IL COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409
del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale
e' stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424
del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche  ed
integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata  ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/95, e' stato nominato sub-commissario governativo;
  Visto  il  decreto  interministeriale lavori pubblici e ambiente n.
8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale  e'  stata  nominata  la
commissione  scientifica  di  cui all'art. 7 della predetta ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il  compito
di  coadiuvare  il  commissario  delegato fornendo un valido supporto
tecnico-scientifico al fine di  assicurare  la  pianificazione  degli
interventi nella fase di emergenza;
  Atteso  che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.  2409/95,  il  commissario  governativo  e'
stato  delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione
dell'ordinanza stessa  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,
intervenuta  in  data  7  luglio  1995,  un  programma  di interventi
necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;
  Atteso che con ordinanza del commissario governativo  n.  7/95,  ai
sensi  dell'art.  2  della  sopra citata ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 2409, il  sub-commissario  governativo,  e'
stato  delegato  fra l'altro, ad esercitare funzioni di istruttoria e
proposta in ordine alla predisposizione del progrannna di  interventi
necessari  per  fronteggiare  la situazione di emergenza, comprensivo
dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;
  Atteso  che   il   commissario   governativo,   su   proposta   del
sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai
sensi  dell'art.  1  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti  organi
ministeriali,  ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E.,
per  la  prevista  informativa,  comprensivo  degli   interventi   da
finanziare  con  i  fondi  di  cui all'art. 6 dell'ordinanza stessa e
recante l'individuazione di altri interventi,  finanziati  con  fondi
diversi,  ritenuti  complementari,  per  finalita',  con  le opere di
programmazione commissariale;
  Atteso che con nota n. 168 in data 23 ottobre 1995, il  commissario
governativo  ha  aggregato,  ai fini della presa d'atto ministeriale,
gli interventi previsti dal programma presentato da finanziarsi con i
fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 2409/1995 distinguendoli nelle sottoelencate tabelle:
                             TABELLA A)
  Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 -
art. 6, comma 2, lettera a): fondi statali e delibera CIPE 26  giugno
1995, lire 114,00 miliardi.
  Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 -
art. 6, comma  2,  lettera  a),  e  delibera  CIPE  26  giugno  1995:
compartecipazionecon fondi regionali, lire 108,50 miliardi.
  Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 -
art. 6, comma  2,  lettera  a),  e  delibera  CIPE  26  giugno  1995:
compartecipazione con fondi privati, lire 152,60 miliardi.
                             TABELLA B)
  Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 -
art. 6, comma 2, lettera c) fondi statali  Ministero  ambiente,  lire
22,00 miliardi.
                             TABELLA C)
  Ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 -
art. 6, comma 2, lettera b), fondi regionali, lire 30,00 miliardi;
  Atteso che con nota n. 241 del 6  novembre  1995  il  Ministro  dei
lavori  pubblici  e  dell'ambiente  ha  espresso  la presa d'atto sul
predetto primo stralcio del programma commissariale,  dando  incarico
al commissario governativo di demandare alla commissione scientifica,
nel  frattempo  costituita  ai  sensi  dell'art. 7 dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  n.  2409/95,  con  decreto
interministeriale  n.  8443/24/2  dell'11 ottobre 1995 ed insediatasi
presso l'ufficio del commissario stesso su sua convocazione, in  data
13 novembre 1995, la valutazione in ordine alla realizzabilita' degli
