L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria    della    responsabilita'   civile   derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore  e  dei  natanti  e  le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della citata legge 24 dicembre
1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica
24  novembre  1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12  agosto 1982, n. 76, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393,  recante  norme  in  materia  di  assicurazioni  assistenza,
credito; cauzione e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  175  di  attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Vista  l'istanza con la quale l'Arca assicurazioni S.p.a., con sede
in Verona, via San Marco n. 48,  ha  chiesto  di  essere  autorizzata
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa nei rami
infortuni; malattia; corpi di veicoli terrestri (escluso ferroviari);
corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; incendio ed elementi
naturali; altri danni  ai  beni;  r.c.  autoveicoli  terrestri;  r.c.
veicoli   marittimi,  lacustri  e  fluviali;  r.c.  generale;  tutela
giudiziaria e assistenza, di cui al punto A) della  tabella  allegata
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
  Vista  la  delibera  con  la  quale il consiglio di amministrazione
dell'Istituto,  nella  seduta  del  23  luglio  1996,   ritenuta   la
sussistenza  dei  requisiti  di  accesso all'esercizio dell'attivita'
assicurativa previsti dalla vigente normativa,  ivi  compreso  quanto
indicato  dall'art.  11,  comma  4, del citato decreto legislativo n.
175/1995, con riferimento allo statuto dell'impresa  richiedente,  si
e'  espresso  favorevolmente  in  merito all'istanza sopra richiamata
presentata dalla societa' Arca assicurazioni S.p.a.;
                              Dispone:
  La societa' Arca assicurazioni S.p.a., con sede sociale in  Verona,
via   San   Marco  n.  48,  previa  approvazione  dello  statuto,  e'
autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa  e  riassicurativa
nei  rami  infortuni;  malattia;  corpi di veicoli terrestri (escluso
ferroviari);  corpi  di  veicoli  marittimi,  lacustri  e   fluviali;
incendio  ed elementi naturali; altri danni ai beni; r.c. autoveicoli
terrestri;  r.c.  veicoli  marittimi,  lacustri  e   fluviali;   r.c.
generale;  tutela  giudiziaria e assistenza, di cui al punto A) della
tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 settembre 1996
                                             Il presidente: MANGHETTI