IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  25  luglio  1994,  n.  471,  di  conversione  del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante "Disposizioni urgenti a
favore delle  zone  colpite  da  fenomeni  alluvionali  nei  mesi  da
settembre a dicembre 1993";
  Visto  in  particolare  l'art.  8, comma 1, della predetta legge n.
471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90  per  cento
del danno accertato alle imprese industriali, commerciali, artigiane,
alberghiere,   di  servizi  e  turistiche,  che  abbiano  impianti  o
attrezzature danneggiati o distrutti  dagli  eventi  alluvionali  dei
mesi  da  settembre  a  dicembre  1993,  nei  comuni  individuati con
delibera delle giunte regionali delle Regioni elencate agli  articoli
1  e  2, ed affida alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura la corresponsione di tali contributi a valere  sui  fondi
ad  esse  conferiti  dal  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato;
  Viste  le  deliberazioni  delle  giunte  regionali  delle   regioni
sottoelencate  con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge  n.  328/1994,  sono   stati   individuati   i   comuni
danneggiati:
   Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994;
   Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994;
   Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993;
   Lombardia:  deliberazioni  n.  V/44391  del  30  novembre 1993, n.
V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994;
   Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994;
   Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994;
   Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994;
   Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994;
   Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994;
   Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994;
   Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  giugno  1995,  n.  265,  recante
"Ulteriori  interventi  in  favore  delle zone alluvionate negli anni
1993-1994";
  Visto il decreto ministeriale in data  9  giugno  1995,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995, con il quale e'
stato ripartito lo stanziamento di  lire  50  miliardi  disposto  dal
citato art. 8, comma 1, della legge n. 471/1994;
  Visto  il  decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1995, n.
223743, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  1  marzo  1996,
registro  n. 1 Tesoro, foglio n. 326, con il quale e' stata apportata
per l'anno finanziario 1995 una variazione  in  aumento  al  capitolo
7053  dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della somma di  L.  28.938.000.000,  in
attuazione  del  disposto  dell'art.  1, comma 6, del decreto-legge 2
ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 1995, n. 507;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro del 2 aprile 1996, n.
133261, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile  1996,  registro
n. 2 Tesoro, foglio n. 154, con il quale e' stata disposta per l'anno
finanziario  1996  una  variazione compensativa di cassa a favore del
capitolo 7053 di complessive lire 45 miliardi;
  Visto il decreto del Ministro del tesoro  del  3  maggio  1996,  n.
139732,  registrato  alla  Corte  dei  conti  in data 15 maggio 1996,
registro n. 2 Tesoro, foglio n.  320,  con  il  quale  e'  stata  tra
l'altro  apportata  per  l'anno  finanziario  1996  una variazione in
aumento al capitolo 7053 dello stato  di  previsione  dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato dell'importo complessivo di lire 60
miliardi di cui lire 20 miliardi in attuazione del disposto dell'art.
11, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;
  Tenuto   conto   che   a   seguito   delle   suddette  disposizioni
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, della legge  25
luglio  1994,  n.  471,  e'  stata  incrementata  di  complessive  L.
48.938.000.000  di  cui  L.  28.938.000.000  per  l'anno  1995  e  L.
20.000.000.000 per l'anno 1996;
  Ritenuto  pertanto  di  dover  ripartire  la  suddetta  somma di L.
48.938.000.000  fra  le  province  interessate  secondo  il  criterio
adottato  nel  precedente decreto del 9 giugno 1995 e cioe' in misura
proporzionale   all'entita'   dei   danni    quantificati    in    L.
345.356.511.237   dalle   locali   camere  di  commercio,  industria,
artigianato e  agricoltura  e  dalla  regione  autonoma  della  Valle
d'Aosta;
  Visto  l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323
che esclude dal blocco degli impegni disposto per l'anno  1996  anche
le spese connesse a interventi per calamita' naturali;
  Ritenuto  di  dover  procedere  al conferimento dei predetti fondi,
mediante appositi ordini di accreditamento a favore delle  camere  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura interessate ed al
trasferimento dei fondi a favore della regione autonoma  della  Valle
d'Aosta   secondo   le  quote  proporzionali  indicate  nell'allegato
prospetto;
  Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica  del  20
aprile  1994, n. 367, riguardante in particolare le spese delegate su
ordini di accreditamento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Per i motivi esposti nelle premesse, la somma di L. 48.938.000.000,
quale incremento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma
1,  della  legge  25  luglio  1994,  n.  471,  di  conversione,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  30  maggio  1994,  n.    328,  e'
ripartita tra le province interessate e  la  regione  autonoma  della
Valle  d'Aosta  nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che e'
parte integrante del presente decreto.
  Le suddette quote proporzionali  attribuite  a  ciascuna  provincia
vengono  conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura interessate  mediante  ordini  di  accreditamento  emessi
compatibilmente  con  il  limite  di  somma  fissato  dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 367 citato nelle premesse,
a favore dei rispettivi segretari generali, quali funzionari delegati
preposti alle stesse, ed alla regione autonoma  della  Valle  d'Aosta
mediante ordinativo diretto speciale.
  Le  quote  saranno  destinate  alla corresponsione dei contributi a
fondo perduto a favore delle imprese danneggiate secondo i criteri di
cui alle premesse.
  L'onere relativo,  di  complessive  L.  48.938.000.000,  grava  sul
capitolo  7053  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario   1996,   residui   esercizio  finanziario  1995  per  L.
28.938.000.000 e  competenza  esercizio  finanziario  1996  per  lire
20.000.000.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 luglio 1996
                                                 Il Ministro: BERSANI