La commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della  legge  sullo
sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali,  facendo  seguito  alle
delibere n. 192/6.1 del 4 settembre 1995 e n. 212/9.2 del 15 febbraio
1996, rende noto che le norme  sulle  prestazioni  indispensabili  da
garantire  in  caso  di  sciopero contenute negli accordi di comparto
relative ai seguenti settori: scuola, enti  pubblici  non  economici,
Ministeri, sanita', pubblicati nei supplementi ordinari alla Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana, numeri 124, 207, 211 e 217 del
1995, non avendo ottenuto la prescritta valutazione  d'idoneita',  ai
sensi  dell'art.  12,  lettera  a),  della  legge  n.  146/1990,  non
producono gli effetti previsti da tale legge.
   La commissione di garanzia precisa, in particolare:
     a) che, con riferimento al comparto scuola,  sino  a  quando  le
parti non raggiungeranno un accordo che possa essere valutato idoneo,
la  materia  resta regolata dal protocollo scuola del 25 luglio 1991,
valutato idoneo con delibera del 10 ottobre 1991;
     b) che, con riferimento al comparto Ministeri, la commissione ha
formulato, con  delibera  n.  192/6.7  del  14  settembre  1995,  una
proposta integrativa dell'accordo stipulato dalle parti;
     c)  che, con riferimento al comparto sanita', la commissione con
delibera n. 233/9.2 del 19  luglio  1996,  ha  avanzato  una  propria
proposta  correttiva dell'accordo, destinata a sostituire le delibere
generali in data 19 febbraio 1991, 13 febbraio 1992, 27 maggio 1993 e
18 novembre 1993;
     d) che, con riferimento al comparto enti pubblici non economici,
con delibera n. 217/6.1 del 21 marzo 1996, la commissione ha rinviato
le proprie valutazioni, in attesta del parere  degli  utenti  nonche'
dell'adeguamento ai rilievi formulati.
   La   commissione   comunica,   infine,  che  successivamente  alla
pubblicazione  in  Gazzetta   Ufficiale,   l'accordo   del   comparto
regione-autonomie  locali  e'  stato valutato idoneo ad esclusione di
quanto attiene al personale insegnante addetto alle scuole materne ed
agli asili nido, al quale, in difetto  di  integrazioni  dell'accordo
stesso,  seguitera' ad applicarsi la disciplina operante nella scuola
(delibera n. 231/9.13
dell'11 luglio 1996).