IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi; Visto l'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 1993, il conto fiscale, la cui utilizzazione e' obbligatoria per tutti i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo; Visto, in particolare, il comma 29 del citato art. 78, che stabilisce che la tenuta del conto e' affidata al concessionario della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente; Visto l'art. 62, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che proroga al 1 gennaio 1994 l'entrata in vigore del conto fiscale; Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993; Visto in particolare l'art. 17, comma 2, del predetto regolamento, che prevede che i concessionari del servizio riscossione debbano collegarsi telematicamente con il sistema informativo del Ministero delle finanze, tramite il Consorzio nazionale tra i concessionari, al fine di consentire la comunicazione dei dati necessari alla costituzione delle basi informative, e che demanda ad apposito decreto del Ministro delle finanze la definizione di modalita', termini e caratteristiche tecniche di trasmissione dei dati dei singoli conti fiscali, nonche' le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie di cui all'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nei casi di inadempienza nella comunicazione da parte dei concessionari; Visti i decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicati nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1994, concernenti rispettivamente l'approvazione delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale, nonche' le modalita' di versamento delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto con delega irrevocabile alle aziende di credito di versamento al concessionario; Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1994, concernente le modalita' per la richiesta e l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale; Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 1995, concernente le contabilita' tenute dai concessionari sui conti fiscali; Vista la circolare n. 119/E del 22 luglio 1994 della direzione centrale per la riscossione, che apporta alcune modifiche alle specifiche tecniche concernenti le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai rimborsi; Vista la circolare n. 38/E del 2 febbraio 1995 della direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che stabilisce modalita' e termini per l'invio, da parte dei concessionari, di rettifiche ai dati dei versamenti e dei rimborsi; Visto l'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che in via residuale prevede nei confronti dei concessionari l'applicazione della pena pecuniaria da 50.000 a 300.000 lire per le infrazioni non specificatamente sanzionate da altri articoli del medesimo decreto; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, che stabilisce le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie; Visto in particolare l'art. 55 della predetta legge n. 4 del 1929, che demanda all'intendenza di finanza la determinazione, con provvedimento motivato e sotto forma di ordinanza, dell'ammontare della pena pecuniaria; Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che istituisce il registro delle aziende concessionarie, nonche' l'art. 12, comma 2, del medesimo decreto presidenziale, che stabilisce che in detto registro vengano annotati, tra l'altro, gli estremi di irrogazione di sanzioni pecuniarie; Visto l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che indica le cause per le quali il concessionario puo' incorrere nella decadenza dalla concessione; Decreta: Art. 1. 1. I concessionari del servizio riscossione, in qualita' di gestori dei conti fiscali, effettuano la trasmissione dei dati di cui all'art. 17 del regolamento di attuazione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nei termini e con le modalita' fissate nei decreti del Ministro delle finanze 30 dicembre 1993 e 23 maggio 1995, indicati nelle premesse, tenuto conto altresi' di quanto disposto negli articoli che seguono.