IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,
n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;
  Visto l'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, che istituisce,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993,  il  conto
fiscale,   la   cui   utilizzazione   e'  obbligatoria  per  tutti  i
contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;
  Visto, in  particolare,  il  comma  29  del  citato  art.  78,  che
stabilisce  che  la  tenuta  del  conto e' affidata al concessionario
della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente;
  Visto l'art. 62, comma 1, lettera f), del decreto-legge  30  agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, che proroga al 1 gennaio 1994 l'entrata in  vigore  del
conto fiscale;
  Visto  il  regolamento di attuazione del conto fiscale, emanato con
decreto  del  Ministro  delle  finanze  28  dicembre  1993,  n.  567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993;
  Visto  in particolare l'art. 17, comma 2, del predetto regolamento,
che prevede che i  concessionari  del  servizio  riscossione  debbano
collegarsi  telematicamente  con il sistema informativo del Ministero
delle finanze, tramite il Consorzio nazionale tra i concessionari, al
fine  di  consentire  la  comunicazione  dei  dati   necessari   alla
costituzione  delle  basi  informative,  e  che  demanda  ad apposito
decreto del Ministro  delle  finanze  la  definizione  di  modalita',
termini  e  caratteristiche  tecniche  di  trasmissione  dei dati dei
singoli conti fiscali, nonche' le  modalita'  di  applicazione  delle
pene pecuniarie di cui all'art. 111 del citato decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  43  del  1988,  nei casi di inadempienza nella
comunicazione da parte dei concessionari;
  Visti i decreti  del  Ministro  delle  finanze  30  dicembre  1993,
pubblicati  nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n.
5 dell'8 gennaio  1994,  concernenti  rispettivamente  l'approvazione
delle distinte per il versamento delle imposte dirette e dell'imposta
sul  valore  aggiunto da parte dei titolari di conto fiscale, nonche'
le modalita' di versamento delle imposte dirette e  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  con  delega irrevocabile alle aziende di credito di
versamento al concessionario;
  Visto il decreto del  Ministro  delle  finanze  30  dicembre  1993,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n.
12  del  17 gennaio 1994, concernente le modalita' per la richiesta e
l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  23  maggio  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  1  giugno 1995,
concernente  le  contabilita'  tenute  dai  concessionari  sui  conti
fiscali;
  Vista  la  circolare  n.  119/E  del 22 luglio 1994 della direzione
centrale per  la  riscossione,  che  apporta  alcune  modifiche  alle
specifiche tecniche concernenti le modalita' di trasmissione dei dati
relativi ai rimborsi;
  Vista  la  circolare  n.  38/E  del 2 febbraio 1995 della direzione
centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che
stabilisce  modalita'  e  termini   per   l'invio,   da   parte   dei
concessionari, di rettifiche ai dati dei versamenti e dei rimborsi;
  Visto l'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n.  43  del  1988,  che  in  via  residuale prevede nei confronti dei
concessionari  l'applicazione  della  pena  pecuniaria  da  50.000  a
300.000  lire  per  le  infrazioni non specificatamente sanzionate da
altri articoli del medesimo decreto;
  Vista la legge 7 gennaio  1929,  n.  4,  che  stabilisce  le  norme
generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
  Visto  in particolare l'art. 55 della predetta legge n. 4 del 1929,
che  demanda  all'intendenza  di  finanza  la   determinazione,   con
provvedimento  motivato  e  sotto  forma di ordinanza, dell'ammontare
della pena pecuniaria;
  Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della  Repubblica
n.   43   del   1988,   che  istituisce  il  registro  delle  aziende
concessionarie, nonche' l'art. 12,  comma  2,  del  medesimo  decreto
presidenziale, che stabilisce che in detto registro vengano annotati,
tra l'altro, gli estremi di irrogazione di sanzioni pecuniarie;
  Visto  l'art. 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1988, che indica le cause per le  quali  il  concessionario
puo' incorrere nella decadenza dalla concessione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I concessionari del servizio riscossione, in qualita' di gestori
dei  conti  fiscali,  effettuano  la  trasmissione  dei  dati  di cui
all'art. 17 del regolamento di attuazione del conto fiscale,  emanato
con  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, nei
termini e con le modalita' fissate nei  decreti  del  Ministro  delle
finanze  30  dicembre 1993 e 23 maggio 1995, indicati nelle premesse,
tenuto conto altresi' di quanto disposto negli articoli che seguono.