IL RETTORE
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
appprovato con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1098,  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  11  aprile  1953,  n.  312,  relativa alla libera
inclusione di nuovi insegnamenti complementari  negli  statuti  delle
universita' e degli istituti di istruzione superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia   di   formazione   per  la  sperimentazione  organizzativa  e
didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  1988,
contenente   modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente ai corsi di laurea in chimica e in chimica  industriale
e l'allegata tabella XIX (corso di laurea in chimica);
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,
contenente     ulteriori    modifiche    all'ordinamento    didattico
universitario per il corso di laurea in chimica;
  Visti gli articoli 6 e 16  della  legge  9  maggio  1989,  n.  168,
concernente  l'istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto  ministeriale  22  maggio 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio  1995,  contenente  ulteriori
modifiche  all'ordinamento  didattico universitario, relativamente al
corso di laurea in chimica;
  Considerata   l'opportunita'   di    procedere    alla    revisione
dell'ordinamento  didattico vigente per gli studi del corso di laurea
in chimica;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  della  facolta'   di   scienze
matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 23 gennaio 1996;
  Viste  le  delibere  del  consiglio di amministrazione e del senato
accademico che rispettivamente del 18 marzo  1996  e  6  maggio  1996
hanno  approvato  la  proposta  di  modifica  di  statuto relativa al
riordinamento del corso di laurea in chimica;
  Vista la proposta di modifica di  statuto  formulata  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica dalle
autorita' accademiche di questa Universita' con nota n.  942  del  14
maggio 1996;
  Udito  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
nella seduta del 13 giugno 1996;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
   L'art. 80 dello statuto vigente e' cosi' modificato:
                     CORSO DI LAUREA IN CHIMICA
  Art.  80  (Accesso  al  corso  di  laurea). - L'accesso al corso di
laurea e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
  Art. 81 (Durata ed articolazione del  corso).  -  La  durata  degli
studi del corso di laurea in chimica e' di cinque anni, articolati in
un  triennio  propedeutico  di  base,  a  carattere  formativo, ed in
successivi distinti indirizzi di durata biennale, di  contenuti  piu'
specifici   sia   sotto   l'aspetto   scientifico  sia  sotto  quello
applicativo, di cui al successivo articolo 84.
  Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque
anni in due periodi didattici (semestri) della durata  di  almeno  13
settimane.
  L'intervallo  fra  i  due  semestri  deve  essere almeno di quattro
settimane. Gli esami si svolgono al termine di ciascun semestre,  con
tre sessioni per anno accademico, una nella pausa tra i due semestri,
una  estiva,  a conclusione del secondo semestre dell'anno, ed una di
recupero autunnale.
  Cio' nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico n. 1592 e dal
R.S. n. 269/1938.
  L'attivita' didattico-formativa comporta un totale  di  almeno  200
ore/anno   di   laboratorio   ed  almeno  320  ore/anno  di  lezioni,
esercitazioni teoriche  e  numeriche,  seminari,  corsi  monografici,
dimostrazioni,  attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzione   e   discussione   di   elaborati.   Parte
dell'attivita'  pratica  puo' essere svolta anche presso laboratori e
centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa
stipula di apposite convenzioni.
  Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.
  I contenuti didattico formativi del corso di laurea sono articolati
in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo art. 84;
  I corsi, indicati  convenzionalmente  come  "annualita'",  sono  in
numero  di  venticinque per il triennio propedeutico e di nove per il
biennio di indirizzo, cosi' come piu' avanti specificato.
  I  corsi  possono  essere   monodisciplinari   od   integrati:   in
quest'ultimo  caso  il  corso  non puo' essere formato da piu' di due
moduli didattici coordinati; resta  fermo  che  l'accertamento  sara'
svolto  da  commissioni di esame di cui fan parte tutti i docenti del
corso integrato.
  Il corso di insegnamento e' di almeno settanta ore  di  cui  almeno
venti dedicate ad esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno
novanta ore di attivita' didattiche.
  Per  l'accertamento  finale  di  profitto, il consiglio di corso di
laurea   puo'   accorpare   due   corsi    dello    stesso    settore
scientifico-disciplinare in un unico esame.
  Comunque,   nello   stabilire   le   prove   di  valutazione  della
preparazione  degli  studenti  si  fara'  ricorso  al   criterio   di
continuita',  di  globalita' e di accorpamento in modo da limitare il
numero degli esami convenzionali tra ventitre' e ventisette.
