Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993 e, in
particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, nonche' ai
sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161
del 10 luglio 1992, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti
istruzioni.
1. Procedura per la cancellazione, su istanza di parte, dall'elenco
degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 113 e 155,
comma 4, del testo unico.
La cancellazione dall'elenco puo' essere richiesta dagli
intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
a) cessazione totale dell'attivita', con conseguente
cancellazione della societa' dal registro delle imprese o
trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che
comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;
b) cessazione delle attivita' di natura finanziaria di cui
all'art. 106 del testo unico, come meglio specificate dal decreto del
Ministro del tesoro 6 luglio 1994, articoli 2, 3, 4, e 6, che risulti
anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
c) venir meno, per gli intermediari iscritti ai sensi dell'art.
113, dell'esercizio in via prevalente di attivita' finanziaria. Tale
circostanza deve essere attestata con dichiarazione del
rappresentante legale della societa' circa la non sussistenza della
condizione prevista dall'art. 2 dell'altro decreto del Ministro del
tesoro 6 luglio 1994 con riguardo agli ultimi due bilanci approvati;
d) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto-legge 16
marzo 1942, n. 267.
La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando
l'apposito modulo AR/Can, qui allegato, ed in ogni caso sottoscritta
dal rappresentante legale della societa' (dal liquidatore o dal
curatore nei casi previsti al precedente punto d), anche in
considerazione di quanto previsto dall'art. 132 del testo unico,
documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza stessa.
Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente
corretto, si rammenta che, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate,
va allegata opportuna documentazione giustificativa.
In particolare, oltre a quanto gia' premesso, nelle ipotesi sub a)
e d) dovra' essere allegata copia del relativo atto debitamente
omologato dal tribunale competente.
Nel caso sub b) andra' allegata copia del nuovo statuto, sempre
debitamente omologato, dal quale dovra' risultare esplicitamente che
l'attivita' finanziaria eventualmente svolta non assumera' carattere
prevalente e fermo restando che in ogni caso non potranno essere
esercitate attivita' finanziarie nei confronti del pubblico,
riservate in via esclusiva ad intermediari iscritti ai sensi
dell'art. 106 del testo unico.
Nel caso sub c) sara' necessario allegare copia degli ultimi due
bilanci approvati (o documentazione equipollente per intermediari non
soggetti a tale formalita') dai quali si dovra' desumere che le poste
di carattere non finanziario (industriali, commerciali o di servizi)
superano quantitativamente quelle finanziarie. Al riguardo, si fa
presente che, nel caso di esercizio di attivita' finanziaria in via
esclusiva (ad es. la mera detenzione di partecipazioni), a nulla
rileva il fatto che il conto economico non registri redditi da
attivita' finanziaria, atteso che la verifica della prevalenza
presuppone la comparazione dell'attivita' finanziaria con altra di
diversa natura, comparazione non possibile nel caso in cui venga
svolta solo attivita' finanziaria. Inoltre, per le "holding", i
servizi resi alle partecipate costituiscono attivita' connessa a
quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest'ultima
ai fini della prevalenza.
Gli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale ai sensi
dell'art. 107, che abbiano titolo a chiedere la cancellazione
dall'elenco ex art. 106 in base alle precedenti disposizioni, devono
presentare l'istanza di cancellazione all'Ufficio italiano dei cambi
precisando di aver previamente interessato la Banca d'Italia per la
cancellazione dal citato elenco speciale di cui all'art. 107.
2. Comunicazione di sindaci supplenti e amministratori unici ai fini
della compilazione dei moduli AR-1 e AR-3.
A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che gli
intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico
devono, in sede di compilazione del modulo AR-1 introdotto dalla
circolare U.I.C. del 2 giugno 1995, riportare, tra le altre, anche la
carica di sindaco supplente, peraltro gia' prevista nella apposita
tabella delle cariche inserita tra le istruzioni (cfr. cod. 04).
A loro volta, i soggetti che ricoprono la carica di sindaco
supplente presso intermediari finanziari operanti nei confronti del
pubblico, devono riportare, nella compilazione del modulo AR-3, le
altre cariche ricoperte presso societa' ed enti di qualsiasi natura
con sede in Italia o all'estero.
