Ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 230 del 30 settembre 1993 e, in particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, nonche' ai sensi del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 10 luglio 1992, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti istruzioni. 1. Procedura per la cancellazione, su istanza di parte, dall'elenco degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 113 e 155, comma 4, del testo unico. La cancellazione dall'elenco puo' essere richiesta dagli intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate: a) cessazione totale dell'attivita', con conseguente cancellazione della societa' dal registro delle imprese o trasformazioni societarie, come fusioni e incorporazioni, che comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto; b) cessazione delle attivita' di natura finanziaria di cui all'art. 106 del testo unico, come meglio specificate dal decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, articoli 2, 3, 4, e 6, che risulti anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale dell'intermediario; c) venir meno, per gli intermediari iscritti ai sensi dell'art. 113, dell'esercizio in via prevalente di attivita' finanziaria. Tale circostanza deve essere attestata con dichiarazione del rappresentante legale della societa' circa la non sussistenza della condizione prevista dall'art. 2 dell'altro decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994 con riguardo agli ultimi due bilanci approvati; d) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto-legge 16 marzo 1942, n. 267. La richiesta di cancellazione deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo AR/Can, qui allegato, ed in ogni caso sottoscritta dal rappresentante legale della societa' (dal liquidatore o dal curatore nei casi previsti al precedente punto d), anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 132 del testo unico, documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza stessa. Ai fini della presentazione dell'istanza in modo formalmente corretto, si rammenta che, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate, va allegata opportuna documentazione giustificativa. In particolare, oltre a quanto gia' premesso, nelle ipotesi sub a) e d) dovra' essere allegata copia del relativo atto debitamente omologato dal tribunale competente. Nel caso sub b) andra' allegata copia del nuovo statuto, sempre debitamente omologato, dal quale dovra' risultare esplicitamente che l'attivita' finanziaria eventualmente svolta non assumera' carattere prevalente e fermo restando che in ogni caso non potranno essere esercitate attivita' finanziarie nei confronti del pubblico, riservate in via esclusiva ad intermediari iscritti ai sensi dell'art. 106 del testo unico. Nel caso sub c) sara' necessario allegare copia degli ultimi due bilanci approvati (o documentazione equipollente per intermediari non soggetti a tale formalita') dai quali si dovra' desumere che le poste di carattere non finanziario (industriali, commerciali o di servizi) superano quantitativamente quelle finanziarie. Al riguardo, si fa presente che, nel caso di esercizio di attivita' finanziaria in via esclusiva (ad es. la mera detenzione di partecipazioni), a nulla rileva il fatto che il conto economico non registri redditi da attivita' finanziaria, atteso che la verifica della prevalenza presuppone la comparazione dell'attivita' finanziaria con altra di diversa natura, comparazione non possibile nel caso in cui venga svolta solo attivita' finanziaria. Inoltre, per le "holding", i servizi resi alle partecipate costituiscono attivita' connessa a quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest'ultima ai fini della prevalenza. Gli intermediari iscritti anche nell'elenco speciale ai sensi dell'art. 107, che abbiano titolo a chiedere la cancellazione dall'elenco ex art. 106 in base alle precedenti disposizioni, devono presentare l'istanza di cancellazione all'Ufficio italiano dei cambi precisando di aver previamente interessato la Banca d'Italia per la cancellazione dal citato elenco speciale di cui all'art. 107. 2. Comunicazione di sindaci supplenti e amministratori unici ai fini della compilazione dei moduli AR-1 e AR-3. A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che gli intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico devono, in sede di compilazione del modulo AR-1 introdotto dalla circolare U.I.C. del 2 giugno 1995, riportare, tra le altre, anche la carica di sindaco supplente, peraltro gia' prevista nella apposita tabella delle cariche inserita tra le istruzioni (cfr. cod. 04). A loro volta, i soggetti che ricoprono la carica di sindaco supplente presso intermediari finanziari operanti nei confronti del pubblico, devono riportare, nella compilazione del modulo AR-3, le altre cariche ricoperte presso societa' ed enti di qualsiasi natura con sede in Italia o all'estero. La carica di amministratore unico, non indicata nell'apposita tabella delle istruzioni, puo' essere inserita nell'ambito del codice 09, amministratore delegato. Nelle allegate istruzioni tecniche vengono forniti ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. AR-1 e AR-3 che, dall'esperienza tratta, presenta ancora problemi applicativi. 