AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle  note.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2,  1
marzo  1996,  n. 100 e 29 aprile 1996, n. 237". I DD.LL. sopracitati,
di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non  sono  stati
convertiti  in  legge  per  decorrenza  dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono  stati  pubblicati,  rispettivamente,  nella
Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 59 del 2 marzo 1996, n. 101
del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996).
                               Art. 1.
  1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 la  partecipazione  italiana
alle  operazioni  di polizia doganale sul Danubio nei territori della
Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza
in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la
chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 2  del  decreto-legge  1  giugno
1993,  n.  167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n.  261. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla  spesa
di  lire  500  milioni  per  l'anno  1996, per l'immediato rientro in
Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati  nello  svolgimento
della  missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia
di finanza e' autorizzato, in deroga alle norme  di  contabilita'  di
Stato,  a  ricorrere  ad  acquisti  e  lavori,  da eseguirsi anche in
economia.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
8.000 milioni per l'anno 1996, si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  3. La durata  in  carica  della  commissione  per  il  contenzioso,
istituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del decreto-legge 28 dicembre
1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996.
  4.  All'onere  derivante  dal comma 3, valutato in lire 690 milioni
per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
riguardante il Ministero degli affari esteri.
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Riferimenti normativi:
             -   Il  D.L.  1  giugno  1993,  n.  167,  relativo  alla
          "Partecipazione  italiana  all'embargo  sul   Danubio   nei
          confronti  dei Paesi della ex Jugoslavia", dispone all'art.
          2 la diaria spettante ai militari in servizio all'estero.
             - Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, relativo  a  "Misure
          urgenti  per  il  controllo  della  spesa nel settore degli
          interventi nei Paesi in via di sviluppo", dispone  all'art.
          1 la creazione di una commissione ad hoc per gli interventi
          di contenzioso.