IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attivita' produttive; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno; Vista la convenzione n. 838/87, stipulata in data 2 giugno 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e l'Ente acquedotti siciliani, regolante il finanziamento di L. 300.000.000 per la realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli Iblei; Visto in particolare l'art. 12 della predetta convenzione n. 838/87 che prevede la possibilita' di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa; Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione; Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. E' revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 838/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva acquedotto degli Iblei per l'importo di L. 300.000.000 di cui L. 105.000.000 gia' erogati. 2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione ad hoc nominata, procedera' in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilita' della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese. Roma, 26 giugno 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 258