IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la  legge  11  ottobre  1986, n. 713, modificata con decreto
legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante norme per l'attuazione
delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione  e
la vendita dei cosmetici;
  Visto,  in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il
quale stabilisce che gli  elenchi  e  le  prescrizioni  di  cui  agli
allegati  della  stessa  sono  aggiornati,  tenuto  conto anche delle
direttive  dell'Unione  europea,  con  decreto  del  Ministro   della
sanita',  di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
  Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n.  91,  24  novembre
1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25
settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993 e 2
agosto  1995,  pubblicati  rispettivamente  nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del  19  marzo  1987,  nel  supplemento
ordinario  n.  3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987,
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  48  del  27  febbraio
1989,  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo
1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -  n.  255  del  31
ottobre  1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del
21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.  28
del  4  febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
n.  37  del  15  febbraio  1994  e  nella  Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, con i quali si e'  provveduto
ad  aggiornare  gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in
attuazione delle  direttive  della  Commissione  dell'Unione  europea
numeri  85/391/CEE,  86/179/CEE,  86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE,
89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CzEE e
94/32/CE;
  Ritenuta la necessita' di  modificare  ulteriormente  gli  allegati
della  legge  citata in attuazione della direttiva 95/34/CE, adottata
dalla Commissione dell'Unione europea;
  Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita'  il  20
giugno 1996, con nota n. 018549/TOC 12, CHF;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Agli  allegati  della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata
dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, sono apportate  le
modifiche previste dagli articoli seguenti.