IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  19  dicembre  1992,  n. 488, che ha convertito in
legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992,  n.  415,
recante  modifiche  alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel  Mezzogiorno  e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il
trasferimento delle competenze dei  soppressi  Dipartimento  per  gli
interventi  straordinari  nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3  della  legge  19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge,
con  modificazioni,  il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante
disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a   sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia;
  Vista  la  legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge,
il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti
per accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle  attivita'
gestite  dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno;
  Vista la convenzione n. 872/87, stipulata in data 13 febbraio  1990
fra  l'Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la
regione Campania, regolante il finanziamento di  L.  700.000.000  per
assicurare   la  realizzazione  della  progettazione  di  massima  di
collegamenti e attrezzature nell'area vesuviana;
  Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 872/87
che prevede la  possibilita'  di  revoca,  nel  caso  in  cui  l'ente
attuatore   incorra   in  violazioni  o  negligenze  in  ordine  alla
convenzione stessa;
  Considerato che la Cassa depositi  e  prestiti  ha  evidenziato  la
sussistenza  dei  presupposti  per  la  revoca  del  finanziamento in
questione,  non  avendo  l'ente  attuatore  adempiuto   nei   termini
contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. E' revocato il finanziamento  regolato  con  la  convenzione  n.
872/87 concernente la realizzazione della progettazione di massima di
collegamenti  e  attrezzature nell'area vesuviana per l'importo di L.
700.000.000 di cui L. 105.000.000 gia' erogati.
  2. Ai  sensi  dell'art.  12  della  convenzione  il  Ministero  del
bilancio, attraverso apposita commissione ad hoc nominata, procedera'
in  contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilita' della parte
di elaborato eseguito, decidendo in ordine al  recupero  delle  somme
non legittimamente spese.
   Roma, 26 giugno 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257