AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 2, 1 marzo 1996, n. 100 e 29 aprile 1996, n. 237". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 2 marzo 1996, n. 101 del 2 maggio 1996 e n. 153 del 2 luglio 1996). Art. 1. 1. E' prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1 giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza e' autorizzato, in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia. 2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 8.000 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 3. La durata in carica della commissione per il contenzioso, istituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1996. 4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 690 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi: - Il D.L. 1 giugno 1993, n. 167, relativo alla "Partecipazione italiana all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia", dispone all'art. 2 la diaria spettante ai militari in servizio all'estero. - Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, relativo a "Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo", dispone all'art. 1 la creazione di una commissione ad hoc per gli interventi di contenzioso.