Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon,
con  sede  in  Firenze  e unita' di Sinalunga (Siena), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a n. 21 unita', su un organico complessivo
di n. 22 unita'.
   Il  presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 21147 del 25 luglio 1996.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicon,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 2 gennaio 1995 al 1 gennaio 1996, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Finocchiaro  costruzioni,  con  sede  in Roma e unita' di Acicastello
(Catania),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  23  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 11 unita', su un organico complessivo di n. 258 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Finocchiaro   costruzioni,   a
corrispondere  i  particolari  benefici previsti dai commi 2 e 4, nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 marzo 1995 al 13 marzo  1996,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Manifattura  artistica Le Porcellane, con sede in Calenzano (Firenze)
e unita' di Calenzano (Firenze), per i quali e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 23 unita', su un organico complessivo di n. 30 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla   S.p.a.   Manifattura   artistica   Le
Porcellane, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2  e  4,  nei  limiti  di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto   ministeriale   2   agosto   1996   e'   autorizzata
limitatamente  al  periodo  dal 1 aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unita' di
Firenze,  Genova,  Milano,  Napoli,  Roma,  Torino,  Padova, Palermo,
Villanova di Castenaso (Bologna), per i quali e' stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  26  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 100 unita', di cui 8 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali su
un organico complessivo di n. 697 unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 19564 del 4 dicembre 1995.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Unisys Italia, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare  all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994 n. 451, l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al   trattamento  di  integrazione  salariae  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23  dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 2 agosto  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione
del  trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Fosfotec, con sede in Palermo e unita' di Crotone,  per  i  quali  e'
stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24
mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di  un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  220  unita',  di cui 38
giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e 182 turnisti da  36  a
12  ore  medie  settimanali  su  un  organico complessivo di n. 13715
unita'.
   Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il  decreto
ministeriale n. 21010 del 24 giugno 1996.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Fosfotec,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2 agosto  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico
gia'  Hatu'  Ico,  con  sede  in  Marino  del Tronto zona industriale
(Ascoli Piceno) e unita' di Ascoli  Piceno,  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori pari a n. 159 unita', su un organico complessivo di n. 167
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.p.a.  Novico  gia'  Hatu'  Ico,  a
corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2  e  4,  nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri   di   priorita'
individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale   2   agosto   1996   e'   autorizzata,
limitatamente  al  periodo dal 1 giugno 1995 al 30 settembre 1995, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l. Gesa, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di
Ariccia (Roma), per i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore  settimanali  a  31,60  ore  medie  settimanali  nei
confronti  di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unita', su
un organico complessivo di n. 30 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.   Gesa,  a  corrispondere  i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 2 agosto  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  4  marzo  1996  al  3 marzo 1997, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla DRL Sipe  Nobel,  con  sede  in  Udine  e
unita'  di  Orbetello  (Grosseto),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 61 unita', su un organico complessivo di n. 66 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  DRL  Sipe  Nobel,  a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,   del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in
S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' di Sant'Egidio alla  Vibrata
(Teramo), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  24  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a n. 194 unita',  di  cui  15
unita' part-time da 20 a 15 ore medie settimanali; 3 unita' part-time
da  30  a 22,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di n.
211 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Maglificio   Gran   Sasso,   a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari  posti
dal  comma  stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati
nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte
dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con  decreto  ministeriale  2  agosto  1996 e' autorizzata, per il
periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, la  corresponsione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui all'art. 1, del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  Cave  e fornaci, con sede in
Grosseto e unita' di Bartolina  (Grosseto),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 16 unita', su un organico complessivo di n. 22
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla societa' Cave e fornaci, a  corrispondere
il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti  dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
   Con decreto ministeriale 2 agosto  1996  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del
trattamento   di  integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicon,  con  sede in Firenze e
unita' di Sinalunga (Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  20  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 19 unita', su un organico complessivo di n. 20 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Sicon,  a   corrispondere   il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
3  giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.