interventi programmati nei tempi previsti dall'ordinanza stessa;
  Atteso  che  con nota n. 46805/oo.pp./s.acque del 15 novembre 1995,
anche  la  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   Dipartimento
protezione  civile  ha  espresso del pari la propria presa d'atto sul
medesimo primo stralcio del programma presentato, dando anch'essa  il
medesimo  incarico  al  commissario  governativo  di  demandare  alla
commissione scientifica  predetta,  la  valutazione  in  ordine  alla
realizzabilita'  degli  interventi  programmati  nei  tempi  previsti
dall'ordinanza;
  Atteso che la commissione predetta, a conclusione dei  suoi  lavori
ha  predisposto,  nella  seduta  del  5  dicembre  1995 una relazione
informativa al commissario governativo;
  Atteso che la commissione, con tale relazione,  ha  allora  fornito
alla valutazione da parte del commissario e del sub-commissario utili
indicazioni  di carattere generale per il prosieguo dell'attivita' di
programmazione   degli   interventi    necessari    al    superamento
dell'emergenza;
  Atteso  che  con  il  predetto documento la commissione ha espresso
parere favorevole con riguardo a tutti gli interventi elencati  nelle
tabelle  A),  B)  e C) allegate alla nota sopraindicata, ad eccezione
del n.  36  (Tabella  A)  -  Ripristino  e  adeguamento  impianto  di
potabilizzazione di Quartu S.E.) ritenuto non necessario in relazione
all'attuazione   dell'intervento   n.   5  (Tabella  A)  -  Raddoppio
dell'impianto di potabilizzazione di Settimo S.  Pietro)  considerato
sufficiente  nel  medio  periodo a soddisfare i fabbisogni di tutti i
comuni della zona e ad eccezione del n. 26  (Tabella  B)  -  Utilizzo
acque  reflue  di Carbonia per usi industriali) sulla cui complessiva
articolazione aveva, al tempo, ancora  in  corso  approfondimenti  in
relazione  ad  interventi correlati, previsti nel Sulcis, a valere su
altre linee di finanziamento del Ministero dell'ambiente;
  Atteso  che,  con  riferimento  ad alcuni interventi la commissione
stessa ha allora formulato suggerimenti tecnici in specie per rendere
compatibili i tempi di attuazione  degli  interventi  stessi  con  la
situazione  di  emergenza  e  ad accrescerne la finalizzazione al suo
superamento;
  Atteso  che  con  ordinanza  n.  25  del  30  dicembre  1995,   del
commissario  governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  su
proposta del sub-commissario governativo e' stato reso  operativo  il
"Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica
in  Sardegna:  primo  stralcio  operativo 1995" recante, tra l'altro,
l'elencazione degli interventi da realizzare, le  relative  fonti  di
finanziamento,  le  schede descrittive degli interventi stessi con le
relative specifiche di  realizzazione,  nonche'  l'individuazione  di
procedure attuative;
  Atteso che la commissione scientifica sopra citata, successivamente
al  5  dicembre  1995, ha proseguito i suoi lavori con la conclusione
dell'esame dell'intervento n. 26  della  tabella  B),  allegata  alla
predetta  nota  n.  168 del 23 ottobre 1995 "Utilizzo acque reflue di
Carbonia per usi industriali" esprimendosi favorevolmente al riguardo
dell'intervento stesso;
  Atteso che con ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, del  commissario
governativo  per  l'emergenza  idrica  in  Sardegna,  su proposta del
sub-commissario governativo e' stato reso operativo il "Programma  di
opere  commissariali  e  di  interventi  per fronteggiare l'emergenza
idrica  in  Sardegna  (anno  1995):  secondo  stralcio  operativo"  a
completamento  del  quadro  degli  interventi  di cui alle piu' volte
citate tabelle A), B) e C);
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443
del 30 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del  5
giugno  1996,  che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere
mutui, con il limite massimo di 300 miliardi, alla  regione  Sardegna
od  ai  suoi  enti strumentali, per la realizzazione degli interventi
programmati  dal  commissario  governativo,   e   su   richiesta   di
quest'ultimo;
  Atteso  che  la  suddetta ordinanza prevede, per la concessione dei
mutui,  la  prestazione  di  una  garanzia  da  parte  della  regione
Sardegna;
