IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi; Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali; Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 settembre 1985) concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica; Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennita' di abbattimento dei bovini infetti; Visti i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini; Visto il decreto interministeriale 6 febbraio 1996 (in corso di registrazione alla Corte dei conti) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1995 per la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina; Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennita' di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale; Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1996 della misura delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi; Visto il parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la nota n. 21802 del 22 marzo 1996; Decreta: Art. 1. 1. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da tubercolosi, da brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996. 2. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.216.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996. 3. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di tubercolosi e brucellosi, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996. 4. La misura massima dell'indennita' di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, e' stabilita a decorrere dal 1 gennaio 1996 in L. 1.150.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1996. 5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi. 6. Nelle allegate tabelle sono fissate le indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.