IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, sulla
bonifica  sanitaria  degli  allevamenti  dalla  tubercolosi  e  dalla
brucellosi;
  Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n.  296,  stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali,
modifica  a  gennaio  di  ogni  anno  con  decreto  l'indennita'  per
l'abbattimento  dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli
ovini e caprini infetti;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218,  concernente  misure  per  la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
 Visto  il  decreto  interministeriale  21 settembre 1985 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 settembre 1985) concernente il
piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli  allevamenti
bovini dalla leucosi bovina enzootica;
  Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  237  del  17  settembre  1968)  e successive
modifiche, concernente norme per la corresponsione  delle  indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
  Visti   i   criteri   e   le   modalita'   stabiliti   dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1 ottobre 1986) per la determinazione delle  misure  delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
  Visto  il  decreto  interministeriale  6 febbraio 1996 (in corso di
registrazione  alla  Corte  dei  conti)  concernente   l'applicazione
dell'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1995 per
la determinazione della misura delle indennita' di abbattimento degli
animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;
  Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione   delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
  Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno  1996
della  misura  delle indennita' di abbattimento dei bovini e bufalini
infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti  di  leucosi
bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali con la nota n. 21802 del 22 marzo 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bovini abbattuti perche' affetti da  tubercolosi,  da
brucellosi, da leucosi enzootica dei bovini, e' stabilita a decorrere
dal 1 gennaio 1996 in L. 663.000 a capo per gli animali abbattuti nel
corso dell'anno 1996.
  2.  La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento prevista
dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere  per
i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, e'  stabilita  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996  in  L.
1.216.000  a  capo  per  gli  animali abbattuti e distrutti nel corso
dell'anno 1996.
  3. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1991, n. 296, da corrispondere ai
proprietari dei bufalini abbattuti perche' infetti di  tubercolosi  e
brucellosi,  e'  stabilita  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996 in L.
627.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1996.
  4. La  misura  massima  dell'indennita'  di  abbattimento  prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i bufalini quando le carni ed i visceri  debbono  essere  interamente
distrutti,  e'  stabilita  a  decorrere  dal  1  gennaio  1996  in L.
1.150.000 a capo per gli animali  abbattuti  e  distrutti  nel  corso
dell'anno 1996.
  5.  La  misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non  superano  i  dieci
capi.
  6. Nelle allegate tabelle sono fissate le indennita' per categoria,
eta'  e  sesso  dei  capi  della  specie  bovina e bufalina infetti e
abbattuti o abbattuti e distrutti.