IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE  DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato il regolamento recante nuova
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  19  agosto 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 1995 con il quale  e'  stata
riconosciuta   la  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Alghero" e  ne  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto,  in  particolare l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto
nel  quale  sono  stabilite  le  modalita'  perche'  possano   essere
designati  con  la  denominazione  di origine controllata "Alghero" i
vini,  precedentemente   riconosciuti   ad   indicazione   geografica
"Alghero"  e/o "Nurra Algherese" ottenuti dall'appassimento delle uve
prodotte nelle annate precedenti a quella dell'entrata in vigore  del
decreto di cui trattasi;
  Vista la richiesta, avanzata successivamente alla pubblicazione del
sopra   citato   decreto,   intesa   ad   estendere   anche  ai  vini
precedentemente riconosciuti ad indicazione geografica, di cui  sopra
e'  fatta  menzione,  ottenuti  da uve non appassite e che si trovino
nelle medesime condizioni di quelli ottenuti dall'appassimento  delle
uve,  la  possibilita'  di  essere  designati con la denominazione di
origine controllata "Alghero";
  Considerata  la  opportunita'  di  estendere  a   tutti   i   vini,
riconosciuti   ad   indicazione   geografica   "Alghero"  e/o  "Nurra
Algherese",  il  disposto  dell'art.  4,   comma   1,   del   decreto
dirigenziale in discorso;
                              Decreta:
  L'art.  4,  comma  1,  del  decreto  dirigenziale 19 agosto 1995 e'
parzialmente rettificato nel testo  appresso  riportato:  i  vini  ad
indicazione geografica "Alghero" e/o "Nurra Algherese" ottenuti con o
senza  appassimento  delle  uve  prodotte nelle annate precedenti che
alla data del 1 settembre 1995 si trovino  presso  il  produttore  in
fase di affinamento, possono essere designati con la denominazione di
origine   controllata   "Alghero"  purche'  l'affinamento  sia  stato
affetuato nel termini previsti per i vini a denominazione di  origine
controllata "Alghero".
   Roma, 1 agosto 1996
                                               Il dirigente: ADINOLFI