  Lo studente deve, infine, superare l'esame di laurea, che  consiste
nella discussione della tesi sperimentale.
  Superato  l'esame  di  laurea,  lo  studente  consegue il titolo di
dottore in chimica,  indipendentemente  dall'indirizzo  seguito,  nel
quale viene fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.
  Il  consiglio  di  corso  di laurea stabilisce l'organizzazione dei
corsi nei vari semestri e puo' indicare propedeuticita'.  Durante  il
triennio  lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica di almeno
una lingua di rilevanza scientifica.  La  modalita'  di  accertamento
sono definite dal consiglio di corso di laurea.
  Nell'ambito  del  biennio,  il  consiglio  di  corso di laurea puo'
definire combinazioni di  corsi  opzionali,  che  rispondono  ad  una
logica  di  natura  culturale,  in  modo  da  costituire orientamenti
all'interno dei singoli indirizzi.
  Il secondo semestre del quinto anno deve essere  tenuto  libero  da
insegnamenti,  al  fine  di  consentire  allo studente di dedicarsi a
tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' essere svolto, con  l'accordo
del  consiglio  di  corso  di laurea, presso laboratori di ricerca di
enti  pubblici   o   privati   esterni   all'Universita'   sotto   la
responsabilita'  di  un docente del corso, previa stipula di apposite
convenzioni.
  Ai sensi dell'art. 2 della  legge  11  dicembre  1962,  n.  910,  e
dell'art.  4  della  legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente puo'
presentare un  piano  di  studio  diverso  da  quelli  consigliati  e
previsti   dal  manifesto  degli  studi,  purche'  nell'ambito  delle
discipline attivate e nel rispetto del numero dei  corsi  relativo  a
ciascuna  area,  nonche'  del  rapporto  tra  i corsi di lezione e di
laboratorio. Il consiglio di corso di laurea valutera' la  congruita'
del   piano  di  studio  proposto  dallo  studente  in  relazione  al
conseguimento  degli  obiettivi  didattico-formativi   previsti   dal
presente ordinamento.
  Art.  82  (Regolamento  di Ateneo). - La facolta', nel recepire nel
regolamento di  Ateneo  e  nel  regolamento  didattico  l'ordinamento
didattico  nazionale,  indichera'  per ciascuna area gli insegnamenti
attingendoli dai settori scientifico disciplinari indicati  nell'art.
84.
  Art.  83  (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione
del manifesto annuale degli studi, il consiglio del corso  di  laurea
determinera', con apposito regolamento, quanto espressamente previsto
dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.
  In particolare:
    a)  sara' definito, su proposta del consiglio di corso di laurea,
il piano di studi ufficiale del  corso  di  laurea,  comprendente  la
denominazione degli insegnamenti da attivare;
    b)   saranno   stabiliti   i   corsi  ufficiali  di  insegnamento
(monodisciplinari  od  integrati)  che   costituiscono   le   singole
annualita',   i   cui   nomi  dovranno  essere  desunti  dai  settori
scientifico-disciplinari, e le  denominazioni  dei  corsi  integrati.
Saranno  stabilite,  inoltre, le qualificazioni piu' opportune, quali
I, Il, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio,
sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino  a  differenziare
piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici;
    c)   saranno   scelte   le  relative  discipline  rispettando  le
indicazioni  dei  settori  citati  nell'articolazione  del  corso  di
laurea;
    d)  sara'  ripartito  il  monte  ore  di  ciascuna  area  fra  le
annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la  frazione
destinata alle attivita' teorico-pratiche;
    e) sara' fissata la frazione temporale delle discipline afferenti
ad una medesima annualita' integrata;
    f)  saranno indicate le annualita' di cui lo studente dovra' aver
ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e  quanti  esami  dovra'
aver  superato  al  fine  di  ottenere l'iscrizione all'anno di corso
successivo, precisando, inoltre, le eventuali propedeuticita';
    g) saranno indicate le annualita' e/o i moduli comuni ai  diplomi
affini.
  Art. 84 (Articolazione del corso di laurea).
                    TRIENNIO DI BASE PROPEDEUTICO
  L'attivita'  didattica del triennio e' articolata in aree, ciascuna
comprendente le annualita' appresso indicate:
A) Area matematica.
  Sono obbligatorie tre annualita' afferenti ai settori  A01A,  A01B,
A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.
B) Area fisica.
  Sono  obbligatorie  tre  annualita'  appartenenti  al settore B01A,
delle quali una di laboratorio.
