IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre  1926,   n.   2035,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sulla  istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica,  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,  relativo  alle
modifiche di statuto;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  del  giorno  22  maggio  1995  (Gazzetta
Ufficiale n. 166 del 18 luglio  1995)  relativo  all'ordinamento  del
corso di laurea in chimica - tabella XIX;
  Vista  la  proposta  di  modifica  statutaria  approvata dal senato
accademico nella seduta dell'11 marzo 1996;
  Rilevata la necessita' di  apportare  la  modifica  di  statuto  in
deroga  al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale del giorno 16 maggio 1996;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Modena, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato  come  appresso:  gli  articoli  86, 87 e 88 dello statuto
relativi alla facolta' di scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali
(corso di laurea in chimica) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
                     CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
  Art.  86  (Accesso, durata e organizzazione del corso). - L'accesso
al corso di laurea in  chimica  e'  regolato  dalle  disposizioni  di
legge.
  La  durata  del  corso di studi e' di cinque anni, articolati in un
triennio  propedeutico  di  base,  a  carattere  formativo,   ed   in
successivi  distinti indirizzi di durata biennale e di carattere piu'
specifico, sia in contenuti scientifici che applicativi.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni di corso in due periodi  didattici  (indicati  convenzionalmente
come semestre) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.
  L'attivita'  didattico-formativa,  comporta un totale di almeno 200
ore/anno  di  laboratorio  e  di  almeno  320  ore/anno  di  lezioni,
esercitazioni  teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi monografici,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali  di
accertamento,  correzione  e  discussione  di  elaborati,  ecc. Parte
dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso  laboratori  e
centri  esterni,  sotto  la responsabilita' didattica del docente del
corso, previa stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
  L'attivita'   didattico-formativa  e'  organizzata,  di  norma,  in
annualita' che sono costituite dai corsi ufficiali  di  insegnamento.
Questi   corsi   sono  in  numero  di  venticinque  per  il  triennio
propedeutico e di nove per il biennio di indirizzo. Gli stessi  corsi
possono  essere  monodisciplinari od integrati: in quest'ultimo caso,
il corso deve essere costituito da non piu' di due  moduli  didattici
coordinati, impartiti da piu' insegnanti, e deve contemplare un unico
esame  finale con una commissione di esame di cui fan parte tutti gli
insegnanti del corso integrato. Ogni  corso  di  insegnamento  e'  di
almeno  settanta  ore, di cui almeno venti dedicate ad esercitazioni.
Ogni corso di laboratorio e'  di  almeno  novanta  ore  di  attivita'
didattiche.
  Al  consiglio  di  corso  di  laurea  e al consiglio di facolta' e'
delegato il compito  di  stabilire  le  prove  di  valutazione  della
preparazione  degli studenti e le modalita' di accertamento finale di
profitto per i singoli corsi. Per l'accertamento finale di  profitto,
gli  stessi  consigli  sopra citati possono accorpare due corsi dello
stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame.
  Comunque,  nello  stabilire   le   prove   di   valutazione   della
preparazione   degli   studenti,  si  fara'  ricorso  ai  criteri  di
continuita', globalita' e di accorpamento, in  modo  da  limitare  il
numero complessivo degli esami convenzionali tra 23 e 27.
  Durante   il   primo  triennio,  lo  studente  deve  dimostrare  la
conoscenza pratica e la comprensione di almeno una  lingua  straniera
di  rilevanza  scientifica.  Le  modalita'  di  accertamento  saranno
definite dal consiglio di corso di laurea.
  Il secondo semestre del quinto anno deve essere  tenuto  libero  da
insegnamenti, per consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno
al lavoro di tesi. Con l'accordo del consiglio di corso di laurea, il
lavoro  di  tesi  puo'  essere  svolto  in  toto  o  in  parte presso
laboratori  di  ricerca  di   enti   pubblici   o   privati   esterni
all'Universita',  sotto  la  responsabilita'  di un docente, e previa
stipula  di  apposite  convenzioni   fra   l'Universita'   e   l'ente
interessato.
Manifesto degli studi.
  All'atto  della  predisposizione del manifesto annuale degli studi,
il consiglio di facolta', su  proposta  del  consiglio  di  corso  di
laurea,  definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea in
applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente.
  In particolare, oltre al piano di  studi  ufficiale  del  corso  di
laurea, il manifesto annuale degli studi:
    a) definisce la denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinare
od  integrato)  che  costituiscono  le singole annualita', i cui nomi
dovranno  essere  desunti  dai  settori  scientifico-disciplinari,  e
stabilisce le denominazioni dei corsi integrati;
    c)  fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una
medesima annualita' integrata;
    d) indica le annualita' da frequentare e gli esami da superare al
fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa,
inoltre, le eventuali propedeuticita';
    e) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini;
    f) fissa il numero e la durata delle sessioni d'esame;
    g)  contiene quant'altro e' indicato dai regolamenti didattici di
facolta' e di struttura.
Articolazione del corso di laurea.
   a) Triennio di base.
  L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree,  ciascuna
comprendente le annualita' appresso indicate.
