Ai  sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
creditizia, emanato con decreto  legislativo  1  settembre  1993,  n.
385,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  230  del  30  settembre  1993  e,  in
particolare, con riferimento ai commi 6 e 7 dell'art. 106, nonche' ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  del tesoro in data 7 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  161
del  10  luglio  1992, l'Ufficio italiano dei cambi emana le seguenti
istruzioni.
1. Procedura per la cancellazione, su istanza di parte, dall'elenco
   degli intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 113 e 155,
   comma 4, del testo unico.
  La  cancellazione   dall'elenco   puo'   essere   richiesta   dagli
intermediari, tra l'altro, nelle ipotesi di seguito indicate:
    a)    cessazione    totale    dell'attivita',   con   conseguente
cancellazione  della  societa'   dal   registro   delle   imprese   o
trasformazioni   societarie,   come  fusioni  e  incorporazioni,  che
comunque determinino il venir meno dell'intermediario iscritto;
    b) cessazione  delle  attivita'  di  natura  finanziaria  di  cui
all'art. 106 del testo unico, come meglio specificate dal decreto del
Ministro del tesoro 6 luglio 1994, articoli 2, 3, 4, e 6, che risulti
anche da apposita variazione statutaria concernente l'oggetto sociale
dell'intermediario;
    c)  venir  meno, per gli intermediari iscritti ai sensi dell'art.
113, dell'esercizio in via prevalente di attivita' finanziaria.  Tale
circostanza    deve    essere   attestata   con   dichiarazione   del
rappresentante legale della societa' circa la non  sussistenza  della
condizione  prevista  dall'art. 2 dell'altro decreto del Ministro del
tesoro 6 luglio 1994 con riguardo agli ultimi due bilanci approvati;
    d) adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa  l'ipotesi
di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto-legge 16
marzo 1942, n. 267.
  La  richiesta  di  cancellazione  deve essere formulata utilizzando
l'apposito modulo AR/Can, qui allegato, ed in ogni caso  sottoscritta
dal  rappresentante  legale  della  societa'  (dal  liquidatore o dal
curatore  nei  casi  previsti  al  precedente  punto  d),  anche   in
considerazione  di  quanto  previsto  dall'art.  132 del testo unico,
documentando le motivazioni su cui si basa l'istanza stessa.
  Ai  fini  della  presentazione  dell'istanza  in  modo  formalmente
corretto, si rammenta che, per ciascuna delle ipotesi sopra elencate,
va allegata opportuna documentazione giustificativa.
  In  particolare, oltre a quanto gia' premesso, nelle ipotesi sub a)
e d) dovra' essere  allegata  copia  del  relativo  atto  debitamente
omologato dal tribunale competente.
  Nel  caso  sub  b)  andra' allegata copia del nuovo statuto, sempre
debitamente omologato, dal quale dovra' risultare esplicitamente  che
l'attivita'  finanziaria eventualmente svolta non assumera' carattere
prevalente e fermo restando che in  ogni  caso  non  potranno  essere
esercitate   attivita'   finanziarie   nei  confronti  del  pubblico,
riservate  in  via  esclusiva  ad  intermediari  iscritti  ai   sensi
dell'art. 106 del testo unico.
  Nel  caso  sub  c) sara' necessario allegare copia degli ultimi due
bilanci approvati (o documentazione equipollente per intermediari non
soggetti a tale formalita') dai quali si dovra' desumere che le poste
di carattere non finanziario (industriali, commerciali o di  servizi)
superano  quantitativamente  quelle  finanziarie.  Al riguardo, si fa
presente che, nel caso di esercizio di attivita' finanziaria  in  via
esclusiva  (ad  es.  la  mera  detenzione di partecipazioni), a nulla
rileva il fatto che  il  conto  economico  non  registri  redditi  da
attivita'  finanziaria,  atteso  che  la  verifica  della  prevalenza
presuppone la comparazione dell'attivita' finanziaria  con  altra  di
diversa  natura,  comparazione  non  possibile  nel caso in cui venga
svolta solo attivita'  finanziaria.  Inoltre,  per  le  "holding",  i
servizi  resi  alle  partecipate  costituiscono  attivita' connessa a
quella principale finanziaria e, come tale, da sommare a quest'ultima
ai fini della prevalenza.
  Gli intermediari  iscritti  anche  nell'elenco  speciale  ai  sensi
dell'art.  107,  che  abbiano  titolo  a  chiedere  la  cancellazione
dall'elenco ex art. 106 in base alle precedenti disposizioni,  devono
presentare  l'istanza di cancellazione all'Ufficio italiano dei cambi
precisando di aver previamente interessato la Banca d'Italia  per  la
cancellazione dal citato elenco speciale di cui all'art. 107.
2.  Comunicazione di sindaci supplenti e amministratori unici ai fini
della compilazione dei moduli AR-1 e AR-3.
  A seguito di numerose richieste di chiarimento, si precisa che  gli
intermediari  finanziari  che  operano  nei  confronti  del  pubblico
devono, in sede di compilazione  del  modulo  AR-1  introdotto  dalla
circolare U.I.C. del 2 giugno 1995, riportare, tra le altre, anche la
carica  di  sindaco  supplente, peraltro gia' prevista nella apposita
tabella delle cariche inserita tra le istruzioni (cfr. cod. 04).
  A loro volta,  i  soggetti  che  ricoprono  la  carica  di  sindaco
supplente  presso  intermediari finanziari operanti nei confronti del
pubblico, devono riportare, nella compilazione del  modulo  AR-3,  le
altre  cariche  ricoperte presso societa' ed enti di qualsiasi natura
con sede in Italia o all'estero.
