IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 19 dicembre 1992,  n.  488,  che  ha  convertito  in
legge,  con  modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
recante modifiche alla  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  in  tema  di
disciplina  organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e
norme per l'agevolazione delle attivita' produttive;
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,  concernente  il
trasferimento  delle  competenze  dei  soppressi Dipartimento per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per  la  promozione
dello  sviluppo  del  Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19
dicembre 1992, n. 488;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n.  398,  recante
disposizioni   per  l'accelerazione  degli  investimenti  a  sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia;
  Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito  in  legge,
il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti
per  accelerare  la  concessione  delle  agevolazioni  alle attivita'
gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo  del
Mezzogiorno;
  Vista la convenzione n. 838/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra
l'Agenzia  per  la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente
acquedotti siciliani, regolante il finanziamento  di  L.  300.000.000
per  la  realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli
Iblei;
  Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 838/87
che prevede la  possibilita'  di  revoca,  nel  caso  in  cui  l'ente
attuatore   incorra   in  violazioni  o  negligenze  in  ordine  alla
convenzione stessa;
  Considerato che la Cassa depositi  e  prestiti  ha  evidenziato  la
sussistenza  dei  presupposti  per  la  revoca  del  finanziamento in
questione,  non  avendo  l'ente  attuatore  adempiuto   nei   termini
contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;
  Su  proposta  del  Ministro  del  bilancio  e  della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. E' revocato il finanziamento  regolato  con  la  convenzione  n.
838/87  concernente  la  realizzazione  della progettazione esecutiva
acquedotto degli Iblei per l'importo di  L.  300.000.000  di  cui  L.
105.000.000 gia' erogati.
  2.  Ai  sensi  dell'art.  12  della  convenzione  il  Ministero del
bilancio, attraverso apposita commissione ad hoc nominata, procedera'
in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilita' della  parte
di  elaborato  eseguito,  decidendo in ordine al recupero delle somme
non legittimamente spese.
   Roma, 26 giugno 1996
                                       Il Presidente delegato: CIAMPI
Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 258