IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio  1995,  n.  203,  contenente
modificazioni  all'art.  109  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza;
  Visti il predetto testo  unico,  approvato  con  regio  decreto  18
giugno  1931,  n. 773, nonche' il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
  Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del modello
delle schede per la comunicazione dell'arrivo di  persone  alloggiate
in strutture ricettive;
  Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo comma
del  predetto  art.  109  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza, individuando le modalita' di  comunicazione  all'autorita'
di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle
persone  alloggiate nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della
predetta legge n. 217;
  Udite le associazioni di categoria Federalberghi e  Faita,  che  ne
hanno fatto richiesta;
  Effettuata   in  data  6  maggio  1996  la  comunicazione  prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                              E M A N A
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
                      Comunicazione giornaliera
  1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art.  109  del  testo
unico  delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge
29 marzo 1995, n. 97, convertito con  modificazioni  dalla  legge  30
maggio  1995,  n.  203,  e'  effettuata  dai  gestori delle strutture
ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche  per  il
tramite  di  loro  incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone
alloggiate, presso l'autorita' locale di  pubblica  sicurezza,  negli
uffici cosi' individuati:
   la questura, nel caso di struttura ricettiva ubicata nel capoluogo
di provincia;
   il  commissariato  di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso
di struttura ricettiva ubicata in comune  diverso  dal  capoluogo  di
provincia;
   il  comune,  nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che
non sia sede  ne'  di  questura  ne'  di  commissariato  di  pubblica
sicurezza.
  2.  La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di
un elenco in duplice copia delle schede, anche elaborato per mezzo di
sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome,  nome,  data  e
luogo   di   nascita,   residenza  (citta'  o  Stato)  delle  persone
alloggiate, nonche' la denominazione e sede della struttura ricettiva
e la data del giorno cui la comunicazione si riferisce.
  3.    L'ufficio   ricevente   restituisce   all'interessato   copia
dell'elenco   o   tabulato   vistata   dall'operatore   a   riscontro
dell'avvenuta  comunicazione,  da  conservare  a  disposizione  degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.