IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo; Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento; Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 94/C 180/1 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II); Viste le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, relative alla concessione di contributi comunitari per programmi operativi da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e nella provincia autonoma di Trento; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni - ammontanti a 38,260 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 - occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 82,510 miliardi di lire, di cui 71,622 miliardi di lire per gli anni 1995-1998 e 10,888 miliardi di lire per l'anno 1999; Considerata l'opportunita' di applicare la procedura dell'impegno unico comunitario, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in conseguenza il relativo finanziamento pubblico nazionale; Considerata la necessita' di ricorrere per tali interventi alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad esclusione della quota a carico di enti pubblici per la provincia autonoma di Trento; Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1995-1998 - atteso che l'annualita' 1994 fa carico agli esercizi seguenti - rinviando a successive deliberazioni la specificazione della restante quota per l'anno 1999; Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 4812, in data 17 giugno 1996; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Leader II, relativa alla promozione di azioni innovative proposte da operatori locali, in tutti i settori di attivita' dell'ambiente rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunita' e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori per gli anni 1995-1998 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 71,622 miliardi di lire, di cui 2,310 miliardi di lire con disponibilita' di enti pubblici della provincia autonoma di Trento e 69,312 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione verra' erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita'. L'anticipo relativo alla prima, o unica, annualita' viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento al Fondo medesimo. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione e per la provincia autonoma di Trento. 4. Le regioni e la provincia autonoma di Trento adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. 5. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 6. Le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 12 luglio 1996 Il Presidente delegato: CIAMPI Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 242