  Atteso  che  la giunta regionale, con deliberazione n. 33/31 del 30
luglio 1996 ha approvato, per la proposizione al consiglio regionale,
un emendamento al disegno di legge  regionale  "Garanzia  sussidiaria
della  regione in materia di interventi nel settore idrico" approvato
dalla stessa giunta con deliberazione n. 18/54  dell'8  maggio  1996,
con  il quale si autorizza la contrazione di mutui per infrastrutture
nel settore  idrico,  programmate  dal  commissario  governativo  per
l'emergenza idrica, per un importo massimo di L.  180.000.000.000;
  Atteso   che   il   medesimo   emendamento  al  citato  disegno  di
decreto-legge prevede che  gli  interessi  di  preammortamento  e  le
annualita'  di  ammortamento vengano garantite dalla regione mediante
l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, delle somme occorrenti
per l'effettuazione dei pagamenti;
  Atteso che nei predetti primo e  secondo  stralcio  operativo  sono
compresi alcuni interventi da finanziarsi con capitale privato;
  Atteso  che  tra  questi  e'  compreso  anche l'intervento n. 63/S7
"Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al  Temo  Cuga",
gia'  previsto  dal  primo  stralcio operativo del programma di opere
commissariali, il cui avvio per la parte da finanziare con i fondi di
cui  alla  lettera  a)  dell'art. 6, secondo comma dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno  1995,  e
per  la  parte  da finanziarsi con capitale privato, e' stato sospeso
nel secondo stralcio,  in  quanto  in  corso  l'individuazione  linee
finanziarie  esclusivamente  pubbliche ricomprendenti l'intera opera,
come suggerito dalla commissione scientifica;
  Atteso che la mancanza di  un  regime  tariffario  governato  rende
l'attivazione  di strumenti di finanziamento a partecipazione privata
particolarmente complessa e di  non  sicura  attuabilita'  nei  tempi
necessari a prevenire nuove situazioni emergenziali;
  Atteso che la possibilita' di contrarre mutui a tasso agevolato con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  garantisce la realizzazione di tali
interventi  con  la  dovuta  urgenza,  anche  in  conseguenza   della
specificita'  sopraindicata,  che rende per gli interventi stessi non
perfettamente adeguato lo strumento del finanziamento privato;
  Atteso inoltre che il ricorso  ai  mutui  della  Cassa  depositi  e
prestiti  consente  un  rilevante  risparmio  di  risorse rispetto al
ricorso al credito ordinario;
  Riconosciuta pertanto l'opportunita' di convertire la previsione di
finanziamento  privato,  prevista  nei  precedenti  primo  e  secondo
stralcio  con  la  previsione  di  finanziamento pubblico mediante la
contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti da parte  degli
enti attuatori e con garanzia della regione;
  Atteso  che anche la commissione scientifica, nella riunione del 12
luglio 1996, ha espresso l'avviso  di  modificare  la  previsione  di
finanziamento   privato   degli   interventi  con  la  previsione  di
finanziamento pubblico mediante ricorso ai mutui della Cassa depositi
e prestiti;
  Ritenuto di dover modificare la previsione di finanziamento privato
prevista nel primo e secondo  stralcio  operativo  con  finanziamento
mediante mutui della Cassa depositi e prestiti;
                               Ordina:
  E'  reso  esecutivo  il  "Programma  di  opere  commissariali  e di
interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in  Sardegna  -  Terzo
stralcio operativo", allegato alla presente ordinanza per farne parte
integrante  e  sostanziale  con le modalita' ed alle condizioni nello
stesso indicate.
  Restano ferme le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 30
dicembre 1996 e n. 42 del 20 maggio 1996 per  quanto  non  modificato
dalla presente ordinanza.
  La presente ordinanza e il programma reso esecutivo sono pubblicati
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art. 5, comma 6 della legge 24  febbraio  1992  n.  225,  e  sul
Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.
                                           Il commissario governativo
                                                     PALOMBA
  Il sub-commissario
governativo proponente
        FADDA