedici  Rizzoli
di Bologna;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 22 maggio 1996 in esito agli accertamenti tecnici effettuati;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
Legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo  di  trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti  ortopedici  Rizzoli  di  Bologna sono autorizzati ad
espletare attivita' di trapianto di ossa e parti  molli  relative  da
cadavere   a  scopo  terapeutico  prelevate  in  Italia  o  importate
gratuitamente dall'estero.