IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;
  Vista  l'ordinanza  del  commissario  governativo  per  l'emergenza
idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale  l'assessore
regionale  dei  lavori  pubblici,  ai  sensi  dell'art. 2 della sopra
citata ordinanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  n.
2409/1995, e' stato nominato sub-commissario governativo con funzioni
delegate e con funzioni di proposta;
  Vista  la nota inoltrata dall'Ente autonomo del Flumendosa prot. n.
5424  del  1  luglio  1996,  con  la  quale  vengono  formulate,  con
riferimento  all'attuazione  dell'intervento "Derivazione acque basso
Flumendosa  e  adduzione  al  Mulargia",   le   seguenti   richieste:
relativamente ai lotti primo, terzo e quarto,
    A)  autorizzazione  a  derogare,  al  fine  di  ridurre  i  tempi
necessari per la progettazione,  al  disposto  di  cui  al  comma  1,
lettera  b),  dell'art.  19  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modifiche e integrazioni, nella parte in cui  prevede  che
possa  essere  oggetto  del  contratto  d'appalto l'affidamento della
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici qualora sia
prevalente la componente impiantistica e  tecnologica,  o  riguardino
lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
  Cio'  in  considerazione  del  fatto che i tempi disponibili per la
progettazione,  essendo  notevolmente  ridotti  in   relazione   alla
necessita'  di  portare  a compimento, nel piu' breve tempo possibile
l'intervento di che trattasi, non consentono di sviluppare i dettagli
esecutivi;
relativamente ai lotti primo, secondo, terzo e quarto,
    B) autorizzazione a richiedere, in deroga  alle  disposizioni  di
cui  all'art.  17  della  legge  regionale  27  aprile 1984, n. 13, e
all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la presentazione  dei
certificati  del  casellario  giudiziario  e  della  cancelleria  del
tribunale  al  solo  aggiudicatario  prima  della  stipulazione   del
contratto;
    C)  autorizzazione  a  richiedere,  nel caso di indicazione di un
solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della  stipulazione
del  contratto,  il  deposito della certificazione attestante, per il
medesimo subappaltatore, il possesso dei requisiti,  in  deroga  alla
disposizione di cui all'art. 34 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nella  parte  in cui prevede che tale certificazione venga presentata
all'atto dell'offerta;
  Atteso che i lavori sopraindicati sono ricompresi nel "Programma di
opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna -
Primo stralcio operativo" reso esecutivo dal commissario  governativo
con ordinanza 30 dicembre 1995, n. 25;
  Considerato,  con  riferimento  alla  richiesta di deroga di cui al
punto A), di dover concedere la deroga richiesta;
  Considerato, con riferimento ai punti  B)  e  C),  che  le  deroghe
richieste  si  rendono necessarie per limitare il numero di documenti
da presentare in sede di offerta a  quelli  ritenuti  essenziali,  al
fine di accelerare al massimo la procedura di gara;
  Ritenuto  per  i  motivi predetti, di dover accogliere le richieste
come sopra specificate alle lettere A), B), e C);
                             O R D I N A
                      con decorrenza immediata:
  L'Ente autonomo del Flumendosa e' autorizzato a procedere,  con  le
indicazioni  specificate in premessa, lettere A), B) e C) riferite ai
lotti indicati, in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, alla
attuazione dell'intervento "Derivazione acque del basso Flumendosa ed
adduzione al Mulargia - primo, secondo, terzo e quarto lotto".
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.
   Cagliari, 29 agosto 1996
                                Il sub-commissario governativo: FADDA