IL DIRIGENTE GENERALE
DEL  DIPARTIMENTO  DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E
   TECNOLOGICHE IN SANITA' E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI  COMPETENZA
   STATALE
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'azienda
ospedaliera San Giovanni Battista di Torino in  data  4  agosto  1995
intesa  ad  ottenere  il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento
delle attivita' di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico
presso la sede ospedaliera Molinette;
  Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore  di  sanita',
in   data   27  giugno  1996,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato che, in base agli  atti  istruttori,  nulla  osta  alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva  il  regolamento  di  esecuzione  della  sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo  di  trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.  694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme   sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   San   Giovanni   Battista  di  Torino  e'
autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cuore da  cadavere
a  scopo  terapeutico  prelevato  in Italia o importato gratuitamente
dall'estero.