IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del giorno 22 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995) relativo all'ordinamento del corso di laurea in chimica - tabella XIX; Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta dell'11 marzo 1996; Rilevata la necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 16 maggio 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 86, 87 e 88 dello statuto relativi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali (corso di laurea in chimica) sono abrogati e sostituiti dai seguenti: CORSO DI LAUREA IN CHIMICA Art. 86 (Accesso, durata e organizzazione del corso). - L'accesso al corso di laurea in chimica e' regolato dalle disposizioni di legge. La durata del corso di studi e' di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico di base, a carattere formativo, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di carattere piu' specifico, sia in contenuti scientifici che applicativi. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (indicati convenzionalmente come semestre) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didattico-formativa, comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio e di almeno 320 ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni, sotto la responsabilita' didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. L'attivita' didattico-formativa e' organizzata, di norma, in annualita' che sono costituite dai corsi ufficiali di insegnamento. Questi corsi sono in numero di venticinque per il triennio propedeutico e di nove per il biennio di indirizzo. Gli stessi corsi possono essere monodisciplinari od integrati: in quest'ultimo caso, il corso deve essere costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati, impartiti da piu' insegnanti, e deve contemplare un unico esame finale con una commissione di esame di cui fan parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Ogni corso di insegnamento e' di almeno settanta ore, di cui almeno venti dedicate ad esercitazioni. Ogni corso di laboratorio e' di almeno novanta ore di attivita' didattiche. Al consiglio di corso di laurea e al consiglio di facolta' e' delegato il compito di stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti e le modalita' di accertamento finale di profitto per i singoli corsi. Per l'accertamento finale di profitto, gli stessi consigli sopra citati possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso ai criteri di continuita', globalita' e di accorpamento, in modo da limitare il numero complessivo degli esami convenzionali tra 23 e 27. Durante il primo triennio, lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, per consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi. Con l'accordo del consiglio di corso di laurea, il lavoro di tesi puo' essere svolto in toto o in parte presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita', sotto la responsabilita' di un docente, e previa stipula di apposite convenzioni fra l'Universita' e l'ente interessato. Manifesto degli studi. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente. In particolare, oltre al piano di studi ufficiale del corso di laurea, il manifesto annuale degli studi: a) definisce la denominazione degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinare od integrato) che costituiscono le singole annualita', i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e stabilisce le denominazioni dei corsi integrati; c) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) indica le annualita' da frequentare e gli esami da superare al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; e) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini; f) fissa il numero e la durata delle sessioni d'esame; g) contiene quant'altro e' indicato dai regolamenti didattici di facolta' e di struttura. Articolazione del corso di laurea. a) Triennio di base. L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna comprendente le annualita' appresso indicate. Area A - Matematica. Sono obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A. Area B - Fisica. Sono obbligatorie tre annualita' appartenenti al settore B01A, delle quali una di laboratorio. Area C - Chimica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 chimica analitica, settore C01A; n. 4 chimica fisica, settore C02X; n. 4 chimica inorganica, settore C03X; n. 4 chimica organica, settore C05X. Delle sedici annualita', almeno otto devono essere di laboratorio. Area E - Chimica biologica. n. 1 annualita' nel settore E05A. Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e sostenere i relativi esami di due corsi opzionali, scelti tra quelli attivati nella facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E. Allo studente che ha superato tutti gli esami presenti nel triennio viene rilasciato, su richiesta, un certiticato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica. b) Biennio. E' consentita l'iscrizione al quarto anno anche in difetto di due esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio si articola in indirizzi. Il consiglio del corso di laurea, sulla base delle competenze locali, della disponibilita' effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, delle risorse disponibili e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, puo' attivare due o piu' indirizzi, fino ad un massimo di cinque, scelti tra quelli sotto indicati. Ciascuno degli indirizzi prevede quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientifico-disciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi opzionali da scegliere tra quelli attivati nelle facolta' dell'Ateneo e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I: indirizzo chimica analitica e inorganica - settori: C01A, C03X; indirizzo chimica fisica - settore: C02X; indirizzo chimica organica - settore: C05X; indirizzo chimica dei sistemi biologici - settori: C02X, C03X, C05X, E05A; indirizzo chimica dell'ambiente e dei beni culturali - settori: C01A, C03X, C11X. Il consiglio di corso di laurea puo' predisporre e consigliare percorsi di insegnamenti opzionali che ritiene coerenti, in modo da costituire orientamenti all'interno dell'indirizzo. Tali percorsi vengono pubblicati nel manifesto annuale. Lo studente puo' presentare un percorso di insegnamenti opzionali diverso da quelli consigliati e previsti dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studio proposto dallo studente in relazione al conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento. Lo studente puo' inoltre scegliere, quali corsi opzionali, i fondamentali di un altro indirizzo. In questo caso, il corso di laboratorio costituisce corso distinto, sostituisce un corso opzionale e da' luogo ad un esame e ad una relativa votazione distinta. Art. 87 (Esame e diploma di laurea). - Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studio e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre avere svolto un lavoro di tesi sperimentale. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale con le modalita' stabilite dal consiglio di corso di laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti. Superato l'esame di laurea, lo studente e' proclamato dottore in chimica. Il diploma di laurea riporta il titolo di laureato in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Art. 88 (Norme transitorie e finali). - Gli studenti che si sono iscritti con gli ordinamenti precedenti, possono completare gli studi previsti da questi ordinamenti, o possono optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento, chiedendo la convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti con i precedenti ordinamenti e secondo modalita' stabilite dal consiglio del corso di laurea. Tale opzione puo' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica. Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nella tabella XIX (decreto ministeriale 22 maggio 1995 - Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995). Modena, 31 luglio 1996 Il rettore: CIPOLLI