IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, con il quale e' stato disciplinato il rilascio delle licenze di pesca; Visti i propri decreti 31 gennaio 1996 e 28 giugno 1996, con i quali e' stato prorogato il termine di cui all'art. 30, comma 1, del citato decreto ministeriale 26 luglio 1995; Considerata l'opportunita' di prorogare al 31 dicembre il termine per il pagamento degli oneri per le pesche speciali anche in vista di una revisione della relativa disciplina; Decreta: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 e' prorogato al 31 dicembre 1996. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 12 settembre 1996 Il Ministro: PINTO