IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" ed e' stato approvato il realativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con i quali e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata in questione; Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" in "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" e la modifica del relativo disciplinare di produzione; Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995; Viste le istanze presentate avverso il parere del Comitato sopra citato nei termini e nei modi previsti relative ai disposti dell'art. 3 per cio' che afferisce la delimitazione della zona di produzione dei vini di che trattasi, dell'art. 5 per quanto concerne le norme previste per la produzione dei vini frizzanti e dell'art. 6 per cio' che riguarda alcune aggettivazioni inerenti le tipologie "Tocai friulano", "Pinot Grigio" e "Schioppettino"; Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1996, con il quale vengono parzialmente accolte le istanze di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui trattasi; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" in conformita' ai pareri del Comitato sopra citato come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile l994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento di denominazioni di origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Art. 1. La denominazione di origine controllata "Isonzo" e "Isonzo del Friuli" - approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1974 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e con decreto ministeriale 28 febbraio 1995 - e' modificata in "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli" ed il relativo disciplinare di produzione e' sostituito per intero dal testo annesso le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.