IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA
  TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI
  ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI
  VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Controguerra";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento   della   denominazione   di    origine    controllata
"Controguerra"  e  del  relativo disciplinare di produzione formulata
dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  137  del
13 giugno 1996;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura per il riconoscimento  delle  denominazioni  di  origine  e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni  di  origine  vengano  riconosciute   ed   i   relativi
disciplinari   di   produzione  vengano  approvati  con  decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta la denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Controguerra"  ed  e'  approvato,  nel  testo  annesso,  il relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel predetto disciplinare di
produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla  vendemmia
1996.