IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, appprovato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, relativa alla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in chimica e in chimica industriale e l'allegata tabella XIX (corso di laurea in chimica); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, contenente ulteriori modifiche all'ordinamento didattico universitario per il corso di laurea in chimica; Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1995, contenente ulteriori modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente al corso di laurea in chimica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in chimica; Vista la delibera del consiglio della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 23 gennaio 1996; Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che rispettivamente del 18 marzo 1996 e 6 maggio 1996 hanno approvato la proposta di modifica di statuto relativa al riordinamento del corso di laurea in chimica; Vista la proposta di modifica di statuto formulata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dalle autorita' accademiche di questa Universita' con nota n. 942 del 14 maggio 1996; Udito il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 giugno 1996; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato: L'art. 80 dello statuto vigente e' cosi' modificato: CORSO DI LAUREA IN CHIMICA Art. 80 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 81 (Durata ed articolazione del corso). - La durata degli studi del corso di laurea in chimica e' di cinque anni, articolati in un triennio propedeutico di base, a carattere formativo, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale, di contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto scientifico sia sotto quello applicativo, di cui al successivo articolo 84. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno 13 settimane. L'intervallo fra i due semestri deve essere almeno di quattro settimane. Gli esami si svolgono al termine di ciascun semestre, con tre sessioni per anno accademico, una nella pausa tra i due semestri, una estiva, a conclusione del secondo semestre dell'anno, ed una di recupero autunnale. Cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal R.S. n. 269/1938. L'attivita' didattico-formativa comporta un totale di almeno 200 ore/anno di laboratorio ed almeno 320 ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 84; I corsi, indicati convenzionalmente come "annualita'", sono in numero di venticinque per il triennio propedeutico e di nove per il biennio di indirizzo, cosi' come piu' avanti specificato. I corsi possono essere monodisciplinari od integrati: in quest'ultimo caso il corso non puo' essere formato da piu' di due moduli didattici coordinati; resta fermo che l'accertamento sara' svolto da commissioni di esame di cui fan parte tutti i docenti del corso integrato. Il corso di insegnamento e' di almeno settanta ore di cui almeno venti dedicate ad esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno novanta ore di attivita' didattiche. Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea puo' accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra ventitre' e ventisette. Lo studente deve, infine, superare l'esame di laurea, che consiste nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, nel quale viene fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Il consiglio di corso di laurea stabilisce l'organizzazione dei corsi nei vari semestri e puo' indicare propedeuticita'. Durante il triennio lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica di almeno una lingua di rilevanza scientifica. La modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. Nell'ambito del biennio, il consiglio di corso di laurea puo' definire combinazioni di corsi opzionali, che rispondono ad una logica di natura culturale, in modo da costituire orientamenti all'interno dei singoli indirizzi. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' sotto la responsabilita' di un docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1962, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo' presentare un piano di studio diverso da quelli consigliati e previsti dal manifesto degli studi, purche' nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero dei corsi relativo a ciascuna area, nonche' del rapporto tra i corsi di lezione e di laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la congruita' del piano di studio proposto dallo studente in relazione al conseguimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dal presente ordinamento. Art. 82 (Regolamento di Ateneo). - La facolta', nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indichera' per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati nell'art. 84. Art. 83 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio del corso di laurea determinera', con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare: a) sara' definito, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare; b) saranno stabiliti i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Saranno stabilite, inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali I, Il, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) saranno scelte le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori citati nell'articolazione del corso di laurea; d) sara' ripartito il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teorico-pratiche; e) sara' fissata la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) saranno indicate le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) saranno indicate le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini. Art. 84 (Articolazione del corso di laurea). TRIENNIO DI BASE PROPEDEUTICO L'attivita' didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna comprendente le annualita' appresso indicate: A) Area matematica. Sono obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A. B) Area fisica. Sono obbligatorie tre annualita' appartenenti al settore B01A, delle quali una di laboratorio. C) Area chimica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 4 appartenenti al settore C01A (chimica analitica); n. 4 appartenenti al settore C02X (chimica fisica); n. 4 appartenenti al settore C03X (chimica inorganica); n. 4 appartenenti al settore C05X (chimica organica), delle sedici annualita', almeno otto devono essere di laboratorio; n. 1 del settore E05A (chimica biologica). Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e a superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nella facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E. Allo studente che ha superato tutti gli esami di profitto, previsti per il triennio, viene rilasciato a richiesta un certificato attestante il completamento degli studi propedeutici alla laurea in chimica. BIENNIO DI INDIRIZZO E' consentita l'iscrizione al IV anno anche in difetto di due esami del triennio, i quali devono essere sostenuti prima di quelli del biennio. Si potranno inserire a statuto due o piu indirizzi, fino ad un massimo di cinque. Ciascun indirizzo e' caratterizzato da due insegnamenti fondamentali con i relativi corsi di laboratorio e da cinque corsi opzionali che possono essere scelti tra quelli attivati presso il corso di laurea in chimica o presso corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di ingegneria. Gli insegnamenti opzionali devono appartenere ad uno o piu' settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G, I. Nel manifesto degli studi verranno indicati gli insegnamenti opzionali "attivati". Lo studente puo' scegliere, quali corsi opzionali, i fondamentali di un altro indirizzo. In questo caso, il corso di laboratorio costituisce corso distinto, sostituisce un corso opzionale e da' luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto. Il consiglio di corso di laurea puo' predisporre pacchetti di insegnamenti opzionali ("piani di studio consigliati") in modo da costituire orientamenti all'interno dell'indirizzo: tali pacchetti vengono pubblicati nel manifesto annuale. Prova di accertamento unica Per le prove di accertamento previste per i corsi del triennio propedeutico e del biennio di indirizzo verranno costituite le relative commissioni di esame di profitto utilizzando i docenti dei corsi relativi secondo le norme dell'art. 160 del testo unico n. 1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938. Esame e diploma di laurea Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato dal consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami. Lo studente deve inoltre aver svolto il lavoro di tesi di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi sperimentale. Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre il relativo certificato rilasciato al laureato fara' menzione dell'indirizzo seguito. Norme transitorie e finali Quando sara' operante il nuovo ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti gia' iscritti potranno completare gli studi previsti dal vecchio ordinamento. Gli studenti gia' iscritti col vecchio ordinamento possono optare per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze esistenti tra il vecchio e il nuovo ordinamento, e secondo modalita' stabilite dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio di facolta'. Tale opzione puo' essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di laurea in chimica. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente statuto, vale quanto indicato nella tab. XIX (D.M. 22 maggio 1995 in G.U. 18 luglio 1995). Il presente decreto sara' inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cagliari, 5 settembre 1996 Il rettore: MISTRETTA