IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario degli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna in data 24 novembre 1995, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 22 maggio 1996 in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata Legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. Gli istituti ortopedici Rizzoli di Bologna sono autorizzati ad espletare attivita' di trapianto di ossa e parti molli relative da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.