IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16; Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'universita' per il triennio 1991-93, ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 31 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 1992, n. 255, che reca modificazioni all'ordinamento didattico relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica, e la relativa tabella XLIII; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 19 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1995; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 9 febbraio 1996, all'istituzione dei corsi di diploma universitario in: economia e amministrazione delle imprese - commercio estero; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come segue: Titolo V SECONDA FACOLTA' DI ECONOMIA (sede di Varese) L'art. 72 viene sostituito come segue: Alla seconda facolta' di economia, con sede in Varese, afferiscono: il corso di laurea in economia e commercio; il corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese; il corso di diploma in commercio estero. La seconda facolta' di economia conferisce la laurea in economia e commercio, con eventuale menzione dell'indirizzo di studi, quando esso sia determinato a norma del successivo art. 87, il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, con eventuale menzione dell'indirizzo di studi quando esso sia determinato a norma del successivo art. 102, nonche' il diploma universitario in commercio estero. Prima dell'art. 73 vengono inseriti i seguenti titoli: CORSI DI LAUREA Disposizioni comuni Dopo l'art. 88 vengono aggiunti gli articoli seguenti, con opportuna rinumerazione del testo. CORSI DI DIPLOMA Disposizioni comuni Art. 89 (Iscrizioni). - Il numero degli iscritti a ciascun anno dei corsi di diploma attivati presso la facolta' puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente. Il consiglio di facolta' determina le modalita' delle eventuali prove di ammissione e quelle della verifica della conoscenza di una lingua straniera di cui al successivo art. 103. Art. 90 (Titoli di ammissione). - Sono titoli di ammissione per l'iscrizione ai corsi di diploma della seconda facolta' di economia quelli previsti dalla normativa vigente. Art. 91 (Insegnamenti attivabili). - Gli insegnamenti attivabili presso la seconda facolta' di economia sono: a) quelli attivabili nei corsi di laurea della facolta' di economia; b) gli insegnamenti caratterizzanti gli eventuali indirizzi attivati ai sensi del successivo art. 102 nonche' quelli previsti sotto la voce "altre aree" per il corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici al terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale 31 luglio 1992, e successive modificazioni, per il corso di diploma in marketing e comunicazione di azienda al terzo comma dell'art. 15 dello stesso decreto ministeriale e successive modificazioni, per il corso di diploma in gestione delle imprese alimentari al terzo comma dell'art. 16 dello stesso decreto ministeriale e successive modificazioni; c) insegnamenti dei settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di diploma o indirizzo attivato presso la facolta' ai sensi del successivo art. 102. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. La facolta' garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma. Art. 92 (Riconoscimento di insegnamenti). - Il consiglio di facolta' determina nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del consegnimento del diploma universitario. Sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma di laurea e di diploma universitario affini seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti determinato dal regolamento didattico, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla facolta'. Saranno in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue straniere ed informatica. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e successive modificazioni. Art. 93 (Insegnamenti e prove di idoneita'). - Il piano di studi dei corsi di diploma universitario comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali scelti tra i caratterizzanti il corso di diploma, e altri insegnamenti equivalenti in numero di quattro annualita'. Per il conseguimento del diploma universitario devono altresi' essere state superate le prove di idoneita' di cui al successivo art. 98, e il colloquio finale di cui al successivo art. 99. Art. 94 (Insegnamenti fondamentali). - Gli insegnamenti fondamentali devono fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la facolta' attiva tali insegnamenti scegliendoli tra quelli di cui all'art. 91, secondo la seguente distribuzione: uno nel settore P01A (Economia politica) uno nel settore P02A (Economia aziendale) uno nel settore N01X (Diritto privato) uno nel settore N09X (Istituzioni di diritto pubblico) uno nel settore S01A (Statistica) uno nel settore S04A (Matematica per le applicazioni economiche). Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori scientifico-disciplinari possono essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattiche e scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nel primo anno di corso. Art. 95 (Piani di studi). - La facolta', nel rispetto dell'ordinamento, individua con il proprio regolamento i criteri per la formazione del piano di studi e degli eventuali indirizzi - anche non menzionati nel diploma universitario - prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti, con la determinazione di un sistema di crediti didattici. La facolta' puo' assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali recanti la stessa denominazione svolti in anni o semestri successivi potra' soltanto essere aggiunta una indicazione numerica secondo l'ordine di propedeuticita'. Lo studente non puo' essere iscritto al terzo anno di corso se non ha superato almeno tutti gli esami fondamentali previsti dal piano di studi nel primo anno, oltre agli esami del secondo anno determinati nel regolamento di facolta'. La facolta' puo' autorizzare lo studente ad inserire nel piano di studio fino a quattro insegnamenti attivati in altre facolta' dell'Ateneo, o in altre universita' anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la facolta' dovra' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 101 e 105 e delle altre prescrizioni dell'ordinamento. La struttura didattica competente puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di diploma con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta. Art. 96 (Esercitazioni pratiche e stages). - Nell'ambito dei corsi previsti per il diploma universitario, la facolta' deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti. Per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, la facolta' puo' organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi. Art. 97 (Articolazione dei corsi). - Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore. La facolta' stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso corso annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove di esame. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. Art. 98 (Prove di idoneita'). - Per il conseguimento del diploma universitario, lo studente deve superare una prova di idoneita' in una lingua straniera moderna ed una prova di idoneita' di conoscenze informatiche di base. La facolta' puo' stabilire che sia superata una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna. Possono essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la facolta' puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 93, anche ai fini della determinazione della media. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti puo' essere equiparato al superamento delle prove di idoneita' nelle lingue straniere. Art. 99 (Esami di profitto e colloquio finale). - Il consiglio di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto, delle prove di idoneita' e del colloquio finale nel rispetto dei vincoli posti dai regolamenti di Ateneo. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage, in entrambi i casi con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN ECONOMIA E AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE Art. 100 (Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese). - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, i seguenti: Area economica: Economia applicata; Geografia economica; Scienza delle finanze; Storia economica. Area aziendale: Analisi e contabilita' dei costi; Finanza aziendale; Gestione informatica dei dati aziendali; Marketing; Organizzazione aziendale; Programmazione e controllo; Revisione aziendale; Tecnica bancaria; Tecnica industriale e commerciale; Tecnologia dei cicli produttivi. Area giuridica: Diritto commerciale; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Diritto del mercato finanziario; Diritto fallimentare; Diritto tributario. Area matematico-statistica: Statistica aziendale; Matematica finanziaria. Art. 101 (Piano di studi per il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese). - Il piano di studi per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno: tre insegnamenti dell'area economica; cinque insegnamenti dell'area aziendale; tre insegnamenti dell'area giuridica; due insegnamenti dell'area matematico-statistica. Art. 102 (Indirizzi). - Nell'ambito del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese, il consiglio di facolta', qualora siano disponibili le risorse necessarie, puo' deliberare l'attivazione di indirizzi per favorire la specializzazione professionale, fermi restando tutti i vincoli previsti dai precedenti articoli. DIPLOMA UNIVERSITARIO IN COMMERCIO ESTERO Art. 103 (Prova di ammissione al diploma universitario in commercio estero). - Per l'ammissione al diploma universitario in commercio estero e' richiesta, oltre alle altre prove determinate dal consiglio di facolta', la verifica della conoscenza di una lingua straniera. Art. 104 (Insegnamenti caratterizzanti del diploma universitario in commercio estero). - Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in commercio estero i seguenti: Area economica: Economia dei trasporti; Economia delle grandi aree geografiche; Economia internazionale; Geografia economica; Storia del commercio. Area aziendale: Economia e tecnica dell'assicurazione; Gestione informatica dei dati aziendali; Marketing internazionale; Merceologia doganale; Metodologie e determinazioni quantitative di azienda; Organizzazione delle aziende commerciali; Tecnica bancaria; Tecnica industriale e commerciale. Area giuridica: Diritto bancario; Diritto commerciale; Diritto degli scambi internazionali; Diritto della borsa e dei cambi; Diritto internazionale; Diritto internazionale dell'economia. Area matematico-statistica: Matematica finanziaria; Statistica aziendale. Art. 105 (Piano di studi per il diploma universitario in commercio estero). - Il piano di studi per il conseguimento del diploma in commercio estero, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno: tre insegnamenti dell'area economica; quattro insegnamenti dell'area aziendale; tre insegnamenti dell'area giuridica; tre insegnamenti dell'area matematico-statistica. Il decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Pavia, 7 maggio 1996 Il rettore: SCHMID