IL DIRIGENTE
CAPO  DELLA  SEGRETERIA  DEL  COMITATO  NAZIONALE  PER LA TUTELA E LA
   VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE  INDICAZIONI
   GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante  disciplina
del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Contea di Sclafani";
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini sulla citata domanda e la proposta di
riconoscimento della denominazione di origine controllata "Contea  di
Sclafani"  e  del  relativo  disciplinare di produzione formulata dal
Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.  138  del  14
giugno 1996;
  Considerato che non sono pervenute,nei termini e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati avverso il
parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4 del  citato  regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che   le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  con   decreto   del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Contea di Sclafani" ed e' approvato, nel testo annesso, il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti  nel  predetto  disciplinare  di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
1996.