IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in data 4 agosto 1995 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico presso la sede ospedaliera Molinette; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 27 giugno 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Decreta: Art. 1. L'azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.