IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,  n.  33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge
n. 487/1992, convertito  dalla  legge  n.  33/1993,  come  modificato
dall'art.  3  del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994,  n.  738,  il  quale
stabilisce, tra l'altro, che:
   "il  commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma
di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art.  3,  comma
2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data
dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1";
   "decorso  tale  periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale
data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto  del
Ministro  del  tesoro,  ad  eccezione  delle societa' individuate con
decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del presente decreto, e successive  modificazioni,  fino
alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario
della  liquidazione  coatta amministrativa al commissario liquidatore
dell'EFIM";
  Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare
il titolo V;
  Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,  il
quale  stabilisce  che  "entro  la  scadenza del 31 gennaio 1996, con
decreto  del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del   commissario
liquidatore   dell'Ente   partecipazioni  e  finanziamento  industria
manifatturiera (EFIM), sono individuate le societa'  controllate  dal
medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da societa' poste
in   liquidazione   coatta  amministrativa,  che  non  devono  essere
assoggettate alla procedura di  liquidazione  coatta  amministrativa,
alle  quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  del citato
decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge  n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del
31 dicembre 1996";
  Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra
l'altro,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato
decreto-legge n. 487/1992, su proposta  del  commissario  liquidatore
dell'EFIM,  la  societa'  Breda  fucine  meridionali S.p.a. non viene
assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale sono
state  individuate  le societa' controllate dall'EFIM in liquidazione
coatta  amministrativa,  che  non  devono  essere  assoggettate  alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma dell'art. 2,
comma  41,  della  legge  n.  549/1995,  ed  alle quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge  n.  487/1992,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  fino  alla  data del 31
dicembre 1996;
  Considerato   che,   secondo   quanto   precisato  dal  commissario
liquidatore, la individuazione delle societa'  controllate  dall'EFIM
che   non   devono   essere  assoggettate  alla  liquidazione  coatta
amministrativa fino al 31 dicembre 1996, non preclude la possibilita'
del commissario di chiederne la sottoposizione a  tale  regime  anche
prima della scadenza di tale data;
  Vista  la lettera n. CL 1837/96 del 31 luglio 1996, con la quale il
commissario  liquidatore   dell'EFIM   ha   presentato   istanza   di
liquidazione   coatta  amministrativa  della  societa'  Breda  fucine
meridionali S.p.a., con sede in Bari, via T. Columbo n. 7, sulla base
di motivazioni che qui sono richiamate e recepite:
   "sin dal 1993 .. il commissario liquidatore dell'EFIM ha posto  in
vendita  le  partecipazioni indirettamente possedute da EFIM in Breda
fucine meridionali, ma .. nessuna trattativa ha potuto essere neppure
seriamente avviata, in particolare per la presenza di un  diritto  di
prelazione a favore di Finmeccanica
S.p.a.  ..";
   "Finmeccanica,  in  data 10 aprile 1996 .. si e' dichiarata pronta
ad acquistare le attivita' di Breda  fucine  meridionali  secondo  le
valutazioni  effettuate da Mediobanca S.p.a.  .. qualora Breda fucine
meridionali venga messa in una procedura concorsuale  che  garantisca
la  effettivita'  del  trasferimento  del  solo ramo di azienda senza
accollo  di  debiti,  dichiarandosi  dunque  pronta  a  rilevare   le
attivita'  con  il  TFR  e  con  le  opportune  garanzie  del livello
occupazionale";
   "in  data  30  luglio  1996,  tra  Breda  fucine   meridionali   e
Finmeccanica  si  e' perfezionato un accordo per la gestione del ramo
d'azienda  della  prima  da  parte  della  seconda,  con  impegno  di
Finmeccanica  a  partecipare  alla gara che sarebbe stata indetta dal
commissario liquidatore di Breda fucine meridionali, una volta  posta
in liquidazione coatta amministrativa, per la cessione dell'azienda o
di ramo d'azienda";
  Attese   le   ulteriori   considerazioni  esposte  dal  commissario
liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996;
  Dovendosi sottoporre la societa' Breda  fucine  meridionali  S.p.a.
alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  societa' Breda fucine meridionali S.p.a., con sede in Bari, via
T. Columbo n. 7,  iscritta  nel  registro  delle  imprese  presso  la
cancelleria  del  tribunale  di  Bari  n.  4694, e' assoggettata alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo  V
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.