  La carica  di  amministratore  unico,  non  indicata  nell'apposita
tabella delle istruzioni, puo' essere inserita nell'ambito del codice
09, amministratore delegato.
  Nelle   allegate  istruzioni  tecniche  vengono  forniti  ulteriori
chiarimenti in merito alla compilazione dei modd. AR-1  e  AR-3  che,
dall'esperienza tratta, presenta ancora problemi applicativi.
3. Comunicazione di variazione dei dati.
  Si  porta  a  conoscenza  che  l'elenco generale degli intermediari
operanti nel settore finanziario e'  stato  pubblicato  in  forma  di
volume  ed  e'  disponibile  al  pubblico presso le locali sedi delle
camere  di  commercio,  della  Banca  d'Italia  e   delle   direzioni
provinciali del Tesoro.
  Al  fine  di  un  suo  costante aggiornamento, anche in funzione di
utilizzo quale strumento di contrasto  al  fenomeno  dell'usura,  gli
intermediari  finanziari iscritti negli elenchi o sezioni di cui agli
articoli 106, 107, 113  e  155,  comma  4,  del  testo  unico  devono
comunicare   tempestivamente  all'Ufficio  italiano  dei  cambi,  tra
l'altro, eventuali variazioni dei dati e delle  informazioni  fornite
ai fini dell'iscrizione utilizzando esclusivamente il modulo allegato
appositamente predisposto (mod. AR/Var).
  I  consorzi  di garanzia collettiva fidi di cui al citato art. 155,
comma 4,  sono  tenuti  annualmente,  in  sede  di  approvazione  del
bilancio,  a  comunicare  l'ammontare del fondo di garanzia monetario
avvalendosi dello stesso modulo sopra indicato.
4. Oggetto sociale delle finanziarie non operanti nei  confronti  del
pubblico.
  Come  noto,  a  partire dal 1 luglio 1995 e' divenuta completamente
operativa la disposizione riguardante gli intermediari finanziari che
operano nei confronti del pubblico, i quali, per poter continuare  ad
operare  nel  settore,  devono  risultare  in  linea  con il disposto
dell'art. 106, comma 2, del testo unico in base  al  quale  l'oggetto
sociale   e   la   conseguente   attivita'   devono  avere  carattere
esclusivamente finanziario.
  Pertanto,  poiche'  l'esercizio  di   attivita'   finanziaria   nei
confronti  del pubblico e' riservato ai soggetti iscritti nell'elenco
previsto dallo  stesso  art.  106,  ne  consegue  che  non  risultano
conformi  a tale disposizione gli statuti di societa' che esercitano,
in  via  prevalente  o  residuale,  attivita'  finanziaria  non   nei
confronti  del  pubblico  nonche' quelli di societa' non finanziarie,
laddove  prevedano  lo  svolgimento  di  attivita'  finanziaria   nei
confronti del pubblico.
  Le  societa'  interessate  e  in  particolare  i  soggetti iscritti
nell'apposita sezione  dell'elenco  ex  art.  113  del  testo  unico,
vorranno quindi verificare che il proprio statuto sia in linea con la
normativa  vigente  e,  se del caso, apportare, alla prima favorevole
occasione, le modifiche ritenute necessarie.
  Alla luce di quanto sopra, si fa presente che, per  ogni  eventuale
richiesta  di  riclassificazione dell'attivita', e' stato predisposto
l'allegato modulo AR/Der che andra' utilizzato allo scopo.
5. Pubblicazione del numero d'iscrizione.
  Il Comitato legge n. 197/1991, insediato presso  il  Ministero  del
tesoro,  nell'ambito  delle azioni di contrasto ai crescenti fenomeni
del riciclaggio e dell'usura, ha formulato viva raccomandazione,  con
parere  n.  15  del  16  gennaio  1995, affinche' i soggetti iscritti
nell'elenco   degli   intermediari   finanziari    indichino    nella
corrispondenza,  negli  atti  ed  in  ogni  forma di rappresentazione
dell'attivita' al pubblico, il codice  numerico  d'iscrizione  presso
l'U.I.C.
6. Archivio unico informatico aziendale. Rapporti continuativi.
  Al fine di eliminare dubbi o errate interpretazioni della normativa
emanata  al  riguardo,  lo  stesso  Comitato  legge  n.  197/1991  ha
chiarito, con parere n. 18 del 6 febbraio 1995, che  l'assunzione  di
una partecipazione da' luogo a costituzione di rapporto continuativo,
come  definito  dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991,
paragrafo 2.4, quando comporti la titolarita' di almeno un decimo dei
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della  societa'
partecipata.
  Pertanto,  poiche'  gli  obblighi  di  registrazione  nell'archivio
informatico  di  cui  al  decreto  ministeriale  7  luglio  1992   si
riferiscono non solo alle operazioni che comportano movimentazione di
mezzi  di  pagamento  superiori  a  20  milioni, ma anche ai rapporti
continuativi di qualunque ammontare, la presenza anche  di  una  sola
partecipazione,   di   importo   superiore  al  limite  indicato  nel
precedente capoverso, o la concessione  di  un  finanziamento,  fatta
eccezione   per  i  rapporti  di  garanzia,  fanno  sorgere,  per  un
intermediario  finanziario,  l'obbligo  di  istituzione dell'archivio
informatico stesso.
                                             Il direttore: CIAMPICALI