IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1992 che conferma l'applicabilita' del sopracitato art. 229 del codice al recepimento delle direttive comunitarie disciplinanti materie del regolamento; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario; Visto l'art. 72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 9 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme di omologazione e di contrassegno di conformita' dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva n. 70/157/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; Visto il decreto 28 settembre 1995 di recepimento della direttiva 92/97/CEE pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1995 che modifica il sopracitato decreto 5 agosto 1974; Vista la direttiva della Commissione n. 96/20/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati al decreto ministeriale 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva 70/157/CEE, come da ultimo modificati dal decreto del 28 settembre di recepimento della direttiva 92/97/CEE sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.