IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30  ottobre  1974,
con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine
controllata "Isonzo" o "Isonzo del Friuli" ed e' stato  approvato  il
realativo disciplinare di produzione;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988 e il
decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con i quali e' stato modificato
il   disciplinare   di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata in questione;
  Vista la domanda, presentata dagli interessati, intesa ad  ottenere
la  modifica  della  denominazione  di origine controllata "Isonzo" o
"Isonzo del Friuli" in "Friuli Isonzo" o "Isonzo  del  Friuli"  e  la
modifica del relativo disciplinare di produzione;
  Visti  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
modifica del disciplinare di  produzione  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1995;
  Viste  le  istanze  presentate avverso il parere del Comitato sopra
citato nei termini e nei modi previsti relative ai disposti dell'art.
3 per cio' che afferisce la delimitazione della  zona  di  produzione
dei  vini  di  che trattasi, dell'art. 5 per quanto concerne le norme
previste per la produzione dei vini frizzanti e dell'art. 6 per  cio'
che  riguarda  alcune  aggettivazioni  inerenti  le  tipologie "Tocai
friulano", "Pinot Grigio" e "Schioppettino";
  Visto il parere integrativo del Comitato sopra  citato,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  152  del  1 luglio 1996, con il quale
vengono  parzialmente   accolte   le   istanze   di   cui   sopra   e
conseguentemente  viene  formulata una nuova proposta di modifica del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata di cui trattasi;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere   alla   modifica  del
disciplinare di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "Isonzo"  o "Isonzo del Friuli" in conformita' ai pareri
del  Comitato  sopra  citato  come  risultano   dalla   proposta   di
disciplinare integrativa;
  Considerato  che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile l994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento di  denominazioni
di  origine dei vini e l'approvazione dei disciplinari di produzione,
prevede che  le  denominazioni  di  origine  vengano  riconosciute  o
modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Isonzo" e "Isonzo del
Friuli" - approvata con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
ottobre  1974 e successivamente modificato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 marzo 1988 e con decreto ministeriale 28 febbraio
1995 - e' modificata in "Friuli Isonzo" o "Isonzo del Friuli"  ed  il
relativo  disciplinare  di  produzione  e'  sostituito per intero dal
testo annesso le cui  norme  entrano  in  vigore  a  decorrere  dalla
vendemmia 1996.