IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante "Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993"; Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della predetta legge n. 471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi da settembre a dicembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle giunte regionali delle Regioni elencate agli articoli 1 e 2, ed affida alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la corresponsione di tali contributi a valere sui fondi ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Viste le deliberazioni delle giunte regionali delle regioni sottoelencate con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 328/1994, sono stati individuati i comuni danneggiati: Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994; Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994; Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993; Lombardia: deliberazioni n. V/44391 del 30 novembre 1993, n. V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994; Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994; Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994; Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994; Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994; Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994; Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994; Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994; Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"; Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1995, con il quale e' stato ripartito lo stanziamento di lire 50 miliardi disposto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 471/1994; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1995, n. 223743, registrato alla Corte dei conti in data 1 marzo 1996, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 326, con il quale e' stata apportata per l'anno finanziario 1995 una variazione in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della somma di L. 28.938.000.000, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1996, n. 133261, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1996, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 154, con il quale e' stata disposta per l'anno finanziario 1996 una variazione compensativa di cassa a favore del capitolo 7053 di complessive lire 45 miliardi; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 maggio 1996, n. 139732, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 1996, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 320, con il quale e' stata tra l'altro apportata per l'anno finanziario 1996 una variazione in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'importo complessivo di lire 60 miliardi di cui lire 20 miliardi in attuazione del disposto dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74; Tenuto conto che a seguito delle suddette disposizioni l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, e' stata incrementata di complessive L. 48.938.000.000 di cui L. 28.938.000.000 per l'anno 1995 e L. 20.000.000.000 per l'anno 1996; Ritenuto pertanto di dover ripartire la suddetta somma di L. 48.938.000.000 fra le province interessate secondo il criterio adottato nel precedente decreto del 9 giugno 1995 e cioe' in misura proporzionale all'entita' dei danni quantificati in L. 345.356.511.237 dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla regione autonoma della Valle d'Aosta; Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 che esclude dal blocco degli impegni disposto per l'anno 1996 anche le spese connesse a interventi per calamita' naturali; Ritenuto di dover procedere al conferimento dei predetti fondi, mediante appositi ordini di accreditamento a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate ed al trasferimento dei fondi a favore della regione autonoma della Valle d'Aosta secondo le quote proporzionali indicate nell'allegato prospetto; Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, riguardante in particolare le spese delegate su ordini di accreditamento; Decreta: Articolo unico Per i motivi esposti nelle premesse, la somma di L. 48.938.000.000, quale incremento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, e' ripartita tra le province interessate e la regione autonoma della Valle d'Aosta nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che e' parte integrante del presente decreto. Le suddette quote proporzionali attribuite a ciascuna provincia vengono conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate mediante ordini di accreditamento emessi compatibilmente con il limite di somma fissato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 citato nelle premesse, a favore dei rispettivi segretari generali, quali funzionari delegati preposti alle stesse, ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta mediante ordinativo diretto speciale. Le quote saranno destinate alla corresponsione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate secondo i criteri di cui alle premesse. L'onere relativo, di complessive L. 48.938.000.000, grava sul capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1996, residui esercizio finanziario 1995 per L. 28.938.000.000 e competenza esercizio finanziario 1996 per lire 20.000.000.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 luglio 1996 Il Ministro: BERSANI