IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, con il quale sono fissate le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992; Considerato che l'art. 12, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 demanda, in sede di prima attuazione, ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni; Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1996, con il quale, oltre ai suddetti termini di presentazione delle domande di agevolazioni, sono fissati, per il 1996, anche quelli relativi alla trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie dal 2 settembre al 20 settembre 1996; Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 2 settembre 1996, con la quale - nel rappresentare l'aggravio dell'attivita' istruttoria delle banche concessionarie determinato, per la prima applicazione della normativa, da alcune incertezze interpretative e dal gran numero di domande di agevolazione ricevute incomplete - viene richiesta la proroga del termine finale per la trasmissione delle risultanze istruttorie; Ritenute condivisibili le suddette motivazioni; Decreta: Articolo unico Il termine finale per la trasmissione delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie per il 1996, gia' fissato al 20 settembre 1996 con decreto ministeriale 5 marzo 1996, e' differito al 4 ottobre 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 settembre 1996 Il Ministro: BERSANI