IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in
particolare  il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si e' stabilito il  limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;
  Considerato  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 16
settembre  1996  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  89.853
miliardi;
  Visto  il  proprio  decreto in data 22 agosto 1996, con il quale e'
stata disposta l'emissione delle prime due tranches  dei  certificati
di  credito  del Tesoro "zero coupon" con decorrenza 30 agosto 1996 e
scadenza 31 agosto 1998;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di
credito del Tesoro "zero coupon";
  Visto  il  proprio  decreto  del 24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo,  hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite  dal  Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste  dei  titoli
di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta  l'emissione  di  una
terza  tranche  dei  certificati  di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ) con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto  1998,  fino
all'importo  massimo  di  nominali  lire  2.500  miliardi,  di cui al
decreto ministeriale del  22  agosto  1996,  citato  nelle  premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni e
modalita' di emissione stabilite dal citato decreto  ministeriale  22
agosto 1996.