La carica di amministratore unico, non indicata nell'apposita
tabella delle istruzioni, puo' essere inserita nell'ambito del codice
09, amministratore delegato.
Nelle allegate istruzioni tecniche vengono forniti ulteriori
chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. AR-1 e AR-3 che,
dall'esperienza tratta, presenta ancora problemi applicativi.
3. Comunicazione di variazione dei dati.
Si porta a conoscenza che l'elenco generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario e' stato pubblicato in forma di
volume ed e' disponibile al pubblico presso le locali sedi delle
camere di commercio, della Banca d'Italia e delle direzioni
provinciali del Tesoro.
Al fine di un suo costante aggiornamento, anche in funzione di
utilizzo quale strumento di contrasto al fenomeno dell'usura, gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi o sezioni di cui agli
articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4, del testo unico devono
comunicare tempestivamente all'Ufficio italiano dei cambi, tra
l'altro, eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite
ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo allegato
appositamente predisposto (mod. AR/Var).
I consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al citato art. 155,
comma 4, sono tenuti annualmente, in sede di approvazione del
bilancio, a comunicare l'ammontare del fondo di garanzia monetario
avvalendosi dello stesso modulo sopra indicato.
4. Oggetto sociale delle finanziarie non operanti nei confronti del
pubblico.
Come noto, a partire dal 1 luglio 1995 e' divenuta completamente
operativa la disposizione riguardante gli intermediari finanziari che
operano nei confronti del pubblico, i quali, per poter continuare ad
operare nel settore, devono risultare in linea con il disposto
dell'art. 106, comma 2, del testo unico in base al quale l'oggetto
sociale e la conseguente attivita' devono avere carattere
esclusivamente finanziario.
Pertanto, poiche' l'esercizio di attivita' finanziaria nei
confronti del pubblico e' riservato ai soggetti iscritti nell'elenco
previsto dallo stesso art. 106, ne consegue che non risultano
conformi a tale disposizione gli statuti di societa' che esercitano,
in via prevalente o residuale, attivita' finanziaria non nei
confronti del pubblico nonche' quelli di societa' non finanziarie,
laddove prevedano lo svolgimento di attivita' finanziaria nei
confronti del pubblico.
Le societa' interessate e in particolare i soggetti iscritti
nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 del testo unico,
vorranno quindi verificare che il proprio statuto sia in linea con la
normativa vigente e, se del caso, apportare, alla prima favorevole
occasione, le modifiche ritenute necessarie.
Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, per ogni eventuale
richiesta di riclassificazione dell'attivita', e' stato predisposto
l'allegato modulo AR/Der che andra' utilizzato allo scopo.
5. Pubblicazione del numero d'iscrizione.
Il Comitato legge n. 197/1991, insediato presso il Ministero del
tesoro, nell'ambito delle azioni di contrasto ai crescenti fenomeni
del riciclaggio e dell'usura, ha formulato viva raccomandazione, con
parere n. 15 del 16 gennaio 1995, affinche' i soggetti iscritti
nell'elenco degli intermediari finanziari indichino nella
corrispondenza, negli atti ed in ogni forma di rappresentazione
dell'attivita' al pubblico, il codice numerico d'iscrizione presso
l'U.I.C.
6. Archivio unico informatico aziendale. Rapporti continuativi.
Al fine di eliminare dubbi o errate interpretazioni della normativa
emanata al riguardo, lo stesso Comitato legge n. 197/1991 ha
chiarito, con parere n. 18 del 6 febbraio 1995, che l'assunzione di
una partecipazione da' luogo a costituzione di rapporto continuativo,
come definito dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
paragrafo 2.4, quando comporti la titolarita' di almeno un decimo dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa'
partecipata.
Pertanto, poiche' gli obblighi di registrazione nell'archivio
informatico di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1992 si
riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazione di
mezzi di pagamento superiori a 20 milioni, ma anche ai rapporti
continuativi di qualunque ammontare, la presenza anche di una sola
partecipazione, di importo superiore al limite indicato nel
precedente capoverso, o la concessione di un finanziamento, fatta
eccezione per i rapporti di garanzia, fanno sorgere, per un
intermediario finanziario, l'obbligo di istituzione dell'archivio
informatico stesso.
Il direttore: CIAMPICALI