3. Comunicazione di variazione dei dati. Si porta a conoscenza che l'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario e' stato pubblicato in forma di volume ed e' disponibile al pubblico presso le locali sedi delle camere di commercio, della Banca d'Italia e delle direzioni provinciali del Tesoro. Al fine di un suo costante aggiornamento, anche in funzione di utilizzo quale strumento di contrasto al fenomeno dell'usura, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi o sezioni di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, comma 4, del testo unico devono comunicare tempestivamente all'Ufficio italiano dei cambi, tra l'altro, eventuali variazioni dei dati e delle informazioni fornite ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo allegato appositamente predisposto (mod. AR/Var). I consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al citato art. 155, comma 4, sono tenuti annualmente, in sede di approvazione del bilancio, a comunicare l'ammontare del fondo di garanzia monetario avvalendosi dello stesso modulo sopra indicato. 4. Oggetto sociale delle finanziarie non operanti nei confronti del pubblico. Come noto, a partire dal 1 luglio 1995 e' divenuta completamente operativa la disposizione riguardante gli intermediari finanziari che operano nei confronti del pubblico, i quali, per poter continuare ad operare nel settore, devono risultare in linea con il disposto dell'art. 106, comma 2, del testo unico in base al quale l'oggetto sociale e la conseguente attivita' devono avere carattere esclusivamente finanziario. Pertanto, poiche' l'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico e' riservato ai soggetti iscritti nell'elenco previsto dallo stesso art. 106, ne consegue che non risultano conformi a tale disposizione gli statuti di societa' che esercitano, in via prevalente o residuale, attivita' finanziaria non nei confronti del pubblico nonche' quelli di societa' non finanziarie, laddove prevedano lo svolgimento di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico. Le societa' interessate e in particolare i soggetti iscritti nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 del testo unico, vorranno quindi verificare che il proprio statuto sia in linea con la normativa vigente e, se del caso, apportare, alla prima favorevole occasione, le modifiche ritenute necessarie. Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, per ogni eventuale richiesta di riclassificazione dell'attivita', e' stato predisposto l'allegato modulo AR/Der che andra' utilizzato allo scopo. 5. Pubblicazione del numero d'iscrizione. Il Comitato legge n. 197/1991, insediato presso il Ministero del tesoro, nell'ambito delle azioni di contrasto ai crescenti fenomeni del riciclaggio e dell'usura, ha formulato viva raccomandazione, con parere n. 15 del 16 gennaio 1995, affinche' i soggetti iscritti nell'elenco degli intermediari finanziari indichino nella corrispondenza, negli atti ed in ogni forma di rappresentazione dell'attivita' al pubblico, il codice numerico d'iscrizione presso l'U.I.C. 6. Archivio unico informatico aziendale. Rapporti continuativi. Al fine di eliminare dubbi o errate interpretazioni della normativa emanata al riguardo, lo stesso Comitato legge n. 197/1991 ha chiarito, con parere n. 18 del 6 febbraio 1995, che l'assunzione di una partecipazione da' luogo a costituzione di rapporto continuativo, come definito dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, paragrafo 2.4, quando comporti la titolarita' di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della societa' partecipata. Pertanto, poiche' gli obblighi di registrazione nell'archivio informatico di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1992 si riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazione di mezzi di pagamento superiori a 20 milioni, ma anche ai rapporti continuativi di qualunque ammontare, la presenza anche di una sola partecipazione, di importo superiore al limite indicato nel precedente capoverso, o la concessione di un finanziamento, fatta eccezione per i rapporti di garanzia, fanno sorgere, per un intermediario finanziario, l'obbligo di istituzione dell'archivio informatico stesso. Il direttore: CIAMPICALI