IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
   Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della strada approvato con
decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le
competenze  loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie afferenti a
materie disciplinate dallo stesso codice;
   Visto l'art. 406 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo  codice della strada approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 28 dicembre 1992 che
conferma  l'applicabilita'  del  sopracitato  art.  229 del codice al
recepimento  delle  direttive  comunitarie  disciplinanti materie del
regolamento;
   Visto  l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e
4  stabilisce  la  competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e della
navigazione  a decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto
comunitario;
   Visto  l'art.  72 del nuovo codice della strada che ai commi 8 e 9
stabilisce   la   competenza  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione  a  decretare  in  materia  di norme di omologazione e di
contrassegno  di  conformita'  dei dispositivi di equipaggiamento dei
veicoli   a  motore  e  dei  loro  rimorchi  ispirandosi  al  diritto
comunitario;
   Visto  il  decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva n.
70/157/CEE,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  251  del  26
settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati  Membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo
di scappamento dei veicoli a motore;
   Visto  il decreto 28 settembre 1995 di recepimento della direttiva
92/97/CEE  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre
1995 che modifica il sopracitato decreto 5 agosto 1974;
   Vista  la  direttiva  della  Commissione n. 96/20/CE che adegua al
progresso  tecnico  la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al
livello  sonoro  ammissibile  e  al  dispositivo  di  scappamento dei
veicoli a motore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1.   Gli  allegati  al  decreto  ministeriale  5  agosto  1974  di
recepimento della direttiva 70/157/CEE, come da ultimo modificati dal
decreto  del  28  settembre  di recepimento della direttiva 92/97/CEE
sono modificati in conformita' all'allegato al presente decreto.