IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217; Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive; Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, individuando le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della predetta legge n. 217; Udite le associazioni di categoria Federalberghi e Faita, che ne hanno fatto richiesta; Effettuata in data 6 maggio 1996 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Comunicazione giornaliera 1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, presso l'autorita' locale di pubblica sicurezza, negli uffici cosi' individuati: la questura, nel caso di struttura ricettiva ubicata nel capoluogo di provincia; il commissariato di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune diverso dal capoluogo di provincia; il comune, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che non sia sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza. 2. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di un elenco in duplice copia delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato) delle persone alloggiate, nonche' la denominazione e sede della struttura ricettiva e la data del giorno cui la comunicazione si riferisce. 3. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato copia dell'elenco o tabulato vistata dall'operatore a riscontro dell'avvenuta comunicazione, da conservare a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.