Con decreto ministeriale 6 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara). Parere comitato tecnico del 27 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sisma, con sede in Milano e unita' di Villadossola (Novara), per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 30 giugno 1996. Istanza aziendale presentata il 9 febbraio 1996 con decorrenza 1 gennaio 1996; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 2 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Villanovetta di Verzuolo (Cuneo), per il periodo dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 2 maggio 1996; 3) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 27 giugno 1996, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dal 24 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Scott, con sede in Torino e unita' di Torino e Forza vendite, per il periodo dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1996 con decorrenza 24 aprile 1996. 4) a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 22 giugno 1995, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 giugno 1995 con effetto dal 14 novembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mundi Riso, con sede in Milano e unita' di Vercelli, per il periodo dal 14 maggio 1996 al 13 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 14 giugno 1996 con decorrenza 14 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 21 marzo 1995 al 20 marzo 1996, della ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta). Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 21 marzo 1995 al 20 settembre 1995. Istanza aziendale presentata il 10 aprile 1995 con decorrenza 21 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale con effetto dal 21 marzo 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. CEM - Costruzioni elettromeccaniche meridionali, con sede in Marcianise (Caserta) e unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 20 marzo 1996. Istanza aziendale presentata il 31 ottobre 1995 con decorrenza 21 settembre 1995 (art. 7, comma 1, legge n. 236/1993). L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.n.c. O.S.B. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari). Parere comitato tecnico del 25 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. O.S.B. Officine Sicolo e Bonasia, con sede in Bitonto (Bari) e unita' di Bitonto (Bari), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 dicembre 1994 all'11 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unita' di Capodrise (Caserta). Parere comitato tecnico del 26 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unita' di Capodrise (Caserta), per il periodo dal 13 dicembre 1994 al 12 giugno 1995. Istanza aziendale presentata il 30 giugno 1995, con decorrenza 13 dicembre 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 13 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Salice Sud S.r.l. ora Salice Tecno - Div. Salice Sud, con sede in Capodrise (Caserta) ora Torino e unita' di Capodrise (Caserta), per il periodo dal 13 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 19 luglio 1995 con decorrenza 13 giugno 1995; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 novembre 1995 al 5 novembre 1996 della ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli). Parere comitato tecnico del 26 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eurobeton, con sede in Brusciano (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6 novembre 1995 al 5 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 1995 con decorrenza 6 novembre 1995; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1996: 1) e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 10 aprile 1995 al 9 gennaio 1996, della ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Cassina (Milano) e Milano. Parere comitato tecnico del 20 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Cassina (Milano), e Milano, per il periodo dal 10 aprile 1995 al 9 ottobre 1995. Istanza aziendale presentata il 28 aprile 1994, con decorrenza 10 aprile 1995; 2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 febbraio 1995 con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Recordati industria farmaceutica, con sede in Milano e unita' di Cassina (Milano), e Milano, per il periodo dal 10 ottobre 1995 al 9 gennaio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1995 con decorrenza 10 ottobre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 6 settembre 1996: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 maggio 1994 al 15 giugno 1994, della ditta S.p.a. Nones, con sede in Trento e unita' di Trento. Parere comitato tecnico del 18 giugno 1996: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nones, con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 16 maggio 1994 al 15 giugno 1994. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 16 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.