IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  che  ha  convertito  in
legge,  con  modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
recante modifiche alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di
disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  recante
disposizioni   per  l'accelerazione  degli  investimenti  a  sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia;
  Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito  in  legge,
il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti
per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle attivita'
gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
Mezzogiorno;
  Vista  la  convenzione  n. 424/87, stipulata in data 25 maggio 1988
fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno  e  il
Consorzio       per      il      nucleo      dell'industrializzazione
dell'oristanese,regolante il finanziamento di L. 200.000.000  per  la
realizzazione   dell'elaborazione   progettuale  del  Centro  servizi
consortili;
  Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 424/87
che prevede la  possibilita'  di  revoca,  nel  caso  in  cui  l'ente
attuatore   incorra   in  violazioni  o  negligenze  in  ordine  alla
convenzione stessa;
  Vista la relazione del  nucleo  ispettivo  per  la  verifica  degli
investimenti  pubblici con la quale lo stesso dichiarava di non poter
provvedere all'approvazione degli atti di chiusura della  convenzione
in quanto non era realizzato compiutamente l'oggetto;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e prestiti ha evidenziato la
sussistenza dei  presupposti  per  la  revoca  del  finanziamento  in
questione,   non   avendo  l'ente  attuatore  adempiuto  nei  termini
contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;
  Su proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  E'  revocato  il  finanziamento  regolato con la convenzione n.
424/87 concernente la realizzazione dell'elaborazione progettuale del
Centro servizi consortili per l'importo di L. 200.000.000 di  cui  L.
150.000.000 gia' erogati.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12  della  convenzione  il  Ministero del
bilancio, attraverso apposita commissione ad hoc nominata, procedera'
in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilita' della  parte
di  elaborato  eseguito,  decidendo in ordine al recupero delle somme
non legittimamente spese.
   Roma, 26 giugno 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 256