LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con
regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art.  82  del  decreto  del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui  sono  state  delegate  alle  regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Vista  la  legge  regionale  27  maggio  1985,  n.  57,  cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
  Vista la deliberazione  di  giunta  regionale  n.  IV/3859  del  10
dicembre  1985,  avente  per  oggetto:  "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8  agosto  1985,
n. 431";
  Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto: "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,
per  la  realizzazione  di  opere  insistenti  su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge  8
agosto  1985,  n.  431,  con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
  Vista la deliberazione della  giunta  regionale  n.  22971  del  27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa  l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni  ex  art.  7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad  opere  di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
  Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:
   che  in  data 7 marzo 1996, prot. 9526, e' pervenuta l'istanza del
comune di Gianico (Brescia) per la richiesta  di  stralcio  ai  sensi
dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985;
   che  dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti   del
servizio,   si   evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del  vincolo  di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada  riconosciuta  la  necessita'  di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'esigenza di  soddisfare  i  suddetti
interessi  pubblici  e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non  puo'  esimersi
dal  prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto
opportuno,  quindi,  stralciare  l'area  interessata  dall'opera   in
oggetto,  dall'ambito  territoriale  n. 15, individuato e perimetrato
con deliberazione di giunta regionale  n.  IV/3859  del  10  dicembre
1985;
  Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art. 1 del decreto legislativo n.
40/1993, come modificato  dall'art.  1  del  decreto  legislativo  n.
479/1993, la presente deliberazione non e' soggetta a controllo;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
   1)  di  stralciare,  per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Gianico (Brescia), mappali numeri 550, 552, 673,
1441, 1442, 1443, per le parti interessate dai  lavori  idraulici  ed
elettrici,   dall'ambito   territoriale   n.   15   individuato   con
deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del  10  dicembre  1985,
per    la    realizzazione    di    opere   di   elettrificazione   e
approvvigionamento  idrico  a  servizio   delle   malghe   denominate
"Paglia", "Rondeneto" e "Luca";
   2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto al
precedente punto n. 1, l'ambito territoriale n. 15,  individuato  con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   3)   di   pubblicare  la  presente  deliberazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  ai  sensi  dell'art.  12  del
regolamento  3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto  dall'art.  1,  primo  comma,  della
legge  regionale  27  maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 31 maggio 1996
                                                Il segretario: MIGLIO