IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio l965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge ed in particolare l'art. 27 e seguenti sulla ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Valutata l'opportunita' di fissare nuovi criteri per il riconoscimento degli istituti che esercitano la pesca scientifica; Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno reso parere favorevole nella riunione dell'11 ottobre 1994 e del 30 aprile 1996; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del riconoscimento, per istituto scientifico si intende una struttura che esercita, in via continuativa, l'attivita' di pesca, cosi' come definita dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, in premessa citato, quale pesca scientifica.