C) Area chimica.
  Sono obbligatorie le seguenti annualita':
   n. 4 appartenenti al settore C01A (chimica analitica);
   n. 4 appartenenti al settore C02X (chimica fisica);
   n. 4 appartenenti al settore C03X (chimica inorganica);
   n. 4 appartenenti al settore C05X (chimica organica),
delle sedici annualita', almeno otto devono essere di laboratorio;
   n. 1 del settore E05A (chimica biologica).
  Gli studenti sono, inoltre, tenuti a frequentare  e  a  superare  i
relativi  esami  di  due  corsi opzionali, scelti fra quelli attivati
nella facolta' e presenti nei  raggruppamenti  che  iniziano  con  le
lettere A, B, C, D o E.
  Allo studente che ha superato tutti gli esami di profitto, previsti
per   il  triennio,  viene  rilasciato  a  richiesta  un  certificato
attestante il completamento degli studi propedeutici alla  laurea  in
chimica.
                        BIENNIO DI INDIRIZZO
  E' consentita l'iscrizione al IV anno anche in difetto di due esami
del  triennio,  i  quali  devono essere sostenuti prima di quelli del
biennio.
  Si potranno inserire a statuto due o  piu  indirizzi,  fino  ad  un
massimo  di  cinque.  Ciascun  indirizzo  e'  caratterizzato  da  due
insegnamenti fondamentali con i relativi corsi di  laboratorio  e  da
cinque  corsi opzionali che possono essere scelti tra quelli attivati
presso il corso di laurea in chimica o presso corsi di  laurea  della
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, di farmacia e di
ingegneria.
  Gli insegnamenti opzionali devono appartenere ad uno o piu' settori
che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, G, I.
  Nel  manifesto  degli  studi  verranno  indicati  gli  insegnamenti
opzionali "attivati".
  Lo studente puo' scegliere, quali corsi opzionali,  i  fondamentali
di  un  altro  indirizzo.  In  questo  caso,  il corso di laboratorio
costituisce corso distinto, sostituisce  un  corso  opzionale  e  da'
luogo ad un esame (con relativa votazione) distinto.
  Il  consiglio  di  corso  di  laurea  puo' predisporre pacchetti di
insegnamenti opzionali ("piani di studio  consigliati")  in  modo  da
costituire  orientamenti  all'interno  dell'indirizzo: tali pacchetti
vengono pubblicati nel manifesto annuale.
                     Prova di accertamento unica
  Per  le  prove  di  accertamento  previste per i corsi del triennio
propedeutico e  del  biennio  di  indirizzo  verranno  costituite  le
relative  commissioni  di esame di profitto utilizzando i docenti dei
corsi relativi secondo le norme dell'art.  160  del  testo  unico  n.
1592/1933 e dell'art. 42 del R.S. n. 1269/1938.
                      Esame e diploma di laurea
  Per  essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve
aver seguito tutti i corsi previsti dal piano di studi approvato  dal
consiglio di corso di laurea e superato i relativi esami. Lo studente
deve inoltre aver svolto il lavoro di tesi di laurea.
  L'esame   di   laurea   consiste   nella   discussione  della  tesi
sperimentale.
  Il diploma di laurea riporta il titolo di laurea in chimica, mentre
il  relativo  certificato  rilasciato  al  laureato  fara'   menzione
dell'indirizzo seguito.
                     Norme transitorie e finali
  Quando  sara'  operante  il  nuovo  ordinamento di cui all'allegata
tabella, gli studenti gia' iscritti  potranno  completare  gli  studi
previsti dal vecchio ordinamento.
  Gli  studenti  gia' iscritti col vecchio ordinamento possono optare
per proseguire gli studi secondo il presente ordinamento chiedendo la
convalida degli esami sostenuti, fatte salve le differenze  esistenti
tra  il vecchio e il nuovo ordinamento, e secondo modalita' stabilite
dal consiglio di corso di laurea e dal consiglio  di  facolta'.  Tale
opzione  puo'  essere  esercitata fino ad un termine pari alla durata
legale del corso di laurea in chimica.
   Per quanto non previsto esplicitamente nel presente statuto,  vale
quanto indicato nella tab. XIX (D.M. 22 maggio 1995 in G.U. 18 luglio
1995).
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  al  Ministero  di  grazia  e
giustizia  per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana.
   Cagliari, 5 settembre 1996
                                                Il rettore: MISTRETTA