Area A - Matematica.
  Sono  obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori: A01A, A01B,
A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
Area B - Fisica.
  Sono obbligatorie tre  annualita'  appartenenti  al  settore  B01A,
delle quali una di laboratorio.
Area C - Chimica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 chimica analitica, settore C01A;
   n. 4 chimica fisica, settore C02X;
   n. 4 chimica inorganica, settore C03X;
   n. 4 chimica organica, settore C05X.
  Delle sedici annualita', almeno otto devono essere di laboratorio.
Area E - Chimica biologica.
   n. 1 annualita' nel settore E05A.
  Gli  studenti  sono,  inoltre,  tenuti  a frequentare e sostenere i
relativi esami di due corsi opzionali,  scelti  tra  quelli  attivati
nella  facolta'  e  presenti  nei  raggruppamenti che iniziano con le
lettere A, B, C, D o E.
  Allo studente che ha superato tutti gli esami presenti nel triennio
viene  rilasciato,  su  richiesta,  un  certiticato   attestante   il
completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica.
   b) Biennio.
  E'  consentita  l'iscrizione al quarto anno anche in difetto di due
esami del triennio, che dovranno peraltro essere sostenuti  prima  di
quelli del biennio.
  Il biennio si articola in indirizzi.
  Il  consiglio  del  corso  di  laurea,  sulla base delle competenze
locali, della disponibilita' effettiva di docenti  in  rapporto  agli
insegnamenti  da impartire, delle risorse disponibili e del numero di
studenti iscritti al corso  di  laurea,  puo'  attivare  due  o  piu'
indirizzi,  fino  ad  un  massimo  di cinque, scelti tra quelli sotto
indicati.
  Ciascuno  degli  indirizzi  prevede  quattro  insegnamenti  annuali
comuni,   di   cui   due   di   laboratorio,   scelti   nei   settori
scientifico-disciplinari  indicati  come  caratterizzanti,  e  cinque
corsi  opzionali  da  scegliere  tra  quelli  attivati nelle facolta'
dell'Ateneo e presenti nei settori che iniziano con le lettere A,  B,
C, D, E o I:
   indirizzo chimica analitica e inorganica - settori: C01A, C03X;
   indirizzo chimica fisica - settore: C02X;
   indirizzo chimica organica - settore: C05X;
   indirizzo  chimica  dei  sistemi  biologici - settori: C02X, C03X,
C05X, E05A;
   indirizzo  chimica  dell'ambiente  e dei beni culturali - settori:
C01A, C03X, C11X.
  Il consiglio di corso di  laurea  puo'  predisporre  e  consigliare
percorsi  di  insegnamenti opzionali che ritiene coerenti, in modo da
costituire orientamenti  all'interno  dell'indirizzo.  Tali  percorsi
vengono pubblicati nel manifesto annuale.
  Lo  studente  puo' presentare un percorso di insegnamenti opzionali
diverso da quelli consigliati e previsti dal manifesto  degli  studi,
purche'  nell'ambito delle discipline attivate. Il consiglio di corso
di laurea valutera' la congruita' del piano di studio proposto  dallo
studente    in    relazione    al   conseguimento   degli   obiettivi
didattico-formativi previsti dal presente ordinamento.
  Lo studente  puo'  inoltre  scegliere,  quali  corsi  opzionali,  i
fondamentali  di  un  altro  indirizzo.  In  questo caso, il corso di
laboratorio  costituisce  corso  distinto,   sostituisce   un   corso
opzionale  e  da'  luogo  ad  un  esame  e  ad una relativa votazione
distinta.
  Art. 87 (Esame e  diploma  di  laurea).  -  Per  essere  ammesso  a
sostenere  l'esame  di  laurea, lo studente deve aver seguito tutti i
corsi previsti dal piano di studio e superato i relativi esami.
  Lo  studente  deve  inoltre  avere  svolto  un   lavoro   di   tesi
sperimentale.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione  della  tesi
sperimentale con le modalita' stabilite dal  consiglio  di  corso  di
laurea, in applicazione delle disposizioni vigenti.
  Superato  l'esame  di  laurea, lo studente e' proclamato dottore in
chimica.
  Il diploma di laurea riporta il  titolo  di  laureato  in  chimica,
mentre  il relativo certificato rilasciato al laureato fara' menzione
dell'indirizzo seguito.
  Art. 88 (Norme transitorie e finali). - Gli studenti  che  si  sono
iscritti con gli ordinamenti precedenti, possono completare gli studi
previsti  da  questi ordinamenti, o possono optare per proseguire gli
studi secondo il presente ordinamento, chiedendo la  convalida  degli
esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti con i precedenti
ordinamenti  e secondo modalita' stabilite dal consiglio del corso di
laurea. Tale opzione puo' essere esercitata fino ad un  termine  pari
alla durata legale del corso di laurea in chimica.
  Per  quanto  non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale
quanto previsto nella tabella XIX  (decreto  ministeriale  22  maggio
1995 - Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1995).
   Modena, 31 luglio 1996
                                                  Il rettore: CIPOLLI